Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13275 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 28/06/2016), n.13275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15241-2013 proposto da:

COMUNE MELDOLA, (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo

studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO CARULLO, GIOVANNI LAURICELLA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L. in proprio e quale procuratore speciale del figlio

P.G. e B.N., elettivamente domiciliati in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ARIANNA

BELLONI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO FELICE CENSORI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

INA ASSITALIA SPA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, IMPRESA E.

M., ITAS ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

IMPRESA E.M. in persona del proprio titolare E.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43,

presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO PINZA giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE MELDOLA (OMISSIS), P.L., B.N., INA

ASSITALIA SPA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, ITAS ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

Nonchè da:

GENERALI ITALIA già INA ASSITALIA SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore M.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GERARDO RUCCI giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

IMPRESA E.M. in persona del proprio titolare E.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43,

presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO PINZA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

COMUNE MELDOLA (OMISSIS), P.L., B.N.,

ASSICURAZIONI GENERALI SPA ITAS ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 579/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GIOVANNI LAURICELLA;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito l’Avvocato ARIANNA BELLONI anche per delega; udito l’Avvocato

UGO PETRONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la cessazione della

materia del contendere nei confronti della posizione del Comune e il

rigetto degli altri ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15.4.2008 il Tribunale Ordinario di Forlì riconosceva la esclusiva responsabilità del Comune di Meldola – che condannava al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali – nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS) nel quale P.G. aveva riportato gravissime lesioni, in seguito al ribaltamento della autovettura dallo stesso condotta determinato dalla presenza non segnalata di un profondo strato ghiaioso collocato sul manto stradale interessato da lavori di manutenzione eseguiti, per conto dell’ente locale, dalla impresa individuale E.M..

La sentenza veniva parzialmente riformata in grado di appello: i Giudici di secondo grado riconoscevano la solidale responsabilità della impresa appaltatrice, nella misura del 50%, con esclusione del danno da “mala gestio” di INA-Assitalia s.p.a. – che assicurava la responsabilità civile del Comune ed aveva già liquidato ai danneggiati l’intero massimale di polizza – in difetto di domanda attorea; rideterminavano la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle milanesi in vigore, nonchè le spese per assistenza infermieristica futura del danneggiato; condannavano ITAS Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne in dipendenza del contratto assicurativo la impresa appaltatrice assicurata per la responsabilità civile.

La sentenza di appello in data 30.4.2013 n. 579 è stata impugnata per cassazione dal Comune di Meldola con quattro motivi relativi a vizi di errore di diritto e vizi logici della motivazione.

Hanno resistito con controricorso gli intimati, e la Impresa M. E. e GENERALI Italia s.p.a. (così modificata la precedente denominazione sociale INA Assitalia s.p.a.) anche con ricorsi incidentali affidati, rispettivamente a tre ed a quattro motivi.

La Impresa E. ha depositato anche controricorso al ricorso incidentale della società assicurativa.

Con memorie ex art. 378 c.p.c. Comune di Meldola ed Impresa E. hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuto atto stragiudiziale di transazione, avente ad oggetto la liquidazione globale dei danni, tra il Comune di Meldola ed i danneggiati.

Alla udienza pubblica sono comparsi i procuratori di tutte le parti instando: i procuratori del Comune e dei danneggiati P., per la dichiarazione della cessata materia del contendere in virtù di atto di transazione stragiudiziale stipulato inter partes in data 15-18.11.2013 depositato in atti; i procuratori della ditta E. e di GENERALI Italia s.p.a. per la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse a resistere al ricorso principale proposto dal Comune e coltivare le rispettive impugnazioni incidentali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere dichiarata la inammissibilità del ricorso principale proposto dal Comune di Meldola e dei ricorsi incidentali proposti dalla ditta individuale E. e da GENERALI Italia s.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto al ricorso principale, infatti, risulta dall’atto di transazione stragiudiziale sottoscritto in data 15-18.11.2013 dal Sindaco del Comune di Meldola e da P.L., in proprio e n.q. di procuratore del figlio G., e da B.N. nonchè dai rispettivi difensori nel giudizio di legittimità che il Comune di Meldola – ricorrente principale – si obbliga al pagamento della somma di Euro 3.000.000,00, secondo scadenze rateali predeterminate, “a titolo transattivo a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni ulteriore pretesa…sulla maggiore somma pro quota portata in sentenza, ed è comprensiva di sorte, rivalutazione ed interessi ed ogni altro accessorio” ed i danneggiati – controricorrenti – “con l’avvenuto pagamento degli importi di cui sopra rilasciano ampia e liberatoria quietanza nei confronti del Comune di Meldola e della Compagnia INA Assitalia s.p.a. e Assicurazioni Generali s.p.a., dichiarando fin d’ora di null’altro avere a pretendere nè singolarmente, nè solidalmente dal Comune di Meldola a qualsiasi titolo in dipendenza del contenzioso come oggi definito transattivamente .e rinunciano, in via definitiva, ad eseguire la sentenza n. 579/2013….”.

