Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1328 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1328 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 6525-2013 proposto da:
ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICE SOC. COOP. A RL IN
LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BONCOMPAGNI

93,

presso

FABRIZIO MARIA SEPIACCI,

lo

studio

dell’avvocato

rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANCARLO SORRENTINO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI CATANIA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI

Data pubblicazione: 19/01/2018

PORTOGHESI

12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente incidentale contro

ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICE SOC. COOP. A RL IN
LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

– intimati –

avverso

la

sentenza

141444~4
COMM.TRIB.REG(SEZ.DIST.

n.
di

452/2012
CATANIA,

della

depositata

1’11/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
VITTORIO SCARLINI.

PROVINCIALE DI CATANIA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 24
maggio 2012, rigettava l’appello proposto dalla soc. coop. ETS contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva rigettato
il ricorso della medesima volto ad ottenere l’annullamento degli avvisi di
accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate in cui si erano accertate
maggiori imposte Irpeg ed Ilor per l’anno 1996.

infondata la tesi difensiva, che le successive proroghe di tale termine avevano
determinato una situazione di incertezza tale da giustificare, per errore di fatto
incolpevole, il mancato rispetto del medesimo.
2 – La società coop. a r.l. ETS ha proposto ricorso e l’Agenzia delle entrate si
è costituita, depositando controricorso e ricorso incidentale.
2 – 1 – Il ricorso di soc. coop. a r.l. ETR deduce, con l’unico motivo, la
violazione di legge laddove la Commissione regionale non aveva ritenuto
scusabile l’errore in cui era incorsa la società circa il termine per proporre il
ricorso.
La ricorrente afferma che aveva chiesto la restituzione nel termine poiché le
successive proroghe avevano determinato una situazione obiettivamente
inconoscibile, confusa ed incerta tale da causarne l’errore incolpevole circa la sua
decorrenza.
La prova della oggettiva complessità della normativa era stata data anche
dal fatto che la stessa Agenzia delle entrate aveva errato nell’indicare la data di
perenzione del termine.
3 – Nel proprio controricorso l’Agenzia delle entrate deduceva l’infondatezza
del ricorso del contribuente sottolineando il fatto che non aveva affrontato la
decisione della Commissione regionale nella parte in cui aveva affermato la
tardività del ricorso ma aveva argomentato solo sulla scusabilità del mancato
rispetto del termine.
Con il motivo di ricorso incidentale affermava che il processo tributario non
conosceva l’istituto della restituzione nel termine non osservato per causa non
imputabile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1 – Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, pur essendo,
opponibile l’errore scusabile anche nel processo tributario (da ultimo: Sez. 5, n.
1

Il ricorso introduttivo era stato proposto oltre il termine consentito ed era

5105 del 28/02/2017, Rv 643235), quando si tratti di applicare istituti
sanzionatori, resta onere del contribuente che afferma di esservi stato indotto, di
fornire una rigorosa prova, che, nel caso di specie, è, invece, del tutto assente.
La stessa rassegna, offerta dalla difesa, delle fonti normative che avevano
determinato la proroga del termine decadenziale ne illustra la chiarezza e la
inequivocità. Peraltro tutte le indicate proroghe avevano consentito al
contribuente di disporre di ancor maggior spazio temporale per meglio
approntare le sue difese. Che, infine, i provvedimenti di proroga siano cessati

errore, il contribuente.
2 – Il rigetto del ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale e
determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado,
liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il
versamento previsto dall’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro
3.000,00 in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2017.

era ragionevolmente prevedibile così da non poter trarre in inganno, o indurre in

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