Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13279 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13279
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Effe Costruzioni s.n.c. di Filigheddu Pietro, in persona del legale
rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Bruxelles 59,
presso lo studio dell’avv. ROBIONY Giorgio, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna n. 42/2008/09 depositata il 9/5/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FUCCI Costantino.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Effe Costruzioni s.n.c. di Filigheddu Pietro contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Sassari n. 35/5/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva e Irap 1998.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 116 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 2, in materia di onere probatorio e di valutazione di prove, nonchè per omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e del combinato disposto degli arttt. 2697 e 2709 c.c. con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, per avere utilizzato il metodo di accertamento sul valore venale dei beni ceduti, in uso per la determinazione dell’ammontare dell’imposta di registro, illegittimamente al fine di dimostrare l’inattendibilità dei valori indicati in contabilità relativi alla cessione dei beni della società ricorrente così pervenendo al risultato dell’accertamento e del maggior valore dei ricavi contestato nell’avviso di accertamento e omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia.
Inammissibili sono le censure di violazione di legge in quanto il relativo quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Inammissibili sono altresì le censure relative al vizio di motivazione in quanto prive di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011