Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13277 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 28/06/2016), n.13277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7641-2012 proposto da:

TREVI FINANCE 3 SRL, E PER ESSA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

SPA (OMISSIS), in persona del suo rappresentante legale Z.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102

(STUDIO NANNA ROCCO & VITO), presso lo studio dell’avvocato

ROCCO

NANNA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.G., in proprio e quale erede di I.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FELICE 103, presso lo

studio dell’avvocato RENATO BOCCAFRESCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIACOMO RAGNO giusta procura in calce al

controricorso;

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASTELFIDARDO 31, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO BUSSETI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MUROLO giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 566/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ROCCO NANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 13.6.2011 n. 566 la Corte d’appello di Bari confermava la decisione di prime cure e rigettava l’appello proposto da Capitalia s.p.a. volto ad accertare la simulazione assoluta o in subordine ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita immobiliare stipulato con rogito in data 29.6.1998 dai coniugi I.T. e D.D.G. –

alienanti- con A.G. – acquirente -, in pregiudizio dell’istituto di credito che aveva revocato in data 1.7.1998 gli affidamenti di cui al contratto di apertura di credito concessa alla società I. a r.l. (successivamente dichiarata fallita) e della quale si erano costituti fidejussori i coniugi.

I Giudici di appello rilevavano, quanto alla domanda di accertamento della simulazione, che non risultava provato il rapporto di collaborazione preesistente tra le parti contraenti, nè che gli assegni bancari emessi dall’ A. fossero stati “precostituiti” ai fini di creare una mera apparenza di corrispettivo nei confronti dei terzi; quanto alla azione revocatoria, rilevavano che la banca non aveva fornito prova della “scientia damni” del terzo, atteso che la c.t.u. aveva accertato la congruità del prezzo di vendita e che non costituivano indizi sintomatici la stipula dell’atto presso un notaio indicato dalla parte venditrice e la trascrizione dell’atto pochi giorni dopo il rogito, non essendo inoltre al riguardo rilevante il comportamento processuale tenuto dai coniugi.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con quattro motivi, per vizi relativi ad errori di diritto e di fatto, da UNICREDIT Credit Management Bank s.p.a., quale procuratrice e mandataria Unicredit s.p.a. avente causa (a seguito di fusione per incorporazione) di Capitalia s.p.a. già Banca di Roma s.p.a. che aveva stipulato con Trevi Finance 3 s.r.I., ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. 1 e 4 e dell’art. 58 TU bancario, contratto di cessione del credito vantato nei confronti dei coniugi I. e D.D..

Hanno resistito con distinti controricorsi A.G. e D. D.G. in proprio e n.q. di erede del coniuge.

La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si deduce contestualmente il vizio di violazione degli artt. 2697, 1414, 1416, 1417 e 2727 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è inammissibile.

La parte ricorrente contesta al Giudice di merito di avere esaminato i diversi elementi indiziari addotti dal creditore a sostegno dell’accordo simulatorio, ritenendo tuttavia erroneamente che gli stessi non fossero idonei a raggiungere la prova, anche solo presuntiva, richiesta.

Premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, sussiste una oggettiva incompatibilità tra i due vizi di legittimità in questione, in considerazione del diverso oggetto della attività del Giudice cui si riferisce la critica: attività interpretativa della fattispecie normativa astratta che va distinta dalla attività valutativa della fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie (cfr. Corte cass. 1 sez. 11.8.2004 n. 15499; id. sez. lav.

16.7.2010 n. 1669. Vedi Corte cass. 2 sez. 29.4.2002 n. 6224, id. 3 sez. 18.5.2005 n. 10385, id. 5 sez. 21.4.2011 n. 9185 sulla inammissibilità del ricorso con cui si denuncia violazione di norma di diritto deducendo nella esposizione del motivo argomenti a fondamento del vizio motivazionale della sentenza; id. 3 sez. 7.5.2007 n. 10295 sulla antinomia tra “error in judicando” e vizio di motivazione), osserva il Collegio che, se la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi attinenti alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) (idest: formulazione di un singolo motivo articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo), non impedisce l’accesso del motivo all’esame di legittimità allorchè esso, comunque, evidenzi distinamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), così da consentire alla Corte di individuare agevolmente ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi di legittimità contestati in rubrica (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9793 dei 23/04/2013;

id. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015), diversamente, il motivo “formalmente unico” ma articolato in plurime censure di legittimità, si palesa inammissibile tutte le volte in cui, come nel caso di specie, l’esposizione contestuale dei diversi argomenti a sostegno di entrambe le censure non consenta di discernere le ragioni poste a fondamento, rispettivamente di ciascuna di esse: in tal caso infatti le questioni formulate indistintamente nella esposizione del motivo e concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed in genere il merito della causa, costringerebbero il Giudice di legittimità ad operare una indebita scelta tra le singole censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., non potendo sostituirsi la Corte al difensore per dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013), trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla parte interessata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 28/11/2003 id. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006;

id. Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011;

id. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012).

