Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13278 del 26/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13278 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 21083-2012 proposto da:
AMBROSIO GIUSEPPE c.f. MBRGPP42D16L142B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 2/B, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANTONIO TRAPANESE, giusta
delega in atti;

– ricorrente –

2015

1117

contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

P.I. 01585570581, in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

Data pubblicazione: 26/06/2015

22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricarrente

avverso la sentenza n. 569/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 31/03/2012 r.g.n. 7906/2009;

udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega verbale
MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 marzo 2012 la Corte d’appello di Roma, ha
confermato la sentenza n. 16080 del 2008 del Tribunale di Roma che ha
accolto l’opposizione proposta da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso il
decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale con il quale le era stato
della stessa società e licenziato con atto dichiarato illegittimo, delle
retribuzioni maturate dall’esercizio del diritto di opzione ex art. 18, comma
5 della legge n. 300 del 1970 alla data dell’effettivo pagamento
dell’indennità sostituiva pari a quindici mensilità di retribuzione. La Corte
territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che, una volta
esercitato il diritto di opzione il rapporto di lavoro cessa definitivamente,
ed il lavoratore non può conseguentemente pretendere la tutela prevista nel
caso di prosecuzione del rapporto, costituendo il diritto alla prosecuzione
del rapporto una facoltà alternativa all’indennità in parola, per cui, una
volta esercitata la scelta non è più possibile esercitare la facoltà per la
diversa tutela che presuppone la prosecuzione del rapporto.
L’Ambrosio propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
ad un unico motivo.
Resiste la rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con controricorso illustrato da
memoria.

ingiunto il pagamento in favore di Ambrosio Giuseppe, già dipendente

MOTIVI DELLA DECISIONE
t

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., con particolare

;

a’

riferimento agli artt. 18, commi 4 e 5 , della legge n. 300 del 1970, 12 e 14
delle preleggi, nonché degli artt. 1285 e 1286 cod. civ. In particolare il
ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe applicato
i

4.

analogicamente gli artt. 1285 e 1286 cod. civ., in materia di obbligazioni
alternative, ad un’obbligazione facoltativa che è unica e conseguentemente
z..

non estinguibile con la mera scelta del creditore per l’indennità sostitutiva.
Il ricorso non è fondato. La questione oggi sottoposta all’esame di questa
Corte è stata in passato risolta in modo non univoco anche in sede di

18353 hanno statuito che, in caso di licenziamento illegittimo, ove il
lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello,
applicabile “ratione temporis”, previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28
giugno 2012, n. 92), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, quinto comma, cit., il
rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta,
si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e
senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione
lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di
lavoro – alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l’obbligo avente ad
oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina
della “mora debendi” in caso di inadempimento, o ritardo
nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con
applicazione dell’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di
cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.
Questo Collegio non ha motivo di discostarsi tale affermazione.
I contrasti che hanno caratterizzato la soluzione della questione fmi alla
-,

suddetta recente pronuncia, inducono alla compensazione fra le parti delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
2

legittimità, finché le Sezioni Unite con la pronuncia 27 agosto 2014 n.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2015
Preidente

Il Consigliere estensore

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