Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13279 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 28/06/2016), n.13279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3514-2014 proposto da:

AGEA AGENZIA EROGAZIONI AGRICOLTURA, (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA B.G. E V. SS in persona

del titolare e legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato CESARE TAPPARO giusta procura speciale a

margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 662/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 01/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato dello Stato ISABELLA CORSINI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO VERALLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza in data 1.8.2013 n. 662, ha rigettato l’appello proposto da AGEA confermando la decisione di prime cure di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo emesso in data 15.5.2009 ed avente ad oggetto il credito della Azienda Agricola B.G. e V. s.s. relativo ai contributi comunitari PAC liquidati alla società per le stagioni 2005-2006 e 2006-2007 ma non erogati dall’ente pubblico.

I Giudici di appello rilevavano che la compensazione, operata dall’AGEA, dei crediti per contributi comunitari con gli importi che la medesima società era tenuta a versare a titolo di prelievi supplementari per eccedenza della quota latte assegnata, doveva ritenersi illegittima in quanto:

non trovava applicazione alla fattispecie la norma di cui al D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies conv. in L. n. 231 del 2005, che autorizzava l’AGEA ad avvalersi di misure conservative ed esecutive, nonchè di misure cautelari anche in via di autotutela, nel solo caso di recupero di “pagamenti indebiti” di provvidenze finanziarie erogate in attuazione di disposizioni comunitarie, atteso che nella specie il recupero dei prelievi non aveva ad oggetto indebiti pagamenti non trovava applicazione neppure la disposizione dell’art. 5 ter del reg. CE n. 885/2006, introdotta dal reg. CE n. 1034/2008della Commissione in data 21.10.2008, che consentiva di operare la compensazione “degli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale” con “i futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario”, atteso che il credito opposto in compensazione dalla AGEA era litigioso, pendendo giudizio avanti il TAR e non essendo applicabile la disposizione del D.L. n. 5 del 2009, art. 8 ter conv. in L. n. 33 del 2009 – che aveva equiparato gli effetti della annotazione dei debiti dei beneficiari degli aiuti comunitari, nel Registro nazionale tenuto dall’organismo pagatore, a quelli previsti per la iscrizione a ruolo dei tributi – non essendo stata fornita, peraltro, da AGEA neppure la prova di tale annotazione.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da AGEA con quattro motivi concernenti vizi di violazione di norme di diritto.

Ha resistito con controricorso la società semplice.

AGEA ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura con il primo motivo (violazione del D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, con in L. n. 231 del 2005; D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 33), contesta l’affermazione della sentenza di appello che, nella specie, il credito vantato in compensazione dall’ente pubblico per recupero dei prelievi supplementari, non integrasse recupero di “pagamenti indebitì e non costituisse un credito “accertato definitivamente”.

Sostiene la ricorrente che la fattispecie dedotta in causa doveva ritenersi disciplinata dalle norme di legge indicate in rubrica (sembrerebbe per via interpretativa analogica: in tal senso pare doversi intendere il motivo laddove argomenta che “si era in presenza di una fattispecie in tutto affine per ratio legis e situazione oggettiva”: ricorso pag. 7), e che in conseguenza, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, dovevano trovare applicazione, anche al caso di specie, sia la norma del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, art. 3, comma 5 duodecies, introdotto dalla Legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231, con la quale veniva sostituito il D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, art. 2, comma 2e si disponeva che “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi delregolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 6, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”, sia la norma del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 33 che, in funzione di prevenzione del rischio di frodi comunitarie, prevedeva che “I. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui al D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 3 come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188, art. 3 sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari”.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Inammissibile per difetto di autosufficienza, laddove non svolge alcuna argomentazione critica volta ad investire la statuizione della sentenza di appello secondo cui “condivisibilmente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la deroga concernente il “recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” non si attagli alla presente fattispecie, che non concerne pagamenti indebiti” (cfr., sentenza appello, in motivazione, pag. 8), limitandosi alla sola asserzione anapodittica che il contributo PAC fosse stato “indebitamente” liquidato alla società semplice, ma omettendo di fornire alcun elemento in fatto e in diritto dimostrativo dell’assunto. Qualora poi la qualifica di indebito fosse, in indimostrata ipotesi, da ricondurre ad un asserito collegamento funzionale tra contributo comunitario e prelievo supplementare, sicchè il carattere di debito o di indebito del contributo liquidato alla società risulterebbe determinato dalla entità del prelievo supplementare, la censura si palesa manifestamente priva di autosufficienza, in quanto – come è dato comprendere dalla lettura della sentenza e dagli atti della parti –

