Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13278 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Manfredonia Elettrosound s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Padova n. 1, presso lo

studio dell’avv. DASTOLI Antonio, dal quale è rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Monte S. Angelo, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla Via G. Vasari 4, presso lo studio

dell’avv. BORIA Pietro, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura

in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 74/2008/25 depositata il 12/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Manfredonia Elettrosound s.r.l. contro Comune di Monte S. Angelo, è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Monte S. Angelo, contro la sentenza della CTP di Foggia n. (OMISSIS) che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di iscrizione a ruolo n. 117/2006 Tarsu 2006.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Monte S. Angelo. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G., ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con secondo motivo la ricorrente assume la “carenza o falsa applicazione sul fatto controverso e decisivo”.

La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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