Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13273 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13273
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28631/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via Po n. 25/b, presso lo
studio dell’Avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, via G. Ferrari
n. 12, presso l’Avvocato SMEDILE STEFANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GUERRA MARIA per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1422/2005 della CORTE D’APPELLO di Firenze,
depositata il 28/10/2005; Rg. 2163/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21.04. 2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la dichiarazione
dell’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Firenze, C.S. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per periodo decorrente dal 3.1.00.
Accolta la domanda, proponeva appello Poste Italiane s.p.a..
La Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 28.10.05 rigettava l’impugnazione.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva C. con controricorso.
L’odierna ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 5.11.08, dal quale risulta che C.S. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010