pende ancora giudizio avanti il Giudice amministrativo avente ad oggetto la impugnazione – nell’an e nel quantum – del provvedimento di recupero del prelievo supplementare, e dunque rimane attualmente indimostrato il carattere indebito del contributo PAC. Il motivo è anche infondato in quanto, l’argomento di diritto svolto dalla ricorrente secondo cui il Legislatore comunitario ha inteso riconoscere anche la compensabilità dei crediti derivanti dalle norme comunitari; intervenendo, con regolamento CE n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, ad integrare la disciplina delregolamento CE n. 885/2006 (concernente “il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR”), al fine di uniformare le procedure minime volte a dare attuazione all’obbligo, gravante sugli Stati membri – a norma dell’art. 9, par. 1, lett. a), punto 3), del regolamento (CE) n. 1290/2005 -, di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze, disponendo – in via generale – una soglia “de minimis” oltre la quale il recupero non è conveniente (soglia che “non si applica alle riduzioni ed alle esclusioni imposte dagli Stati membri ai beneficiari nell’ambito della condizionalità in base all’art. 6, par. 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, in quanto l’art. 6, par. 3, di detto regolamento prevede un regime specifico”: cfr. terzo considerando), ed introducendo nel reg. n. 885/2006, l’art. 5 ter, rubricato “modalità di recupero”, che autorizza gli organismi pagatori ad avvalersi dell’istituto della compensazione tra crediti da erogare ai beneficiari, a valere sui fondo FEAGA e FEASR (concernenti la politica agricola comune) e debiti da questi ultimi maturati, a titolo di recupero di indebiti pagamenti ricevuti a valere sui predetti fondi comunitari, nei confronti dei medesimi organismi (“Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario accertati in conformità della legislazione nazionale dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito.”), dimostra – al contrario di quanto vorrebbe sostenere AGEA -, da un lato, che, precedentemente alla adozione del nuovo regolamento comunitario del 2008, la “compensazione comunitaria” (tra crediti reciproci aventi titolo nella gestione dei medesimi fondi comunitari) non riceveva alcuna espressa regolamentazione da parte dell’ordinamento comunitario (come è dato evincere dalla sentenza della Corte di Giustizia CE in data 18.5.1998, causa C-132/95, Bent e Korn, punto 35, richiamata peraltro dalla stessa parte ricorrente);

dall’altro che il predetto regolamento comunitario n. 1034/2008 non ha innovato – salvo introdurre una tendenziale uniformità delle modalità di recupero dell’indebito comunitario- alla previgente applicazione, da parte di singoli Stati membri, del rimedio della compensazione (tra crediti derivanti da norme comunitarie spettanti al soggetto beneficiario e crediti – a qualsiasi titolo – vantati dallo Stato membro nei confronti del medesimo soggetto beneficiario), non venendo in questione limiti – in difetto di specifica disciplina comunitaria – alla competenza legislativa degli Stati membri in materia di individuazione e disciplina delle modalità applicative delle misure di recupero dei pagamenti e dei contributi indebiti, purchè fossero comunque assicurati i principi dell’ordinamento comunitario di effettività del diritto comunitario e di parità di trattamento tra gli operatori economici.

Al riguardo occorre considerare che, già molto prima della emanazione del predetto regolamento comunitario del 2008, l’istituto della compensazione tra crediti comunitari e crediti statali era stato previsto da singoli Stati membri, ed era stato ritenuto conforme al diritto comunitario nel caso in cui tale compensazione costituiva l’unico modo per recuperare i debiti maturati -a qualsiasi titolo: dunque anche per un titolo diverso dal recupero di risorse comunitarie- nei confronti dello Stato da un operatore insolvibile (cfr. Corte di Giustizia CE sentenza in data 1.3.1983, causa C-

250/78, DEKA), non incidendo tale forma di recupero sulla realizzabilità dello scopo prefisso dalla normativa comunitaria attributiva dell’aiuto economico al beneficiario, in quanto “una compensazione tra i pagamenti compensativi versati in base al regolamento controverso ndr regolamento del Consiglio n. 1765/1992 e crediti esigibili di uno Stato membro non comporta una riduzione dell’importo dell’aiuto” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza C-

132/95, cit. punto 61).

