Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13272 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13272 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Presupposti.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

u

DE BENI MARIO residente a Bergamo, rappresentato e
difeso, giusto mandato a

margine

del ricordo,

ddgli

Avv.ti Pilade E.Frattini e Giorgio Stella Ríchter,
elettivamente domiciliato nello studio del secondo in
Roma, Via Orti della Farnesina, 126 RICORRENTE
CONTRO
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA,
con sede a Bergamo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti
Augusto Fantozzi, Antonio Di Vita ed Edoardo Belli
Contarini, nello studio dei quali, in Roma, Via
Sicilia, 66, è elettivamente domiciliato,

1

Data pubblicazione: 28/05/2013

CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.20/40/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 40, in data
17.01.2011, depositata il 17 febbraio 2011;

Consiglio del 17 aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Udito, per il ricorrente, l’Avv. G.Stella Richter;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che si è
riportato alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11552/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.20/40/2011, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 40 il 17.02.2011 e DEPOSITATA il 17 febbraio 2011,
con cui la detta Commissione Tributaria, ha respinto
l’appello del contribuente, confermando la decisione di
primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso,
avverso la cartella di pagamento, relativa a contributi
consortili, lo aveva rigettato, ritenendo e dichiarando
che, alla stregua degli atti di causa, dovessero
ritenersi sussistenti i presupposti impositivi.
Affida l’impugnazione a quattro mezzi.
2

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

2) L’intimato Consorzio, ha chiesto che l’impugnazione
venga rigettata.
3) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene vadano
esaminate e risolte tenendo conto dell’orientamento
giurisprudenziale formatosi al riguardo.

specifica contestazione del consorziato, l’Ente è
tenuto, in base all’ordinario regime di riparto (Cass.
n.654/2012, SS.UU. n.13533/2001, n.2769/2001, n.
14918/2000) ad esplicitare e provare le ragioni, alla
cui stregua,

la pretesa dell’ente è a ritenersi

legittima e fondata, sia avuto riguardo all’esistenza
di

vantaggi

fondiari

immediati

e

diretti(Cass.

n.8960/1996, n.8770/2009, n.1386/2011, n.4788/2011)
derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di
proprietà del consorziato stesso, sia all’inclusione
degli immobili del consorziato all’interno del
“perimetro di contribuenza”, – regolarmente delimitato
secondo le procedure di legge,- (Cass. SS.UU.
n.11722/2010), sia pure, agli effetti ricollegabili
all’approvazione del “piano di classifica” (Cass.
n.4513/2009).
come si evince dalla sentenza

3 bis Peraltro,

impugnata, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di
primo

grado,

il

contribuente
3

aveva

dedotto

E’ stato, infatti, affermato che, in presenza di

l’illegittimità della pretesa

del

Consorzio,

in

relazione alla rilevante e decisiva circostanza della
assenza di benefici specifici e diretti derivanti dalle
opere di bonifica, ragion per cui le espressioni
utilizzate per motivarne il rigetto, non sembrano

3 ter – Costituisce, in vero, consolidato orientamento
giurisprudenziale, quello secondo cui “ricorre il vizio
di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in
sede di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5
cpc, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o
di motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006).
4) Nel caso la decisione impugnata non sembra in linea
con i principi desumibili dalle richiamate pronunce,
avendo, apoditticamente, ricollegato l’obbligo di
contribuzione alla mera approvazione del Piano di
Classifica e non già, come ritenuto dalle precitate
pronunce, alla individuazione dell’immobile del
consorziato all’interno del perimetro di contribuenza e
4

idonee a dare contezza dell’iter decisionale.

dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti,
per l’effetto, all’immobile stesso.
5) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, con l’accoglimento

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio, il ricorso va accolto, per manifesta
fondatezza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Lombardia,
procederà al riesame e quindi,

adeguandosi ai

richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle
spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

del ricorso, per manifesta fondatezza.

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