Il motivo in esame, anche nel caso in cui il vizio di legittimità denunciato venga ad essere ricondotto nel corretto alveo del vizio motivazionale (tenuto conto del carattere non vincolante della indicazione della norma violata contenuta in rubrica), è comunque inammissibile, in quanto teso a richiedere alla Corte una nuova rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr.

(cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012), dovendo ribadirsi il principio per cui “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito” (cfr.

Corte cass. Sez.. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07101/2014).

Non assolve infatti al requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione la mera rielencazione di tutti gli indizi offerti dalla banca a supporto delle due distinte azioni, tenuto conto che non viene contestata al Giudice di appello una “omessa” rilevazione di alcuno di essi, quanto piuttosto la diversa valutazione nel merito del complesso indiziario rispetto a quella prospettata dalla banca (inconferente è la ampia citazione nel ricorso della giurisprudenza di legittimità che in tema di simulazione prevede che il Giudice di merito debba privilegiare lo schema della prova logica presuntiva, senza limitarsi all’esame alle sole risultanze documentali ma valutando globalmente tutti gli elementi istruttori emergenti dalla causa: nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha effettuato la disamina di tutti gli elementi indiziari riepilogati nel ricorso per cassazione, conformandosi pertanto ai principi indicati da questa Corte), e dunque il risultato finale ovvero il convincimento cui perviene, il Giudice di merito, alla stregua della completa disamina delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità se –

come nella specie- coerente nel suo impianto logico.

Ad analoga dichiarazione di inammissibilità va incontro anche il secondo motivo con il quale si denuncia la violazione degli artt. 2901, 2727, 2729 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè di difetto di motivazione su un punto decisivo della controversi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La società ricorrente reitera nuovamente i medesimi argomenti svolti nel precedente motivo, questa volta a sostegno dell’azione revocatoria, incentrando la esposizione, nella rielencazione degli elementi indiziari e nel richiamo alle numerose massime giurisprudenziali in materia, precisamente in tema di dimostrazione della “scientia damni” del terzo anche mediante prova presuntiva.

Vale peraltro osservare come gli elementi decisivi volti a dimostrare la inescusabile ignoranza dell’ A. e dunque a fornire la prova della consapevolezza in ordine allo stato di grave difficoltà economica dei coniugi alienanti e quindi del pericolo che l’atto di dismissione del bene immobile arrecava alla garanzia patrimoniale dei creditori degli alienanti, sono stati considerati tutti non conducenti dal Giudice di merito, in quanto: 1-lo stesso CTU aveva ritenuto congruo il prezzo di vendita di Lire 130.000.000 anche se inferiore sia pure soltanto di Lire 20.000.000 rispetto alle valutazioni di mercato; 2-la revoca dell’affidamento bancario, le notifiche dei decreti ingiuntivi, la dichiarazione di fallimento della I. s.r.l.; la fuga dell’ I. con la chiusura di tutti i locali commerciali, erano tutti fatti successivi alla stipula della compravendita e comunque attinenti alle persone dei debitori della conoscenza o conoscibilità dei quali da parte del terzo acquirente non era stata fornita alcuna prova; 3-la scelta del notaio da parte del venditore e la trascrizione dell’atto pochi giorni dopo costituivano oggetto di accordo tra i paciscenti ed esercizio di un diritto dell’acquirente; 4-le conseguenze della mancata risposta all’interrogatorio formale deferito ai coniugi spiegavano effetto soltanto nei confronti dei debitori; 5-l’assunto della banca che l’ A. fosse collaboratore dell’ I. o conoscente di famiglia non aveva trovato alcun riscontro probatorio.

Orbene sul punto il giudizio di merito della Corte territoriale è esaustivo, avendo preso in esame tutte le risultanze istruttorie e la critica svolta nel motivo si risolve in una richiesta – inammissibile – di revisione del risultato del giudizio, non essendo volta alcuna argomentazione in ordine alla violazione della regola del riparto dell’onere probatorio, ovvero del principio di non contestazione, o ancora dello schema normativo della prova presuntiva (relativamente cioè all’attività che le norme richiedono al Giudice nella rilevazione dei fatti certi, nella selezione dei medesimi quali fatti secondari rilevanti ai fini della prova degli elementi costitutivi della fattispecie legale assunta a riferimento, nella valutazione della concordanza tra gli elementi indiziari selezionati, e nella concludenza degli stessi a fornire ove complessivamente valutati la dimostrazione del fatto ignorato).

