Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13276 del 28/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13276 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Presupposti.
ORDINANZA
cu
mul riet.bvi proposto un:
HOTEL ELITE SRL in Liquidazione,
In persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa
dagli Avv.ti Davide Druda e Sergio Dal Prà e Stefano
Coen, elettivamente domiciliata presso di quest’ultimo
in Roma, Piazza di Priscilla, 4 RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, gia Consorzio di
Bonifica Adige Bacchiglione, con sede in Este, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Baldassari,
nel cui studio, in Roma, Via Crescenzio, 19, è
elettivamente domiciliato CONTRORICORRENTE
E EQUITALIA NORD SPA, subentrata ad Equitalia Esatri
Data pubblicazione: 28/05/2013
Spa e ad Equitalia Polis spa, con sede a Milano, in
persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.03/27/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia Mestre – Sezione n. 27, in data
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 17 aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.18718/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.03/27/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Mestre
Sezione n. 27 1’08.06.2009 e depositata il 24 maggio
2010, con cui detta Commissione Tributaria, ha respinto
l’appello della società contribuente, confermando la
decisione di primo grado, che, pronunciando
sull’originario ricorso, avverso cartella di pagamento,
avvisi di mora ed iscrizione ipotecaria, relative a
contributi consortili, lo aveva rigettato, ritenendo e
dichiarando che, alla stregua degli atti di causa,
dovessero ritenersi sussistenti i presupposti
impositivi.
2
08.06.2009, depositata il 24 maggio 2010;
La decisione di appello viene censurata per violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 10 del
R.D. n.215/1933, nonché per omessa motivazione su fatto
rilevante e decisivo.
2) Il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO subentrato,
Bonifica
Bacchiglione,
Adige
l’impugnazione
venga
ha
dichiarata
chiesto
che
inammissibile
e,
sollevata
dal
comunque, rigettata.
3)
La
preliminare
eccezione,
controricorrente Consorzio, tenuto conto della relativa
costituzione in giudizio, sembra infondata, alla luce
del principio secondo cui “Quando successivamente alla
pubblicazione di una sentenza di merito, e quindi nel
periodo intercorrente tra la fase processuale del
relativo giudizio e quella dell’eventuale giudizio di
impugnazione, si
verifica
la
morte (o la perdita
della capacita’ di agire) della persona fisica oppure
l’estinzione
della
persona
giuridica,
l’evento
potenzialmente interruttivo non incide piu’
sul processo (determinandone l’interruzione), ma sul
termine per la proposizione dell’impugnazione;
quest’ultima
successore e,
e’
va
proposta
nei
confronti
del
se rivolta alla parte originaria,
rilevabile
affetta da nullita’
3
di
ufficio a
giusta L.R. Veneto n.12/2009, al soppresso Consorzio di
proc.
norma dell’art. 164, comma primo, cod.
civ.
(errata identificazione del soggetto passivo della
“vocatio
in
ius”),
suscettibile
in
conseguenza della costituzione
successore
universale
(o
di sanatoria in
del
giudizio
soggetto
del
comunque
con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte),
vecchio
a norma dell’art. 164
testo,
per
procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995,
e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e
per
processuale,
controversie iniziate
le
successivamente, a norma del nuovo testo del
medesimo articolo, come sostituito dall’art. 9 della
legge n. 353 del 1990″ (Cass. n. 14544/2000,
SS.UU. n.11394/1996).
n.6347/2008, n.6426/2011,
4) Le questioni poste dai due motivi del ricorso
attengono
agli
effetti
sul
probatorio
piano
ricollegabili all’inserimento dell’immobile nel
“perimetro di contribuenza” ed al vizio di motivazione
che affliggerebbe la decisiione impugnata in ordine al
fatto controverso e decisivo dell’insussistenza di un
beneficio diretto per il medesimo immobile.
Trattasi, dunque, di doglianze sottese ad acclarare
l’insussistenza dei presupposti impositivi, il cui
ingresso,
in
questa
sede,
4
sembra
non
potersi
attualmente legittimato), con effetti “ex nunc” (cioe’
consentire, stante la dedotta circostanza, accertata
dai Giudici di merito, che gli avvisi di mora impugnati
erano stati preceduti dalla notifica di cartelle,
avverso le quali ultime, se del caso, andavano proposte
le doglianze di merito, potendosi, nei confronti dei
5) – La decisione non sembra, allora, giustificare le
formulate censure, ragion per cui si ritiene sussistano
i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera
di Consiglio e la definizione, proponendosene il
relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi
degli artt.375 e 380 bis cpc. Il Consigliere relatore
Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi
principi, il ricorso va rigettato, per manifesta
infondatezza;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio seguono
la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro
duemilacento, di cui Euro 2.000 per onorario ed Euro
cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori
di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
5
primi, far valere solo vizi propri.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società contribuente
al pagamento delle spese processuali, in ragione di
complessivi Euro duemilacento, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.