L’atto di transazione della lite, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione, pur non idoneo a determinare la estinzione del processo ex art. 390 c.p.c. e segg., comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4035 del 23/04/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005), dovendo precisarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di inammissibilità del ricorso per “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Pertanto, nell’ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (cfr.

Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009; id. Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010).

Deve egualmente dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi incidentali della Impresa M.E. e di GENERALI Italia spa avendo i rispettivi procuratori dichiarato, a verbale di udienza 30.3.2016, di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio e di non avere nulla da opporre alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, e dunque di voler rinunciare alle impugnazioni proposte avverso la sentenza di appello, ed avendo altresì il procuratore dei danneggiati espressamente dichiarato di aderire a tale rinuncia.

Orbene se le dichiarazioni rese in udienza dai procuratori, peraltro privi di mandato speciale, non assolvono ai requisiti formali prescritti per la rinuncia al giudizio di legittimità ex art. 390 c.p.c. e dunque non consentono la pronuncia della estinzione del giudizio, pur tuttavia risulta inequivoca la conforme volontà manifestata da tutte le parti del venire meno di qualsiasi interesse alla prosecuzione del giudizio, manifestazione di volontà della quale questo Collegio non può non prendere atto, in linea con il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest’ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l’atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2 non appare idoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell’art. 391 c.p.c., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso e di determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 22806 del 06/1212004; id. Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008; id. Sez. 3, Sentenza tt. 23685 del 15/09/2008;

id. Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013; id Sez. 2, Sentenza n. 23161 del 11/10/2013).

Va in conseguenza dichiarata la inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale e di entrambi i ricorsi incidentali.

Quanto al regolamento delle spese del giudizio, che anche nel caso di cessazione della materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse alla impugnazione segue le regole generali di cui all’art. 91 c.p.c. e ss., in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10994 del 14/07/2003;

id. Sa L, Sentenza n. 17334 del 25/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006) che non esclude pertanto anche la facoltà di disporne motivatamente la compensazione totale o parziale (cfr. Corte cass. Sa. 6 – L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016), rileva il Collegio che la ragguardevole discrepanza tra la entità complessiva del risarcimento del danno liquidato nella sentenza di appello e l’importo, notevolmente inferiore, accettato dai danneggiati con l’atto di transazione, consente di prevenire ad una integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, atteso che la questione controversa che ha assunto assoluta prevalenza nella definizione stragiudiziale della lite atteneva proprio alla determinazione del “quantum” della pretesa risarcitoria e la rilevante sproporzione tra l’importo richiesto dai danneggiati e liquidato nella sentenza di appello e quello in concreto da quelli accettato in via negoziale, in sostituzione del regolamento del rapporto controverso dettato dalla pronuncia giurisdizionale, induce a ritenere non del tutto implausibili alcuni dei motivi di ricorso formulati dai ricorrenti principale ed incidentali volti a ridimensionare almeno in parte l’entità del debito risarcitorio.

In conclusione, dichiarati inammissibili i ricorsi principale ed incidentale, per sopravvenuto difetto di interesse, deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale od incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774). La obbligazione ex lege non trova, infatti, applicazione al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato senni” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Corte cass. Sez.. 6 -1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015) e le medesime ragioni militano anche per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso determinata in conseguenza del verificarsi di fatti sopravvenuti, esterni quindi alla verifica pregiudiziale che la Corte deve compiere ai sensi degli artt. 365, 366, 369, 371 e 371 bis c.p.c., atteso che la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame – nella specie, ricorso per cassazione – ma non per quella sopravvenuta nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal Comune di Meldola e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da Impresa E.M. e Generali Italia s.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse;

– dichiara interamente compensate tra le parti ricorrenti e resistenti le spese del giudizio, dichiarando che non sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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