Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13273 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Abit Piemonte Consorzio, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Corridoni 14, presso lo studio

dell’avv. Valentini Stefano, dal quale è rapp.to e difeso,

unitamente agli avv. Benedetti Gianluca e PARDI Arturo, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Grugliasco in persona del legale rapp.te pro tempore,

rapp.to e difeso dagli avv.ti Marzano Marco Stefano e Giardini

Umberto;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 38/2008/20 depositata il 6/10/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Abit Piemonte Consorzio contro il Comune di Grugliasco è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Abit Piemonte Consorzio contro la sentenza della CTP di Torino n. 152/17/2007 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’istanza di rimborso ICI 2004- 2005.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si è costituito il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria;

l’Avv. Marzano, per il Comune, ha concluso per la improcedibilità del ricorso. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., applicabile al processo tributario secondo il richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la qual è proposto.

La iscrizione a ruolo il 6/7/2009, oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. dalla notifica del ricorso al Comune di Grugliasco – avvenuta il 10/6/2009, comporta la improcedibilità del ricorso.

Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Grugliasco, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Grugliasco, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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