Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13272 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 28/06/2016), n.13272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14635/2013 proposto da:

F.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell’avvocato

EMILIO PERSICHETTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA FARAON, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott. L.G.M.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2087/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ANDREA FARAON;

udito l’Avvocato CARLO VALLE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

A seguito di incidente stradale, G.G. conveniva in giudizio l’avv. F.L. e la sua compagnia assicuratrice per la r.c.a., Fondiaria Ass.ni s.p.a., chiedendo di esser risarcito dei danni subiti; sosteneva che sulla Via (OMISSIS), in prossimità di un’area di servizio collocata sulla destra, l’avv. F., che marciava dinanzi a lui alla guida di un’Alfa 164, si spostava repentinamente sulla destra e gli tagliava la strada per immettersi all’ultimo momento nell’area di servizio, rendendo inevitabile lo scontro tra la sua auto e quella condotta dal G..

L’avv. F. al contrario sostenne di essere stato tamponato dalla Fiat Uno condotta dal G. allorchè era in procinto di immettersi nell’area di servizio, e svolgeva domanda riconvenzionale, evocando in giudizio la Meie, compagnia assicuratrice del G..

Il tribunale accertava che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva dell’avv. F., e rigettava la riconvenzionale di questi condannandolo a risarcire il danno subito dal G..

La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione di primo grado.

L’avv. F.L. propone tre motivi di ricorso illustrati da memoria nei confronti di G.G., Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a. e Aurora Ass.ni s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 2087/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 18.4.2012, non notificata.

Resiste con controricorso la Fondiaria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’avv. F. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S., non avendo la corte d’appello considerato l’omesso rispetto, da parte del G., conducente del veicolo che seguiva, della distanza di sicurezza tra veicoli, tanto che questi lo tamponava. Sostiene che l’evento si verificò per colpa esclusiva del conducente della Uno che lo tamponò, di non aver mai ammesso di aver cambiato repentinamente corsia e che dall’istruttoria non sia emerso alcunchè a suo carico, neppure a comprova del superamento della presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli.

Il motivo è inammissibile, perchè non contiene autonome argomentazioni di critica, in diritto, al criterio decisionale seguito dal giudice di merito, ma si limita a rinviare all’atto di appello il quale ovviamente rivolge la sua critica avverso la sentenza di primo grado: quindi esistono due distinte ipotesi di inammissibilità, da un lato il ricorso è privo di argomentazioni autonome, in diritto, indirizzate verso la sentenza impugnata, dall’altro il modo stesso di formulare la censura evidenzia che essa attiene esclusivamente al merito della causa.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 115, 116, 61, 191 e 232 c.p.c..

Lamenta che il giudice di merito abbia superato, in favore del G., la presunzione di responsabilità a suo carico in quanto conducente del veicolo tamponante, senza che questi abbia provato il cambio di corsia da parte dell’avv. F., il quale a sua volta aveva offerto prove in favore della propria ricostruzione dei fatti (mancata risposta dal G. all’interrogatorio formale, prova testimoniale) e contesta la logica della motivazione della corte d’appello, senza peraltro formulare una censura di vizio della motivazione.

Il motivo è complessivamente infondato: muove censure sull’apprezzamento delle prove e sul convincimento che sulla base di esse si è formato il giudice, inammissibili in questa sede.

Inoltre, non è affetta da violazione di legge la scelta del giudice di merito di non valorizzare la mancata risposta del G. all’interrogatorio formale: come già affermato da questa Corte (v.

Cass. n. 17719 del 2014), in tema di prove, l’art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all’interrogatori formale, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova.

L’art. 232 c.p.c., a differenza dell’effetto automatico di “fitta confessio” ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 19833 del 2014).

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., nonchè lamenta la presenza di una contraddittoria motivazione, contestando nuovamente di aver mai ammesso il repentino cambio di corsia e trovando inspiegabile la decisione della corte d’appello. Anche questo motivo è, come il primo motivo, inammissibile, perchè non censura specificamente e in relazione all’effettiva violazione di norme di diritto la sentenza impugnata, ma si limita a dissentire con le conclusioni raggiunte in fatto dalla corte d’appello.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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