Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13277 del 28/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13277 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Presupposti.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOTEL ELITE SRL in Liquidazione, in pergQna di lgugle
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Davide Druda e Sergio Dal Prà e Stefano
Coen, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo, in Roma, Piazza di Priscilla n.4
RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIQ DI

BONIFICA ADIGE

Bonifica Adige Bacchiglione,

EUGANEO, gia Consorzio di
in

persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Carlo Baldassari, elettivamente domiciliato
nel relativo studio in Roma, Via Crescenzio, 19
CONTRORICORRENTE

Data pubblicazione: 28/05/2013

AVVERSO
la sentenza n.02/27/2010 della CTR di Venezia Mestre Sez. n. 27, in data 08.06.09, depositata il 24.05.2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 17 aprile 2013, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.18721/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l)

– E’

chiesta la cassazione della

sentenza

n.02/27/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Mestre
Sezione n. 27 1’08.06.2009 e depositata il 24 maggio
2010, con cui detta Commissione Tributaria, ha respinto
l’appello della società contribuente, confermando la
decisione

di

primo

grado,

che,

pronunciando

sull’originario ricorso, avverso cartelle di pagamento,
relative a contributi consortili, lo aveva rigettato,
ritenendo e dichiarando che, alla stregua degli atti di
causa, dovessero ritenersi sussistenti i presupposti
impositivi.
La decisione di appello viene censurata per violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 10 del
R.D. n.215/1933, nonché per omessa motivazione su fatto
rilevante e decisivo.
2

Antonino Di Blasi;

2) Il Consorzio in epigrafe indicato, subentrato, in
virtù della L.R. Veneto n.12/2009, all’Ente che è stato
parte nel giudizio di merito, giusto controricorso, ha
che

chiesto

venga

l’impugnazione

dichiarata

inammissibile e, comunque, rigettata.
La

preliminare

eccezione,

sollevata

dal

controricorrente Consorzio, sembra doversi rigettare;
3) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano
esaminate tenendo conto dei principi desumibili dalle
numerose pronunce che la Corte di legittimità ha emesso
al riguardo.
E’ stato, infatti, affermato che, in presenza di
specifica contestazione del consorziato, l’Ente è
tenuto, in base all’ordinario regime di riparto (Cass.
n.654/2012, SS.UU. n.13533/2001 e n. 26009/2008, nonché
n.2769/2001, n. 14918/2000, n.4523/2009 e n.4525/2009)
ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua,
la pretesa dell’ente è a ritenersi legittima e fondata,
sia avuto riguardo all’esistenza di vantaggi fondiari
n.8960/1996,

immediati e diretti(Cass.

n.8770/2009,

n.1386/2011, n.4788/2011) derivanti dalle opere di
bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato
stesso,

sia

all’inclusione

degli
del

immobili
“perimetro

consorziato

all’interno

contribuenza”,

– regolarmente delimitato
3

del
di

secondo le

3)

procedure di legge,-

(Cass. SS.UU. n.1172212010), sia

pure, agli effetti ricollegabili alla sola approvazione
del “piano di classifica” (Cass. n.4513/2009).
3 bis) Nel caso, come si evince dalla sentenza
impugnata, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di
primo

grado,

1′ illegittimità

la

contribuente

aveva

dedotto

della pretesa del Consorzio,

fra

l’altro, per insussistenza dei presupposti impositivi
ed aveva, in particolare, rilevato che nessuna attività
era stata svolta dal Consorzio, tanto meno sottesa a
creare

“un

incremento

effettivo

patrimoniale

dell’immobile”.
3 ter)I1 Consorzio nelle fasi di merito ha sostenuto la
legittimità e fondatezza della imposizione, deducendo
che il contributo era dovuto, tenuto conto che
l’immobile della contribuente traeva evidenti vantaggi
dall’attività consortile, i quali restavano provati
dalla documentazione prodotta e dal fatto che il bene
ricadeva nell’ambito del “perimetro consortile e del
perimetro di contribuenza.
I Giudici di appello, hanno ritenuto la sussistenza del
presupposto impositivo ed affermato, apoditticamente,
l’obbligo del pagamento del contributo, senza
effettuare alcuna verifica in ordine agli elementi
offerti dalla contribuente per dimostrare la totale
4

