Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13279 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13279 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRAGO GIOVANNA residente a Palermo, quale socio della
Giada Market & C. SAS, rappresentata e difesa, giusta
procura speciale del 14.02.2012, autenticata dal Notaio
Santo di Gati di Palermo, Rep. N. 53537, dall’ Avv.
Paolo Farese, nel cui studio, in Roma, Via G.Nicotera,
24, è elettivamente domiciliata,

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONTRORICORRENTE
AVVERSO

csu.+c-

Data pubblicazione: 28/05/2013

la sentenza n.03/30/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo Sezione n. 30, in data
14.12.2010, depositata il 13 gennaio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 17

2013, dal

mprile

Ild14te DOtt.

Sentito, per la ricorrente, l’Avv. Paolo Farese;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.5559/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.03/30/2011, pronunziata dalla CTR di Palermo, Sezione
n. 30, del 14.12.2010, DEPOSITATA il 13 gennaio 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto in parte
l’appello della contribuente, riformando la decisione
di primo grado, che aveva ritenuto legittima e fondata
in toto la pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2000,
censura l’impugnata decisione, sulla base di quattro
motivi.3 – L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto
il rigetto dell’impugnazione.
2

Antonino Di Blasi;

4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene al reddito di partecipazione del socio Drago

Salvatore & C.” e, d’altronde, che al giudizio di
appello ha partecipato solo l’intimata Drago Giovanna e
non anche la predetta società e gli altri soci. Ciò
stante, in applicazione del principio di recente
affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La
unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR
e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
3

Giovanna nella società “GIADA MARKET SAS di Barrale

(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi

dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno

2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
4

comuni della fattispecie costitutiva

definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di

del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 11.04.2013,
nonchè il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai
5

tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione

richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre
che dell’impugnata sentenza,
successivi

alla

costituzione

di tutti gli atti
in

giudizio

della

ricorrente nel giudizio di primo grado e della
decisione

emessa

a

conclusione

di

tale

fase

perché, previa adozione dei provvedimenti sottesi ad
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri
litisconsorti necessari, decida la causa nel merito;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
fasi di merito e del presente giudizio di legittimità
vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la
nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo
grado e degli atti successivi alla costituzione nel
giudizio di primo grado della ricorrente; Dispone
rimettersi gli atti alla CTP di Palermo perché, previa
adozione dei provvedimenti sottesi a consentire
l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la
causa nel merito. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

processuale, e la causa va rimessa alla CTP di Palermo

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