Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13274 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13274 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRALE SALVATORE residente a Palermo, quale socio
accomandatario della Giada Market & C. SAS,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale del
21.06.2011, autenticata dal Notaio Santo di Gati di
Palermo, Rep. N. 52825, dall’ Avv. Paolo Farese, nel
cui studio, in Roma, Via G. Nicotera, 24, è
elettivamente domiciliato,

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONTRORI CORRENTE

C v+

Data pubblicazione: 28/05/2013

AVVERSO
la sentenza n.87/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo Sezione n. 01, in data
08.04.2010, depositata il 13 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Sentito, per il ricorrente, l’Avv. Paolo Farese;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
concluso in conformità alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17812/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.87/01/2010, pronunziata dalla CTR di Palermo, Sezione
n. 01, 1’08.04.2010, DEPOSITATA il 13 maggio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del
contribuente, confermando la decisione di primo grado,
che aveva ritenuto legittima e fondata in parte la
pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF ed accessori
dell’anno 2000, censura l’impugnata decisione, sulla
base di quattro motivi.3 – L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto

Consiglio del 17 aprile 2013, dal Relatore Dott.

il

rigetto

dell’impugnazione

e

la

conferma

dell’impugnato provvedimento.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,

attiene al reddito di partecipazione del socio Barrale
Salvatore nella società “GIADA MARKET SAS di Barrale
Salvatore & C.” e, d’altronde, che al giudizio di
appello ha partecipato solo lo stesso e non anche gli
altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società ed associazioni di cui
all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei
redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla

quota

di

partecipazione

agli

utili,

indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
3

secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,

stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori

autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007);

trattasi

pertanto

di

fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
4

rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 11.04.2013,
nonchè il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai
richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre
che dell’impugnata sentenza, di tutti gli atti
successivi alla costituzione in giudizio del ricorrente
nel giudizio di primo grado e della decisione emessa a
conclusione di tale fase processuale, e la causa va
rimessa alla CTP di Palermo perché, previa adozione dei
provvedimenti sottesi ad integrare il contraddittorio
nei confronti degli altri litisconsorti necessari,
decida la causa nel merito;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
5

provvedimenti di competenza.

fasi di merito e del presente giudizio di legittimità
vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la

grado e degli atti successivi alla costituzione nel
giudizio di primo grado del ricorrente; Dispone
rimettersi gli atti alla CTP di Palermo perché, previa
adozione dei provvedimenti sottesi a consentire
l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la
causa nel merito. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo

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