.

assenza di vantaggi per l’immobile, limitandosi a
richiamare quell’orientamento giurisprudenziale che
pone inversione dell’onere probatorio in presenza di un
“perimetro di contribuenza” regolarmente approvato, ma
senza considerare il limite fissato dalla stessa

tale inversione si realizza “in difetto di specifica
contestazione” (Cass. SS.UU. n.26009/2008), e che, in
ipotesi, possono essere esercitati i poteri Ufficiosi
di cui all’art.7 del D.Lgs n.546/1992, la dove si
richieda una particolare indagine in merito alle
modalità di liquidazione del contributo.
4

La decisione impugnata, che in presenza di

specifica contestazione, non ha operato alcuna indagine
per accertare, alla stregua della documentazione in
atti, l’assenza di vantaggio concreto e diretto per
l’immobile, non sembra in linea con il consolidato
orientamento giurisprudenziale.
Ricorre, in vero, “il vizio di omessa motivazione della
sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi
dell’art.360, comma I n.5 cpc, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
5

giurisprudenza, che nella circostanza ha precisato che

senza una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
La circostanza, infatti, che risultava approvato il

risolutiva nel caso la contribuente non avesse mosso
specifica contestazione in ordine al precitato
presupposto impositivo, nella fattispecie non appare
rilevante, proprio perché, in esito alla contestazione
mossa con l’atto introduttivo e ribadita anche in
questa sede, è cosa diversa e non coincide,
normalmente, con il Comprensorio consortile,
consistendo soltanto in quell’area, posta all’interno
del Comprensorio, che gode o godrà dei benefici
derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che,
in virtù del vantaggio ricevuto, va assoggettata a
contribuzione.
6 -La decisione impugnata non appare in linea con il
trascritto principio, ragion per cui si ritiene
sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso
in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosene
l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi
degli artt.375 e 380 bis cpc. Il Consigliere relatore
Antonino Di Blasi.
6

“perimetro di contribuenza”, che sarebbe stata

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che la preliminare eccezione, sollevata dal
controricorrente Consorzio, tenuto conto della relativa

del principio secondo cui “Quando successivamente alla
pubblicazione di una sentenza di merito, e quindi nel
periodo intercorrente tra la fase processuale del
relativo giudizio e quella dell’eventuale giudizio di
impugnazione, si verifica la morte (o la perdita
della capacita’ di agire) della persona fisica oppure
l’estinzione della persona giuridica, l’evento
potenzialmente interruttivo non incide piu’
sul processo (determinandone l’interruzione), ma sul
termine per la proposizione dell’impugnazione;
va

quest’ultima
successore e,
e’

nei

proposta

confronti

del

se rivolta alla parte originaria,

affetta da nullita’

rilevabile

di

ufficio a

norma dell’art. 164, comma primo, cod. proc. civ.
(errata identificazione del soggetto passivo della
“vocatio in ius”), suscettibile di sanatoria in
conseguenza della costituzione
successore

universale

(o

del

in

giudizio

soggetto

del

comunque

attualmente legittimato), con effetti “ex nunc” (cioe’
7

costituzione in giudizio, sembra infondata, alla luce

con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte),
a norma dell’art. 164 vecchio testo, per i
procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995,
e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e
processuale, per le controversie iniziate
testo

del

medesimo articolo, come sostituito dall’art. 9 della
legge n.

353 del

1990″

n.6347/2008, n.6426/2011,

(Cass.

n.

14544/2000,

SS.UU. n.11394/1996);

Considerato che alla stregua dei principi richiamati in
relazione, e condivisi dalla Corte, il ricorso va
accolto, non potendosi ritenere assolto l’obbligo di
motivazione della sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Veneto,
procederà al riesame e quindi,

adeguandosi ai

richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle
spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

nuovo

successivamente, a norma del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA