Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13273 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 28/06/2016), n.13273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14971/2013 proposto da:

M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO MASSATANI, che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FATA ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi procuratori speciali,

sig. P.V. e sig. D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2370/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato MAURIZIO MASSATANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

M.R. espone di aver evocato in giudizio nel 1999 P.C., assicurato con la FATA Ass.ni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro non meglio descritto, e che la sua domanda venne solo parzialmente accolta in primo grado.

L’appello del M. ed anche l’appello incidentale della FATA vennero rigettati, con spese compensate al 50% e per il residuo a carico dell’appellante.

M.R. propone due motivi di ricorso nei confronti di FATA Ass.ni s.p.a. e P.C., per la cassazione della sentenza n. 2370/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 4.5.2012, non notificata.

Resiste con controricorso illustrato da memoria la FATA.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va detto che nella parte introduttiva del ricorso, dedicata ex art. 366 c.p.c., n. 3, alla esposizione sommaria dei fatti di causa, non vi è alcun riferimento ad essi. Non vi è modo di sapete (nè è specificato in seguito, nella parte dedicata alla trattazione dei singoli motivi, che pure non sarebbe la sede appropriata), neppure di che tipo di sinistro o infortunio si sia trattato, se di un sinistro stradale, di una responsabilità medica, di un infortunio sul lavoro o di altro accadimento, nè tanto meno è descritta, nei suoi dati essenziali, la dinamica degli avvenimenti.

Neppure sono specificamente indicate le lesioni riportate dal M. e le conseguenze permanenti di esse, che nel suo assunto gli impedirebbero di attendere per il futuro alla sua precedente occupazione di macellaio – macellatore con perdita della capacità lavorativa specifica.

In via pregiudiziale ed assorbente, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile per difetto di una esposizione pur sommaria dei fatti di causa, adempimento richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che sia tale comunque da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il requisito in discorso può ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza possibilità di ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 2432 del 2003; Cass. n. 4937 del 2000; Cass. S.U. n. 1513 del 1998).

La lettura dell’intero ricorso appare, in sostanza, inidonea a soddisfare quella esigenza minima che la legge processuale ha voluto garantire richiedendo che nel ricorso per cassazione vengano esposti, anche sommariamente, i fatti della causa, adempimento che non si risolve in un requisito d’ordine formale, ma che è funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimità la conoscenza necessaria dei termini in cui la causa è nata e si è sviluppata al fine di meglio valutare ed apprezzare, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, il quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano sia la decisione contestata che i motivi di censura sollevati.

A ciò si aggiunga che anche la formulazione dei due motivi incorre in autonome cause di inammissibilità.

Con il primo motivo di ricorso, il M. deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da parte della corte territoriale, relativamente ai principi da applicare per individuare il corretto danno patrimoniale, per contrasto interno della motivazione, e la violazione dell’art. 1226 c.c., per non aver egli ottenuto una integrale liquidazione del danno.

In sostanza, afferma che il consulente tecnico, in appello, avrebbe dato maggior peso (rispetto al consulente di cui si avvalse il giudice di primo grado) alla correlazione tra la invalidità non meglio descritta riportata dal M. a seguito dell’anch’esso non precisato sinistro e la sua scelta di cessare l’attività di macellaio, mentre la corte d’appello si sarebbe discostata dalle conclusioni del c.t.u., non ponendo in correlazione causale i due fatti, senza adeguatamente giustificare la sua scelta e quindi senza valorizzare, sotto il profilo della liquidazione del danno, la perdita della capacità lavorativa specifica da parte del ricorrente.

Tuttavia, non richiama testualmente nè indica dove e quando sia stata prodotta nè se sia stata prodotta anche in questa sede, la consulenza tecnica, nè tanto meno richiama i passi della sentenza in cui il ragionamento della corte sarebbe stato viziato e pertanto esso dovrebbe, anche a prescindere dalla inammissibilità discendente dalla mancanza di una esposizione sommaria dei fatti, essere dichiarato inammissibile.

Ad identica sorte va incontro il secondo motivo, con il quale il M. denuncia la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., per aver la corte territoriale illegittimamente rifiutato di rinnovare la consulenza psichiatrica dandone incarico a diverso consulente, pur in presenza di specifica indicazione del c.t.u. circa la necessità di eseguire un accertamento psichiatrico.

A quanto emerge nebulosamente dalla prospettazione del ricorrente, il c.t.u. aveva fissato un consulto psichiatrico (ipotizzando che l’afflizione fisica permanente riportata dal M. fosse aggravata da una componente psicologica), ma il M. non si presentò rifiutando di essere visitato da un medico in rapporti lavorativi con la società di assicurazioni, e la corte ritenne a quel punto superfluo disporre una autonoma consulenza psichiatrica.

Il tutto però è una mera narrazione di fatti, priva di ogni adeguata indicazione relativa alla emersione processuale di tali accadimenti, necessaria a questa Corte per riscontrare la corrispondenza alla realtà processuale di quanto indicato dal ricorrente.

Anche questo motivo, quindi, è in sè del tutto inammissibile.

Inoltre, le circostanze di fatto riportate dal ricorrente, rispetto alle quali egli non indica alcun riscontro, oltre a non trovare riscontro nella sentenza sono smentite dalla motivazione di essa, in cui il giudice di appello afferma che la pur autorizzata valutazione psichiatrica, aggiuntiva rispetto alla rinnovata c.t.u., non venne espletata per fatto imputabile all’odierno ricorrente, che rifiutò per due volte di sottoporsi alla visita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA