Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13274 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20093/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ALLEGRA GAETANA per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., S.A., G.G., elettivamente

domiciliate in Roma in via dei Parioli n. 44, presso lo studio

dell’Avvocato SICILIANO ROSARIO che le rappresentata e difende

unitamente all’Avvocato BILOTTA MARIA per procura a margine dei

controricorsi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1459/2006 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 10/11/2006; Rgn 863/2005 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.04.2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE GIOVANNI;

udito l’Avvocato FIORILLO per delega ALLEGRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di C. e

G. e per il rigetto del ricorso nei confronti di S..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Cosenza veniva accolta la domanda proposta da C.A., G.G. e S.A. di dichiarare nullo il termine apposto al contratto di lavoro con cui esse erano state assunte alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., stipulato ex art. 8 del CCNL 26.11.94, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” per i periodi 1.6- 30.10.99 ( C.), 1.3-30.6.00 ( G.) e 2.10.00-31.1.01 ( S.).

Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 20.6-10.11.06 rigettava l’impugnazione.

Rilevava la Corte di merito che i contratti erano stati stipulati in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che nella specie il termine fosse illegittimamente apposto.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui le intimate rispondevano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti sono depositati due verbali di conciliazione della controversia in sede sindacale.

Da detti verbali, recanti la data del 17.11.08 e del 25.11.08, risulta che rispettivamente C.A. e G.G. hanno raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Detti accordi comportano la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Poste Italiane in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del tenore dell’atto di conciliazione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

Prima di procedere alla disamina della posizione di S.A. è necessario sintetizzare i motivi di ricorso, con la precisazione che, essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo l’entrata in vigore della riforma del processo di cassazione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la Corte potrà procedere all’interpretazione diretta delle norme collettive dei contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane, in forza della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che consente il ricorso per cassazione “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”.

I motivi dedotti dalla ricorrente sono i seguenti:

1.- Il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto (31.1.01) e l’offerta della prestazione (notifica del ricorso introduttivo del 22.11.03) indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto (motivi 1 e 2);

2.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, degli artt. 1362 e segg. c.c. e art. 8 del CCNL 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.01, e carenza di motivazione, contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto il giudice di merito, nonchè contraddittorietà della sentenza impugnata quando afferma che l’accordo 25.9.97 deroga alla disciplina generale del contratto a termine e poi sostiene che l’ipotesi pattizia derogatoria sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia, così rimanendo inesplorato il rapporto esistente tra lo stesso e gli accordi successivi (motivi 3-4-5);

4.- mancanza di motivazione in quanto il giudice di merito, una volta esclusa la riconducibilità della fattispecie alla disciplina della L. n. 56 del 1987, art. 23, avrebbe dovuto verificarne la riconducibilità ad una delle ipotesi di apposizione del termine previsto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, tenendo conto che tale norma non impone che la ragione legittimante del contratto a termine debba necessariamente riprodurre a livello letterale una delle fattispecie normativamente indicate (motivi 6-7);

5.- violazione delle normativa in materia di messa in mora e corrispettività delle prestazioni, sottolineandosi che l’attrice avrebbe diritto a titolo risaratorio alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio; nonchè omessa motivazione e violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227 e 2697 c.c., sostenendosi che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento (motivi 8-9).

Premesso in fatto che il contratto a termine di cui si discute risulta stipulato ex art. 8 del CCNL 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc”, a detti motivi può rispondersi come segue.

I primi due motivi sono infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. 17.12.04 n. 23554, 28.9.07 n. 20390, 10.11.08 n. 26935).

E’ stato, infatti, affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

Nel caso di specie il giudice di merito sostiene che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto a termine e l’avvio della controversia appare tutt’altro che eccessivo non può essere considerato indice della volontà di porre fine al rapporto, in quanto l’inerzia è riconducibile alle incertezze interpretative in merito alla correttezza dell’apposizione del termine in fattispecie enucleate direttamente dalla contrattazione in sede collettiva.

Circa l’inesistenza del consenso dei dipendenti alla definitiva risoluzione del contratto dichiarato nullo esiste, dunque, una valutazione di merito che appare congruamente articolata, la quale esclude da un lato la censurabilità in sede di legittimità della motivazione e, dall’altro, pone in evidenza l’inesistenza di altre circostanze (la cui prova era a carico del datore di lavoro) che possano qualificare nel senso di inerzia colpevole il comportamento dei lavoratori.

Anche i motivi da tre a sette sono infondati. Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv.

dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato che nel caso di specie il contratto a termine risulta stipulato per il periodo (OMISSIS), all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva non consentiva la stipulazione del contratto de quo.

Quanto ai profili economici conseguenti all’illegittimità del termine, deve osservarsi, così rispondendo agli ultimi due motivi di ricorso, che la Corte d’appello ha sul punto affermato che il lavoratore ha diritto alla retribuzione solo per i periodi per i quali ha provato di essersi tenuto a disposizione della società ed ha condannato quest’ultima a corrispondere la retribuzione dalla data della costituzione in mora.

Tale pronunzia è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. S.u. 8.10.02 n. 14381 nonchè, da ultimo, Cass. 13.4.07 n. 8903) che, con riferimento all’ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962 ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c..

Avendo la Corte di merito sostenuto che con il ricorso introduttivo “hanno offerto le proprie prestazioni lavorative”, deve ritenersi che sul punto il giudice abbia effettuato un accertamento di merito incontestabile in sede di legittimità.

Quanto alla rilevanza dei redditi percepiti dai dipendenti nello svolgimento di altre attività lavorative successivamente alla cessazione del rapporto, sarebbe stato onere del datore di lavoro allegare dati di fatto e circostanze a fondamento dell’eccezione in punto di percezione di tali redditi.

Ritenuti infondati anche questi ultimi motivi, il ricorso deve essere rigettato.

In conclusione il ricorso è infondato e la pronunzia impugnata, deve essere confermata.

Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– rigetta il ricorso proposto nei confronti di S.A. e condanna la ricorrente Poste Italiane s.p.a. alle spese, che liquida in Euro 43,00 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa;

– dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di C. A. e G.G., con compensazione delle spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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