Pertanto anche dopo la emanazione del regolamento del 2008, occorre sempre riferirsi alla disciplina legislativa nazionale per verificare i requisiti legali di compensabilità dei crediti, atteso che, come espressamente indicato nella norma comunitaria del 2008, debbono essere compensati con il credito di recupero dello Stato membro solo “i debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale”, riemergendo quindi, quale chiave di volta della controversia, la indispensabilità, ai fini della compensazione, del previo accertamento definitivo dal carattere indebito della somma liquidata a titolo di contributo PAC alla società resistente, ovverossia del corrispondente accertamento definitivo del controcredito vantato da AGEA a titolo di recupero dell’indebito, requisito escluso dalla Corte territoriale che ha statuito come nel caso di specie non ricorressero i presupposti per l’applicazione del recupero di “pagamenti indebiti” ai sensi del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, art. 3, comma 5 duodecies, introdotto dalla Legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

Con la conseguenza che l’applicazione analogica di tale disposizione di legge, invocata da AGEA, ai fini della compensazione con l’importo relativo al recupero del prelievo supplementare, tuttora sub judice in quanto credito contestato, appare fuor di luogo atteso che in relazione alla previsione generale di insequestrabilità, impignorabilità, inapplicabilità di misure cautelare e di fermo amministrativo, la nozione di “pagamento indebito” accolta quale elemento normativo presupposto per il legittimo esperimento delle misure conservative, cautelari ed espropriative predette, integra una disposizione derogatoria dei precedenti limiti imposti agli ordinari rimedi di diritto privato e di autotutela amministrativa, come tale suscettibile esclusivamente di stretta interpretazione ex art. 14 preleggi, e dunque non estendibile ad un credito incerto in quanto litigioso.

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1243 c.c., dell’art. 5 ter reg. ce n. 885/2006 (introdotto dal reg. ce n. 1034/2008), L. 5 aprile 2009, n. 33, art. 8 ter, della L. n. 468 del 1992, art. 5 degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che il Giudice di appello aveva fatto scorretta applicazione della norma comunitaria del reg. n. 885/2006, art. 5 ter (che ha introdotto la compensabilità dei crediti per contributi con i crediti di recupero degli organismi pagatori), avendo erroneamente ritenuto ostativa alla compensazione la litigiosità del credito recuperatorio vantato da AGEA, atteso che la non contestazione giudiziale del credito non era considerata dall’art. 1243 c.c. condizione legale per la compensazione e che il controcredito, dopo il rigetto della istanze di sospensione dei provvedimenti amministrativi impugnati avanti il TAR, era stato iscritto nel Registro nazionale dei debiti del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), con gli effetti della iscrizione a ruolo previsti dalla L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, comma 2, e tale circostanza era stata dedotta da AGEA fin dal primo grado mediante deposito delle “schede meccanografiche” (cfr. ricorso pag. 9).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione delle medesime norme di legge nazionali e comunitarie indicate nella rubrica del precedente motivo ed inoltre la violazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1246 c.c..

La ricorrente impugna le statuizioni della sentenza che hanno escluso la compensazione alla stregua delle seguenti “rationes decidendi”:

– l’istituto generale della “compensazione comunitaria” è stato introdotto soltanto con il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 8 ter conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33, norma che era intervenuta soltanto successivamente alla compensazione per cui è causa AGEA non aveva neppure fornito la prova dell’inserzione del controcredito nel Registro nazionale dei debiti dei beneficiari degli aiuti comunitari.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, atteso la stretta connessione logica, e debbono essere dichiarati entrambi infondati.

