Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13277 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27803/2019 proposto da:

A.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 307/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.C.A., cittadino ghanese, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale della domanda di protezione internazionale, declinata, in via gradata, nelle forme del riconoscimento dello “stato di rifugiato”, della “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nella formulazione ratione temporis vigente.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto lo zio pretendeva che si convertisse alla religione musulmana e lui non voleva rinunciare ad essere un fedele cristiano; inoltre aveva dichiarato di voler diventare gay, ragione per cui lo zio aveva minacciato di ucciderlo.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. All’adunanza del 4.3.2020, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in ragione della necessità di acquisire il fascicolo di ufficio, il cui esame era indispensabile per scrutinare la prima censura proposta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 46 del 2017, per il mancato espletamento in Corte d’Appello del suo interrogatorio libero, in assenza della videoregistrazione dell’audizione personale svoltasi dinanzi alla Commissione territoriale.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Deve premettersi che in relazione alla specifica questione, questa Corte ha affermato che “allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione Territoriale e la videoregistrazione non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, nè rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito” (cfr. Cass. 32073/2018; Cass. 14148/2019; Cass. 10786/2019): al riguardo, non è inutile precisare che la doverosa fissazione dell’udienza di comparizione non equivale al rinnovo dell’audizione del richiedente asilo che rappresenta un incombente cui il giudice di merito è tenuto soltanto in alcune specifiche ipotesi, come condivisibilmente chiarito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte.

1.3. Si richiamano i seguenti principi di diritto che rilevano, in modo specifico, sulla decisione della censura in esame:

a. “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020; Cass. 22049/2020);

b. più specificamente, per il grado di appello, “non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (cfr. Cass. 8931/2020).

1.4. Nel caso in esame, come è emerso dall’esame del fascicolo d’ufficio acquisito agli atti, l’udienza di comparazione è stata fissata sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale dinanzi alla quale, oltretutto, non c’è stata alcuna richiesta di rinnovo dell’audizione: la decisione, pertanto, in relazione alla censura prospettata, non risulta affetta dal vizio dedotto, dovendosi oltretutto precisare che nel grado d’appello il rinnovo di qualsiasi atti istruttorio rientra nell’insindacabile potere discrezionale del giudice di merito.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 ed 11.

2.1. Assume che sia stata resa una motivazione apparente in relazione al diniego dello “stato di rifugiato” e contesta il disconoscimento della persecuzione subita per la sua omosessualità.

2.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività: infatti, a monte, non è stata affatto censuratala la statuizione con la quale il racconto è stato ritenuto inattendibile laddove, in relazione alla specifica fattispecie, la credibilità della narrazione assume un rilievo centrale sia nella valutazione complessiva della fattispecie sia nell’indirizzo dell’istruttoria.

3. Con il terzo ed il quarto motivo, deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per difetto di istruttoria in relazione ai presupposti della protezione sussidiaria, nonchè per il mancato riconoscimento della sussistenza del rischio di un pericolo generalizzato fondato su un mero giudizio prognostico (futuro ed incerto) e non su un concreto accertamento delle condizioni effettive della sicurezza e libertà nel paese di origine.

3.1. Le due censure, nonostante il riferimento, in rubrica, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), richiamano esclusivamente, nella parte argomentativa del motivo, le fattispecie di cui alle lett. a) e b), con stretto riferimento alla inclinazione omosessuale allegata ed alla persecuzione da ciò derivante e denunciata.

3.2. In ragione di ciò, entrambi i motivi sono inammissibili per le stesse ragioni articolate in relazione alla precedente censura, in quanto non è stata affatto criticata la decisione, pregiudiziale, relativa alla credibilità della narrazione.

4. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1: lamenta che la domanda di protezione umanitaria era stata respinta, con motivazione contraddittoria ed apparente, senza un esame comparativo specifico della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente. Deduce la propria vulnerabilità rispetto al suo orientamento sessuale che lo esponeva sia all’arresto che alla sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti.

4.1. Il motivo è fondato.

Premesso che in relazione alla fattispecie in esame l’attendibilità del racconto non assume rilievo decisivo, dovendosi tener conto dei diversi elementi, necessari per il giudizio di comparazione, postulati dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019), si osserva che la decisione sulla specifica fattispecie è stata assunta senza acquisire alcuna informazione, attraverso fonti attendibili ed aggiornate, sulla situazione interna del Ghana, in relazione al livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, tenuto conto della vulnerabilità del ricorrente e della sua integrazione in Italia.

4.2. Al riguardo è stato affermato il condivisibile principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poichè essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria” (cfr. Cass. 7985/2020 ed, in termini, Cass. 13573/2020).

4.3. Ed è stato altresì affermato che:

a. “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

b. “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;

c. “il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3” (cfr. Cass. 25536/2020; Cass. 8819/2020; Cass. 22528/2020).

4.4. La Corte territoriale ha omesso di attenersi ai principi sopra richiamati in quanto ha riportato notizie sulle condizioni del Ghana (cfr. pag. 14 della sentenza) menzionando o fonti non attendibili secondo quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (cfr. al riguardo anche Cass. 10834/2020) oppure non aggiornate alla data della decisione (cfr. il richiamo ad Amnesty International privo di indicazione temporale) e ricostruendo, pertanto, una cornice del giudizio di comparazione non idonea ad una ponderata valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente e del rischio al quale verrebbe esposto in caso di rimpatrio.

5. In conclusione, il quinto motivo deve essere accolto e la sentenza, in parte qua, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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