Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13276 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30301-2006 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO DOMENICO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SYNDIAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A MORDINI 14, presso lo studio

dell’avvocato ABATI MANLIO, che lo rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 835/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/11/2005 r.g.n. 792/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FEDERICO GHERA per delega DOMENICO GAROFALO;

udito l’Avvocato MANLIO ABATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata l’il novembre 2005, ha respinto l’appello proposto dall’ing. A.G. avverso la sentenza in data 6 dicembre 2003, con la quale il Tribunale di Matera aveva respinto le sue domande nei confronti della Orla s.p.a., nel novembre 1997 incorporata per fusione nella Enichem s.p.a., quindi trasformata in Syndial s.p.a., di cui era dipendente dal 1 agosto 1992 con la qualifica di quadro e mansioni di direttore dello stabilimento (OMISSIS), di inquadramento nella qualifica di dirigente di azienda industriale, con le richieste retributive conseguenti.

In proposito, la Corte territoriale ha affermato che, alla stregua della declaratorie e delle esemplificazioni contenute nel C.C.N.L. invocato dall’ A., il diritto alla qualifica dirigenziale può competere anche a dipendenti che sicuramente rispondono del loro operato a direttori e condirettori di azienda, purchè questi siano investiti di funzioni e responsabilità decisionali di respiro ed ampiezza tali da caratterizzare la vita dell’azienda o di un rilevante settore di essa.

Ciò posto sul piano interpretativo della disciplina contrattuale, la Corte territoriale ha poi proceduto all’esame dettagliato delle risultanze istruttorie, ricavandone la conclusione della non ricorrenza, nel contributo lavorativo dato dall’appellante, di quei connotati di qualità, di autonomia e di discrezionalità aventi incidenza rilevante sugli obiettivi dell’impresa delineati dalla declaratoria contrattuale della categoria dirigenziale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso A. G., con un unico articolato motivo.

Resiste alle domande la società con rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso viene dedotta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c. in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. art. 1 CCNL dirigenti di aziende industriali” nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

In proposito, il ricorrente denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione dell’art. 1 del C.C.N.L. dirigenti indicato (del quale riproduce il contenuto), per non avere la Corte territoriale rilevato dalla semplice lettura di tale disposizione la riconduzione nella categoria rivendicata delle figure (esemplificate nel medesimo testo contrattuale) del direttore, del condirettore e del procuratore, sicuramente riferibili al ricorrente alla stregua del contenuto della procura attribuitagli (della quale riproduce il contenuto) nonchè della prova testimoniale espletata in giudizio.

I giudici di merito avrebbero invero valutato la procura in maniera restrittiva, peraltro sulla base di considerazioni manifestamente illogiche o non pertinenti o contraddette dai documenti in atti e quindi viziate sul piano motivazionale.

Trascurata sarebbe stata altresì la significativa circostanza che, sìa prima che dopo la gestione esaminata, la posizione di direttore dello stabilimento di (OMISSIS) sarebbe stata ricoperta da un dirigente.

Inoltre, il giudizio finale della Corte territoriale sarebbe viziato da un errore di prospettiva, avendo sostanzialmente valutato i poteri di tipo tecnico-produttivo di un direttore di stabilimento sulla base di parametri riferibili ad un direttore di tipo amministrativo. La direzione tecnica in senso stretto non comporterebbe infatti necessariamente l’investitura di particolari poteri direttivi, essendo viceversa qualificata dal valore intrinseco delle mansioni.

Lette con questo diverso angolo visuale, le risultanze istruttorie avrebbero, secondo il ricorrente, rivelato la posizione centrale dello stesso sul piano della gestione tecnica, organizzativa e produttiva dello stabilimento di (OMISSIS) nel contesto organizzativo del gruppo Enichem, così rendendo possibile, attraverso le funzioni esercitate, l’attuazione degli obiettivi aziendali con conseguente incidenza sull’andamento dell’intera azienda.

Ulteriori vizi di motivazione della sentenza sono denunciati con riguardo alle considerazioni concernenti la partecipazione del ricorrente, in rappresentanza della società Orla, alle trattative sindacali ex Lege n. 223 del 1991, nonchè, in qualità di tecnico alle ispezioni della commissione tecnica ministeriale sui macchinari, alla stipulazione in prima persona dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e al suo potere di assegnare discrezionalmente i passaggi di livello nella qualifiche salvo quelle di impiegato direttivo e di quadro.

Il ricorso conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso è infondato.

Con esso viene denunciata sia la violazione delle norme del codice civile in materia di interpretazione dei contratti con riguardo all’interpretazione dell’art. 1 del C.C.N.L. dirigenti che il vizio di motivazione della sentenza nella valutazione delle prove acquisite.

Va in proposito anzitutto ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione di una norma contrattuale, come è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune, è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e pertanto incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria nella relativa applicazione.

