Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13279 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13279
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9819 del ruolo generale dell’anno
2018, proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS));
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:
(OMISSIS));
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore (C.F.: (OMISSIS));
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:
(OMISSIS));
– ricorrenti –
nei confronti di:
S.A. (C.F.: (OMISSIS)) E.A. (C.F.: (OMISSIS))
rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Alfano (C.F.: LFN MRA
68E29 F839W);
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n.
1004/2017, pubblicata in data 20 ottobre 2017 (che si dichiara
notificata in data 24 gennaio 2018);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 30 gennaio 2020 dal consigliere Tatangelo Augusto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I medici S.A. ed E.A., deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.
Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Salerno. La Corte di Appello di Salerno le ha invece accolte, condannando le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento in favore degli attori dell’importo di Euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza dei rispettivi corsi, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora degli enti debitori.
Avverso tale decisione ricorrono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso il S. e l’ E..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte manifestamente fondato ed in parte manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte delle amministrazioni ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata (che la stessa Avvocatura Generale dichiara essere stata notificata in data 24 gennaio 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Risulta infatti prodotta la semplice copia del provvedimento in questione, senza alcuna relazione di notificazione.
Il ricorso è pertanto improcedibile (senza che venga in rilievo alcuna delle dibattute questioni riguardanti l’attestazione di conformità all’originale delle eventuali copie analogiche di atti telematici: nella specie, infatti, la relazione di notificazione della sentenza impugnata non risulta affatto prodotta, in nessuna forma).
D’altra parte il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di notificazione non è stata prodotta neanche dai controricorrenti (non ricorre quindi l’ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità).
Il ricorso va in conclusione dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.
2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
PQM
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso;
condanna le amministrazioni ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 3.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020