Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13276 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso

l’Avvocatura Comunale rapp.to e difeso dall’avv. Angela Raimondo,

unitamente all’avv. Federica Guglielmi, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Publiemme Pubblicità s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.ta in Roma alla via Germanico 24, presso lo

studio dell’avv. Scavuzzo Giuseppe dal quale è rapp.ta e difesa,

giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 23/2008/3 7 depositata l’8/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Publiemme Pubblicità s.r.l. s.r.l.

contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza della CTP di Roma n. 284/61/02 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso 25 avvisi di accertamento per pubblicità 1995. Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Nessuna attività ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e del T.U. delle Autonomia Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 in relazione all’art. 360, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il dirigente pro tempore della U.O. Affissioni Pubblicità non avesse il potere di rappresentanza del Comune.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, sent. 6S07 del 20/03/2009; Sentenza n. 14637 del 22/06/2007), secondo cui in tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3 sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre l’art. 3 bis, comma 2 citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali. Quanto sopra ha effetto assorbente in ordine al secondo motivo.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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