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La parte ricorrente censura la sentenza di appello per vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di attribuzione dell’esatto valore di mercato dell’immobile compravenduto.

Tuttavia limita la argomentazione critica soltanto alla “pars destruens” della motivazione della Corte territoriale che ha condiviso il giudizio di congruità del prezzo espresso dal CTU essendo “stati presi in considerazione e posti nella giusta luce tutti gli elementi di fatto e di diritto che, nella specie caratterizzano il bene in oggetto”, omettendo del tutto di svolgere la “pars construens” del motivo: a) non individuando specificamente l’errore commesso dal CTU e riprodotto nella sentenza impugnata, relativo alla rilevazione delle circostanze di fatto o delle caratteristiche fisiche o delle qualità giuridiche dell’immobile o ancora relativo alla applicazione del criterio tecnico di stima; b) non allegando i “fatti decisivi” che, se considerati dall’ausiliario e dal Giudice di merito, avrebbero condotto con certezza ad una differente stima del valore del bene tale da evidenziare una notevole sproporzione tra i valori di mercato ed il prezzo corrisposto dall’ A., non potendo costituire valido parametro di critica la dichiarazione resa quale teste dal direttore della filiale della banca, il quale ha riferito che i debitori, al momento – sembra – del rilascio delle fidejussioni, gli avrebbero comunicato che il cespite aveva un valore di Lire 300.000.000, tenuto conto che l’apprezzamento del valore di un bene, a differenza di quanto accaduto durante l’incontro tra il direttore della filiale ed i debitori, non è un fatto storico rappresentabile attraverso il mezzo istruttorio in questione, ma costituisce oggetto di indagine da compiersi alla stregua di nozioni e regole tecniche che esulano dalla conoscenza del Giudice, e da deferirsi pertanto ad un soggetto esperto del settore dotato delle richieste capacità tecniche.

La evidenziata incompletezza della censura ne determina la inammissibilità.

Con il quarto motivo la società ricorrente impugna la sentenza per vizio di “error in procedendo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto il Giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla istanza di “supplemento di c.t.u.”, formulata nelle conclusioni dell’atto di appello, diretta ad accertare “l’effettivo valore di mercato degli immobili….in relazione ai lavori eseguiti e alla loro ubicazione, nonchè la provenienza del prezzo di vendita e la capacità di reddito del simulato acquirente”.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, aderendo alle risultanze dell’elaborato peritale redatto dal CTU, ha respinto le critiche della banca secondo cui la c.t.u. non era convincente, in quanto meramente apodittiche, avendo l’ausiliario “presi in considerazione e posti nella giusta luce tutti gli elementi in fatto e diritto che nella specie caratterizzano i beni in oggetto”.

Orbene la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 9461 del 21/04/2010).

Tale ipotesi ricorre nel caso di specie avendo la Corte territoriale negato implicitamente accesso alla ulteriore c.t.u., ritenendo esaustive le indagini svolte dall’ausiliario, e dunque avendo pronunciato sulla istanza istruttoria.

Qualora il ricorrente avesse inteso poi contestare la mancata ammissione della istanza istruttoria, il motivo si palesa, invece, inammissibile per difetto di autosufficienza: la società ricorrente avrebbe infatti dovuto assolvere all’onere di trascrizione dei passaggi della c.t.u. ritenuti incongrui od illogici, evidenziando altresì eventuali lacune nella rilevazione e stima dei cespiti oggetto del contratto di compravendita: in particolare la ricorrente non ha indicato alcun elemento – necessario alla verifica richiesta a questa Corte – da cui emergesse che l’ausiliario non aveva valutato il terreno circostante l’edificio, ovvero che avesse erroneamente classificato come agricolo anzichè come edificatorio detto terreno, o ancora avesse errato nella individuazione della ubicazione territoriale dei cespiti.

Quanto al diverso oggetto di indagine concernente le capacità reddituali del terzo acquirente, osserva il Collegio che anche tale istanza deve intendersi implicitamente rigettata e che, in ogni caso la disposizione di indagini, da svolgersi mediante incarico ad un CTU, costituisce potere discrezionale riservato al Giudice del merito che lo esercita in funzione del “thema probandum” e della natura del fatto da indagare, che può essere verificato solo attraverso l’impiego di strumenti e conoscenze tecniche o scientifiche o la conoscenza di particolari materie: il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e la istanza di c.t.u. è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero intenda compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9060 del 06/06/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006; id.

Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (cd. consulenza percipiente): ma nella specie la parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla necessità di utilizzare conoscenze tecniche specifiche per la rilevazione dei fatti indicati.

In conclusione il ricorso va rigettato e la società soccombente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuno dei resistenti in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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