Il secondo motivo si palesa inammissibile, laddove attraverso il vizio di violazione di norme di diritto sostanziale si intende piuttosto far valere un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove si censura il Giudice di appello per aver fondato la decisione sulla errata supposizione di inesistenza di un fatto (omessa iscrizione del debito della società nel registro SIAN) che, secondo quanto allegato da AGEA era invece da ritenersi incontrovertibilmente provato in giudizio, non essendo stata oggetto di discussione tale questione (in tal senso deporrebbe il riferimento alla “non contestazione” delle schede meccanografiche prodotte in primo grado: ricorso pag. 9).

Ma il motivo si palesa inammissibile anche nel caso in cui la parte ricorrente avesse inteso far valere, attraverso la denuncia di un errore interpretativo delle norme indicate in rubrica ovvero di un errore di sussunzione della fattispecie concreta nello schema legale dell’art. 1243 c.c. (errore di diritto), quello che è propriamente un “errore di fatto”, e che allora avrebbe dovuto essere correttamente denunciato in relazione al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, “ratione temporis”, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata successivamente all’11.9.2012). Orbene se in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012;

id. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013), la censura prospettata dalla ricorrente, così correttamente qualificata, volta a contestare al Giudice di merito di aver omesso di rilevare o di non aver correttamente apprezzato il contenuto di prove documentali che attestavano l’iscrizione del controcredito nel Registro nazionale del SIAN, si presenta priva di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in quanto la statuizione della sentenza secondo cui difettava la prova della iscrizione del debito nel registro SIAN, doveva essere investita in modo specifico, evidenziando la decisività della prova offerta in quanto rappresentativa del fatto da dimostrare, mentre la ricorrente si è limitata ad assumere che il credito AGEA “non solo era liquido perchè esattamente determinato ma anche perfettamente esigibile per l’importo di Euro 231.467,00 oltre interessi…”, indicando a tal fine di aver prodotto in giudizio le “schede meccanografiche, doc., fasc. Trib. Agea, non contestate”, senza tuttavia fornire alcuna indicazione in ordine al contenuto ed alla origine di tali documenti, non essendo dato verificare – attesi i limiti all’accesso diretto da parte della Corte agli atti del giudizio di merito, avuto riguardo al tipo di vizio di legittimità denunciato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- se tali “schede” dimostrino non soltanto la esattezza del calcolo liquidatorio dell’importo ma siano idonee a comprovare anche l’avvenuta formale iscrizione del debito nel registro SIAN, e dunque possano assurgere a valido parametro documentale di verifica dell’errore di fatto imputato al Giudice di merito.

Infondato è invece il terzo motivo nella parte in cui viene ad affermare che il requisito di certezza del credito non è richiesto dall’art. 1243 c.c. ai fini della estinzione per il corrispondente importo dei crediti per contributo PAC e per recupero del prelievo supplementare.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte la contestazione giudiziale dell’esistenza – così come anche dell’ammontare – del controcredito ne impedisce la “compensazione legale” ex art. 1243 c.c., comma 1, essendo sufficiente rilevare in proposito come il requisito della “certezza” del credito, oltre a quelli della “esigibilità” e “liquidità”, sia implicitamente richiesto quale elemento necessario dalla norma dell’art. 1243 c.c., atteso che la contestazione della esistenza del credito viene a risolversi, in ogni caso, anche in un difetto del requisito di “liquidità” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 2234 del 05/06/1975; id. Sez. L, Sentenza n. 14818 del 18/10/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 13208 del 31/05/2010). Con l’ulteriore corollario che, ad eccezione della ipotesi di manifesta pretestuosità della contestazione, accertabile dal Giudice nel medesimo processo, e della ipotesi in cui, in base ad accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, il Giudice ritenga che il credito opposto in compensazione sia di “pronta e facile liquidazione”, disponendo in tal caso la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., comma 2 (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1532 del 21/04/1975; id. Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 27/04/1993), in ogni altro caso la “litigiosità” del controcredito è condizione ostativa ad entrambi i tipi di compensazione legale e giudiziale, in quanto il reciproco effetto estintivo presuppone che entrambi i crediti siano effettivamente esistenti, e dunque richiede che, nella specie il controcredito, sia stato accertato in modo definitivo (mediante accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato od in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza, o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito), con la conseguenza che la compensazione rimane impedita le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in un separato giudizio, in quanto potrà essere “liquidato” soltanto in quel giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4073 del 22/04/1998; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23716 del 18/10/2013), dovendo ancora precisarsi che, l’eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio ancora pendente, non consentono di ravvisare il necessario requisito della “definitività”, e dunque della “certezza” del controcredito richiesta per operare la compensazione, trattandosi di titoli accertativi del credito pur sempre connotati dalla provvisorietà, in quanto suscettibili di riforma o revoca nel corso dei successivi gradi del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 8525 del 08/04/2013).

