Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13273 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1341-2019 proposto da:

AMATEUR SPORTVEREIN GITSCHIWRG – ASSOCIAZIONE SPORTIVA GITSCHBERG,

ASSIMOCO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato MATTI BRUCCOLERI;

– ricorrenti –

contro

WIPPTALER BAU AG – EDILIZIA WIPPTAL SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN NICOLA DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

BUCCICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato THOMAS

HIRBER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2018 della CORTV D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 06/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 6/10/2018, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in accoglimento dell’appello proposto da Wipptaler Bau AG – Edilizia Wipptal s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Associazione Sportiva Gitschberg al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio avessero confermato la circostanza secondo cui il conducente il veicolo di proprietà dell’associazione sportiva convenuta, nell’approssimarsi al crocevia in corrispondenza del quale si era verificato il sinistro, non avesse correttamente osservato il dovere di precedenza spettante al sopraggiungente veicolo della società attrice, spingendosi oltre la linea di arresto in modo da indurre il conducente del veicolo antagonista a effettuare una manovra di emergenza allo scopo di evitare il prospettato prevedibile scontro, con la conseguenza che, in ragione di tale improvvisa manovra, detto conducente aveva finito col perdere il controllo del mezzo, ribaltandosi su se stesso per esclusiva responsabilità del conducente il veicolo dell’associazione convenuta;

che, avverso la sentenza d’appello, la Assimoco s.p.a. (chiamata in giudizio a fini di manleva) e l’Associazione Sportiva Gitschberg propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che la Wipptaler Bau AG – Edilizia Wipptal s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso, non avendo le ricorrenti provveduto al rilascio, in favore del proprio difensore, di una procura speciale immediatamente riferita allo svolgimento del presente giudizio, a norma dell’art. 365 c.p.c., essendosi viceversa limitate al richiamo, a fondamento della proposizione del ricorso per cassazione, di una procura ad litem rilasciata nei pregressi gradi del giudizio;

che, sul punto, è appena il caso di richiamare il principio già statuito da questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la procura per proporre ricorso per cassazione dev’essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 27540 del 21/11/2017, Rv. 646468 – 01);

che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del difensore delle società ricorrenti al rimborso delle spese di lite secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo difensore, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13 (cfr., sul punto, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019, Rv. 656494 – 01, alla stregua della quale, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore delle ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, oltre alle spese for-fettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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