Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13278 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 28/06/2016), n.13278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7660/2012 proposto da:

C.F., (OMISSIS), M.R.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STEFANO

LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RUSSO,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA MARIA GIUSEPPE

D’AGOSTINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato CARMELO RUSSO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Confermando la decisione di prime cure la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 21.2.2011 n. 191 rigettava l’appello proposto da C.F. e M.R.B. dichiarando inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di compravendita immobiliare intervenuto tra i predetti soggetti – conviventi – nel luglio 2000, in pregiudizio della generale garanzia patrimoniale del credito vantato da S.M. nei confronti del C., per somme che erano state dal primo anticipate nel corso del medesimo anno e del successivo anno 2001 per la esecuzione del mandato, conferito al C., avente ad oggetto l’acquisto all’estero di una autovettura Mercedes.

I Giudici di appello rilevavano che gli appellanti non avevano offerto prove che le somme fossero state erogate a titolo di prestito, nè che l’assegno emesso dal C., dopo la richiesta del S. di restituzione delle somme, tratto su c/c intrattenuto dal debitore con banca statunitense e restituito insoluto, fosse stato rilasciato a garanzia del predetto prestito. La Corte territoriale riteneva invece provati tanto l’eventus damni (non avendo fornito il debitore prova di possedere altri beni oltre quello dismesso) quanto il consilium fraudis – pur non essendo necessario nella fattispecie essendo il credito sorto anteriormente all’atto revocando – atteso che la compravendita era intervenuta tra persone conviventi ed aveva avuto ad oggetto l’immobile nel quale avevano la residenza unitamente al figlio minore, sicchè lo stretto vincolo familiare consentiva di ritenere raggiunta la prova presuntiva della conoscenza da parte della acquirente dello stato di insolvenza del compagno, tenuto conto della sostanziale coincidenza cronologica tra la erogazione delle somme e la stipula del contratto verificatisi nel periodo marzo-

luglio 2000.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione, con due motivi concernenti violazione di norme processuali, da entrambi gli appellanti soccombenti, con atto notificato in data 16.3.2012, presso il difensore domiciliatario, a S.G. che non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per difetto di interesse alla impugnazione atteso che investono alcune soltanto alcune delle rationes decidendi, essendo dunque inidonei, anche nel caso della loro eventuale fondatezza, a far venire meno le altre autonome ragioni che continuano a sorreggere la decisione.

I ricorrenti, infatti deducono con il primo motivo “la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e/o motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con particolare riferimento alla violazione dell’art. 345 c.p.c.”, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibili oltre alle sentenze penali emesse a carico del C. anche gli altri documenti nuovi prodotti dal S. per la prima volta in secondo grado alla udienza 17.1.2005 ed in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, risultando in conseguenza smentita la statuizione della sentenza impugnata secondo cui “è incontestato che S. abbia versato a C. cospicue somme di denaro, come peraltro già desumibile dalla documentazione prodotta dall’attore in primo grado (V. vaglia postali, matrici di assegni bancari e ricevute allegate al fascicolo di parte appellata)”, con il secondo motivo censura la sentenza di appello per violazione degli artt. 230 e 232 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe utilizzato indebitamente le conseguenze probatorie connesse alla mancata risposta dei debitori, contumaci in primo grado, all’interrogatorio formale, in quanto nell’atto notificatogli non erano ripetuti i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 184 c.p.c., che risultavano differenti da quelli originariamente indicati nell’atto di citazione.

Orbene quanto al primo motivo, risulta accertato l’errore commesso dalla Corte territoriale nel ritenere prodotti in primo grado anche quattro vagli postali per il complessivo importo di Lire 15.800.000 ed una ricevuta in data 20.3.2000 di Lire 11.000.000, che risultavano invece allegati nell’elenco degli atti depositati il 29.4.2005, e dunque avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili ex art. 345 c.p.c., ma tale errore non influisce sull’accertamento compiuto in ordine alla titolarità in capo all’attore in revocatoria di un credito pregiudicato dall’atto dispositivo compiuto dal debitore, atteso che il S. aveva prodotto in primo grado – come affermato dagli stessi ricorrenti – l’assegno tratto su banca estera di USD 37.000,00 consegnato dal C. al S. nel marzo 2001 e ritornato insoluto.

Il Giudice di appello ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente ritenuto esistente il credito restitutorio vantato dal S., proprio in virtù di detto assegno e del quale “gli stessi appellanti ndr. C. e M. in definitiva riconnettono una funzione correlata alla restituzione quanto in precedenza ricevuto, pur limitandola ad una indimostrata finalità di mera garanzia……”, ragione di credito che risultava altresì confermata dalla mancata dimostrazione “della integrale restituzione della somma da parte di C. (restituzione che neanche gli stessi appellanti invocano, prospettando solo pagamenti parziali)…”. Ne segue che gli ulteriori documenti, pur se irritualmente presi in considerazione, non dispiegano alcuna incidenza probatoria determinante, tenuto conto che l’accertamento della esistenza di una ragione di credito a fondamento dell’azione revocatoria trova supporto su altri autonomi elementi istruttori utilizzati dalla Corte territoriale, suscettibili ex se di giustificare il “decisum” (i documenti irritualmente prodotti potrebbero spiegare efficacia probatoria in un distinto giudizio di accertamento dell’ammontare del credito, ma non sono invece dirimenti ai fini dell’accertamento della esistenza comunque di un credito).

Il secondo motivo è fondato sull’erroneo presupposto che la Corte d’appello abbia fondato il decisum sulla risultanza probatoria della mancata risposta all’interrogatorio formale, quando al contrario, lo stesso Giudice di secondo grado ha basato su tutti altri elementi probatori: 1- la esistenza del credito (assegno insoluto); 2-

l’eventus damni (mancanza di prova di altri beni nel patrimonio del debitore); 3- consilium fraudis del terzo acquirente (stretto legale familiare), venendo a ad affermare in modo assolutamente inequivoco che gli elementi probatori considerati erano ampiamente sufficienti “per ritenere provata la consapevolezza da parte di C. e della convivente, del carattere pregiudizievole dell’atto di disposizione compiuto. E ciò prescindendo del tutto, sia dagli ulteriori argomenti che il primo giudice ha tratto dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito agli appellanti, sia….”, con la conseguenza che l’ulteriore esame del motivo di gravame concernente la ritualità della modalità di deferimento degli interrogatori formali assume carattere di mero argomento svolto “ad abundantiam” come tale insuscettibile, ove anche ritenuto affetto dal vizio di legittimità denunciato di inficiare la validità della sentenza fondata su altra autonoma “ratio decidendi” non investita dal ricorso per cassazione.

In conclusione, ribadito il principio di diritto secondo cui “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (cfr. Corte Cass. SU 20.6.2007 n. 14297; Corte Cass. SU 23.12.2009 n. 27210), va dichiarata la inammissibilità del ricorso, non occorrendo procedere alla regolamentazione delle spese in difetto di difese svolte dall’intimato.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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