Va al riguardo ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi (artt. 1366 e 1371 cod. civ.) ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553).

Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi, nella legge, prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, con la conseguenza che questo può in alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo, l’operazione ermeneutica.

Non va peraltro taciuto con riguardo alla interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune – che costituiscono sovente il frutto di una faticosa e non sempre efficace ricerca di un compromesso e che inoltre sono diretti a disciplinare in maniera uniforme una serie indeterminata di rapporti di lavoro, che il dato letterale della norma possa risultare ambiguo o comunque insufficiente a rendere pienamente conto del significato della disciplina relativa, per cui si rende necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi, in particolare, a quello di cui all’art. 1363 c.c..

Ciò premesso, l’art. 1 del C.C.N.L. invocato stabilisce che “Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. e che ricoprono in azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale al fine di promuovere coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa. Rientrano sotto tale definizione ad esempio i direttori, i condirettori e coloro che sono posti con ampi poteri a capo di importanti servizi ed uffici, gli institori e i procuratori ai quali la procura conferisce in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una parte notevole dell’azienda”.

Nell’interpretare tale norma contrattuale al fine di individuare i parametri di valutazione dell’attività dell’ing. A. sul piano del possibile inquadramento nella categoria dirigenziale, i giudici di merito hanno correttamente affermato che alla stregua di essa la qualifica dirigenziale può spettare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, anche a chi nell’impresa dipenda da un direttore o da un condirettore dell’intera azienda.

Hanno peraltro ribadito che, a norma del contratto collettivo, “ai fini dell’attribuzione della qualifica dirigenziale, il prestatore di lavoro deve svolge mansioni caratterizzate da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obbiettivi dell’impresa e cioè deve essere investito di una vasta autonomia e discrezionalità decisionale, in modo che l’attività del dirigente, influendo sugli obiettivi dell’impresa, sia in grado di imprimere un indirizzo ed un orientamento a tutta l’attività di essa o di quella dei maggiori settori in cui la stessa si articola”.

Questa interpretazione della norma contrattuale viene nel ricorso censurata per violazione di legge unicamente in ragione del fatto che il ricorrente, ritenendo di poter rientrare in una delle figure di “direttore o condirettore” di azienda o di “procuratore al quale la procura conferisce in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutto o per una parte notevole dell’azienda” esemplificate dalla norma collettiva, di quest’ultima lamenta una “lettura” svincolata dal chiaro tenore letterale.

Senonchè, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede di legittimità se non per illogicità manifesta, non specificatamente dedotta dal ricorrente, i giudici dell’appello hanno ritenuto che con le espressioni indicate, specificatamente prese in considerazione, il contratto faccia riferimento alle figure apicali dell’azienda nonchè agli institori e ai procuratori, muniti di poteri non solo di rappresentanza ma anche decisionali per tutta o per una parte notevole dell’azienda.

E, procedendo alla valutazione nel merito della posizione dell’appellante, alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte d’appello ha escluso che l’ A. rivestisse quella posizione apicale o comunque fosse investito ed esercitasse di fatto, in piena autonomia decisionale, anche quale procuratore, penetranti poteri di gestione di una importante parte dell’attività aziendale.

In proposito, occorre preliminarmente ricordare i limiti in cui è esercitabile il controllo di legittimità sui giudizi di fatto del giudice di merito.

Trattasi di un accertamento che non può sicuramente spingersi fino alla rielaborazione del giudizio espresso dal giudice, alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c..

Tale controllo riguarda viceversa unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con altri accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i “punti” della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es., Cass. sez. 3A, 21 novembre 2006 n. 24744).

Alla luce di tali principi, le valutazioni che hanno condotto i giudici di merito al finale giudizio di non riconducibilità delle mansioni del ricorrente alla categoria rivendicata non meritano censura, sul piano considerato, essendo state ragionevolmente articolate sul rilievo della natura tecnico-professionale dei compiti del ricorrente, della modesta corrispondenza tra poteri di rappresentanza verso l’esterno e corrispondenti autonomi poteri decisionali nella gestione aziendale, dei limiti positivamente stabiliti al potere di acquisto delle materie prime, alla stipulazione di altri contratti che non fossero di contenuto sostanzialmente standardizzato, alla rappresentanza della società in sede di incontri sindacali nonchè dei collaudi per l’erogazione di finanziamenti, all’esercizio del potere di promozione e disciplinare nei confronti degli addetti allo stabilimento.

Trattasi infatti di giudizi di fatto, ai quali il ricorrente pretenderebbe di sovrapporre proprie diverse valutazioni, chiedendo alla Corte di legittimità di pronunciarsi al riguardo con un inammissibile giudizio di merito di terzo grado.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla Syndial le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 28,00 per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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