Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13279 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36400/2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avv.to CARMELA GRILLO, giusta

procura speciale allegata al ricorso

(carmela.grillo.avvocatiperugiapec.it), elettivamente domiciliato in

Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 552/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.I., proveniente dal (OMISSIS), ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito nel 2011 dal proprio paese perchè temeva gli attacchi del gruppo terroristico (OMISSIS). Ha raccontato che il padre, che era un Imam sunnita, aveva organizzato una manifestazione religiosa che era stata teatro di una sparatoria a seguito della quale aveva perso la vita: in quella stessa circostanza lui aveva riportato una grave ferita.

1.2. Successivamente era stato minacciato di morte e ciò lo aveva indotto ad allontanarsi definitivamente dal proprio paese.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e art. 14, lett. b) e c).

2. Con il secondo motivo, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

3. I motivi, nella parte argomentativa, sono stati prospettati congiuntamente ed allo stesso modo devono essere esaminati.

Essi sono entrambi inammissibili.

3.1. Con il primo, il ricorrente si duole dell’erronea valutazione di inattendibilità della storia narrata che, in thesi, doveva, invece, ritenersi compatibile con la realtà sociopolitica del paese di provenienza, sul quale non erano stati svolti i necessari accertamenti in relazione ai dilaganti fenomeni di terrorismo.

Si osserva, al riguardo, che la censura si limita a prospettare in modo generico questioni di mero fatto, già adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale che ha fondato la propria decisione su fonti ufficiali attendibili ed aggiornate, secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed espressamente richiamate (cfr. 5 della sentenza impugnata).

3.2. Quanto al secondo, non viene affatto indicato il fatto storico principale o secondario, decisivo per una diversa soluzione della controversia, di cui sarebbe stato omesso l’esame, rendendo con ciò la censura inidonea a condurre ad una diversa decisione della controversia.

4. Con il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

4.1. Assume che, in punto di protezione umanitaria, era stata del tutto omessa la valutazione della sua condizione di vulnerabilità.

4.2. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 4.3. Quanto alla terza, si osserva che essa manca del tutto di autosufficienza in quanto, a fronte di una motivazione nella quale era stata evidenziata la mancanza di allegazioni in punto di vulnerabilità, nulla viene riportato nel ricorso in ordine al motivo d’appello proposto, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato (cfr. ex multis Cass. SU 7074/2017).

4.4. In ordine alla quarta, infine, manca del tutto dell’indicazione del fatto storico principale o secondario, decisivo per una diversa soluzione della controversia di cui sarebbe stato omesso l’esame.

5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: assume che la Corte si era limitata ad affermare che non erano stati indicati “elementi idonei a suffragare i fatti raccontati mentre egli aveva esposto compiutamente le ragioni della sua fuga” (cfr. pag. 8 del ricorso).

5.1. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità ed autosufficienza, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

5.2. Infatti, a fronte della motivazione della Corte territoriale che ha affermato che il ricorrente si era “limitato ad una richiesta del tutto generica, non circostanziata e priva di indicazioni in merito ad una specifica condizione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva”, tacciando la doglianza di “inammissibilità per difetto di specificità”, la censura spiegata in questa sede non riporta il motivo proposto nè le specifiche allegazioni che erano state prospettate in sede di gravame, al fine di consentire al Collegio di apprezzare l’errore denunciato, in relazione alla griglia valutativa prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per la valutazione di credibilità.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

7. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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