Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13275 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/05/2021), n.13275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1684/2020 R.G. proposto da:

B.H., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Vasto, al corso Palizzi, n.

37, presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bertoncini, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. 1564/2019 del Tribunale de L’Aquila;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. B.H., cittadino della Guinea, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese gli era stata ascritta la responsabilità di un sinistro stradale a seguito del quale erano decedute due persone; che era stato ristretto in carcere e nondimeno era evaso dall’istituto penitenziario; che aveva lasciato la Guinea e, dopo aver attraversato Mali, Burkina Faso e Niger, aveva raggiunto la Libia, ove si era imbarcato per l’Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 1564/2019 il Tribunale de L’Aquila respingeva il ricorso proposto da B.H. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni rese dal ricorrente erano da reputare inattendibili, siccome incongrue e prive di qualsivoglia riscontro.

Evidenziava in particolare che in sede di compilazione del modello “C3” il ricorrente aveva fornito una versione del tutto difforme, correlata ai conflitti esistenti in Guinea, circa le ragioni del suo allontanamento dal paese d’origine.

Evidenziava altresì il tribunale che, così come si desumeva dal rapporto di “Human Rights Watch” per l’anno 2017, la situazione generale della Guinea con riferimento agli scontri interetnici risultava decisamente migliorata.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava in particolare, nel quadro della debita valutazione comparativa, che il ricorrente, qualora rimpatriato, non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità; che invero in nessun modo risultava, al di là della partecipazione a corsi di lingua italiana e dello svolgimento da alcuni mesi di un lavoro presso una azienda agricola, che il ricorrente avesse intrapreso un significativo percorso di integrazione nel contesto socioeconomico italiano.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso B.H.; ne ha chiesto sulla base di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7.

Deduce che ha errato il tribunale a reputar non credibili le sue dichiarazioni.

Deduce che l’asserita difformità con le dichiarazioni rese in precedenza è da ascrivere alla imperfetta comprensione della lingua italiana; che ha lasciato repentinamente il suo paese d’origine, sicchè si è trovato nell’impossibilità di acquisire qualsivoglia tipo di documentazione.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Deduce che il tribunale ha condiviso con motivazione perplessa ed apparente la valutazione espressa dalla commissione territoriale circa l’inattendibilità delle sue dichiarazioni.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Deduce che ha errato il tribunale a negare la protezione sussidiaria.

Deduce segnatamente che recenti notizie di stampa relative alla Guinea riferiscono di conflitti armati interni, dell’inesistenza delle condizioni essenziali per la libera e pacifica convivenza e dunque della sussistenza di gravi rischi per l’incolumità dei cittadini.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 36.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che ha lasciato il suo paese d’origine in giovane età ed in Guinea non ha nè legami parentali nè prospettive di lavoro; che viceversa in Italia ha intrapreso un percorso di piena integrazione con la frequentazione di corsi professionali e di lingua italiana, tant’è che parla l’italiano.

Deduce quindi che verserebbe in condizioni di particolare vulnerabilità, qualora rimpatriato, viepiù in considerazione delle condizioni di povertà in cui versa la Guinea.

9. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono da rigettare.

10. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

11. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il dictum del tribunale, pur in punto di valutazione delle dichiarazioni rese da B.H., non è inficiato da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla stregua dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

D’altro canto, il ricorrente indubbiamente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (“il resoconto (…) appare logico e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relativamente al Paese d’Origine”: così ricorso, pag. 2).

12. Il terzo motivo del pari è da rigettare.

13. In tema di protezione sussidiaria l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

14. Su tale scorta le censure che il motivo in esame veicola, sono analogamente da vagliare nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alla cui stregua il motivo de quo, a rigore, si qualifica – e nel segno dell’insegnamento n. 8053/2014 delle sezioni unite.

Cosicchè non può che rappresentarsi quanto segue.

Per un verso, il dictum del tribunale, pur in parte qua, non è inficiato da alcuna forma di “anomalia motivazionale”.

Il tribunale ha ulteriormente specificato che gli scontri interetnici avevano interessato le aree del sud-est del paese e non già la regione di Mamou, luogo di residenza del ricorrente (cfr. decreto impugnato, pag. 16).

Per altro verso, il tribunale per nulla ha omesso la disamina del fatto decisivo, ossia il concreto riscontro delle situazioni di fatto postulate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Per altro verso ancora, il motivo di ricorso si prospetta del tutto generico, allorchè fa leva su non meglio specificate “recenti notizie di stampa” (cfr. ricorso, pag. 4); in pari tempo il report del Dipartimento di Stato Americano (menzionato a pag. 5 del ricorso) riguarda propriamente situazioni rilevanti ai fini della salvaguardia dei diritti umani (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

15. Il quarto motivo parimenti è da rigettare.

16. Senza dubbio questa Corte spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

17. In questo quadro tuttavia non può non darsi atto che le ragioni di doglianza che il motivo di impugnazione de quo agitur veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, indiscutibilmente anche in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di vulnerabilità – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

18. Ebbene, in quest’ottica, nei limiti della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel segno, nuovamente, della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite, non può che argomentarsi come segue.

Da un lato, è da escludere che forme di “anomalia motivazionale” inficino in parte qua l’impugnato dictum.

Dall’altro, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa.

19. Due finali notazioni si impongono.

20. Nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare (al di là della “sussidiaria” ex lett. c)) tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

21. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non determina alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

22. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

23. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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