Inconferente deve ritenersi, al riguardo, la massima tratta dalla sentenza Corte cass. n. 24875/2006, richiamata da AGEA al fine di sostenere la indiretta certezza del controcredito, essendosi limitato in quel caso il Giudice di legittimità a ribadire che l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle somme richieste da AGEA a titolo di prelievi supplementari, entro il termine stabilito dalla L. n. 468 del 1992, comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 medesima legge: premesso che la L. n. 468 del 1992 è stata abrogata dal D.L. 28 marzo 2003, n. 49, art. 10, comma 47, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 recante “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari”, vale osservare, in ogni caso, che la previsione legislativa e la irrogazione di una sanzione amministrativa presuppongono la violazione di un comportamento dovuto, ma ad essi non ricollega anche l’effetto della incontestabilità del credito.

Con il quarto motivo la sentenza viene impugnata per vizio di violazione del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, art. 2, comma 2, come sostituito dal D.L. n. 185 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, conv.

in L. n. 231 del 2005, nonchè della L. n. 33 del 2009, art. 89 ter e dell’art. 1246 c.c. Indipendentemente dalla censura della statuizione della sentenza del Tribunale peraltro, non sembra aver costituito autonoma “ratio decidendi” della sentenza di appello – che ha desunto la non compensabilità ai sensi dell’art. 1246 c.c., comma 1, n. 3), dalla espressa impignorabilità del credito per contributo PAC, disposta, in via generale, dal D.L. n. 185 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, censura che non appare neppure pertinente in quanto il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 8 ter conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33 (istitutivo del registro SIAN), non è venuto a modificare la precedente previsione normativa secondo cui soltanto gli importi per contributi comunitari “indebiti” possono essere oggetto di misure di recupero (e di compensazione), diversamente dovendo essere “integralmente versati ai beneficiari” i pagamenti relativi ai finanziamenti FEAGA e FEASR (art. 9, regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune), osserva il Collegio che, per il resto, il motivo è rivolto interamente a prospettare la compensabilità “atecnica” anche di crediti – purchè non in relazione di sinallagmaticità – derivanti da un rapporto unitario, dovendo prescindersi, secondo la ricorrente, dai limiti alla compensabilità previsti dall’art. 1246.

La critica non pare rispondere ad alcun argomento assunto dalla sentenza a fondamento della decisione e dunque risulta inconferente.

L’elemento differenziale addotto nella relazione intercorrente tra i crediti (unitarietà del rapporto da cui discendono crediti per i contributi e crediti per il recupero di prelievi, anzichè autonomia dei titoli da cui derivano i reciproci crediti e debiti) non comporta la conseguenza che AGEA vorrebbe farne derivare e cioè la inapplicabilità alla “compensazione comunitaria” dello statuto normativo della compensazione legale o giudiziale di cui all’art. 1243 c.c. che richiede perchè si realizzi il reciproco effetto estintivo che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili.

La ulteriore esposizione della censura è anch’essa inconferente, venendo ad illustrare le ragioni sottese alla impignorabilità dei contributi PAC (garantire che l’intervento comunitario di sostegno raggiunga il risultato previsto), e la compatibilità con l’ordinamento comunitario dell’istituto della compensazione (anche tra crediti comunitari e crediti statali: Sentenza Corte Giustizia in causa C-132/95 Bent Jensen e Korn), senza tuttavia individuare punti critici della motivazione della sentenza di appello in cui gli argomenti di diritto svolti e posti a fondamento del “decisum” non mettono in discussione tali asserzioni, evidenziando invece che, ferma la impignorabilità dei crediti per contributi PAC prevista dal D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, la stessa norma prevede una specifica deroga in caso di recupero di “pagamenti indebiti”, e rilevando che nella specie difettava la prova della “natura indebita” dei contributi PAC liquidati alla società semplice in quanto contestati e tuttora “sub judice”.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dall’AGEA alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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