Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13272 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.25/05/2017),  n. 13272

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3644/2016 R.G. proposto da:

Avvocato D.P., – c.f. (OMISSIS) – da se medesimo

rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il

proprio studio, in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

L.A., – c.f. (OMISSIS);

– intimata –

Avverso l’ordinanza del 28.12.2015 del tribunale di Civitavecchia;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 5 dicembre

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. CELENTANO Carmelo, che ha chiesto

accogliersi il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al tribunale di Civitavecchia depositato in data 29.12.2014 l’avvocato D.P. esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto di L.A. e nel primo e nel secondo grado del giudizio di separazione personale con addebito che l’aveva opposta al coniuge, A.F.; che aveva altresì svolto attività professionale su incarico e per conto della resistente ai fini del recupero degli importi che il marito non le aveva versato; che nondimeno la L. non aveva provveduto al pagamento del saldo delle competenze professionali a lui spettanti.

Chiedeva che la resistente fosse condannata a corrispondergli la somma di Euro 23.095,55 a titolo di saldo, oltre accessori, nonchè di Euro 1.832,92 a titolo di rimborso spese; il tutto con il favore delle spese del procedimento.

Costituitasi, L.A. instava per il rigetto dell’avversa domanda o in subordine per la rideterminazione in minor misura dell’avversa pretesa.

Deduceva, tra l’altro, che aveva “provveduto all’integrale pagamento delle competenze dell’avv. D. per l’attività dallo stesso svolta” (così comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., di L.A., pag. 2) ed eccepiva inoltre che il compenso ex adverso preteso, limitatamente all’attività professionale svolta negli anni 2010 – 2011, “si sarebbe ad oggi (…) prescritto in ossequio all’art. 2956 c.c.” (così comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. di L.A., pag. 4).

Con ordinanza del 28.12.2015 il tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica dichiarava l’inammissibilità del ricorso e compensava le spese.

Rilevava – il tribunale – che il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale dinanzi al tribunale di Roma, alla corte d’appello di Roma ed al giudice di pace di Roma.

Indi evidenziava che a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, dovevano reputarsi competenti gli uffici di merito aditi per i processi nell’ambito dei quali il ricorrente aveva prestato la propria opera.

Dava atto infine che la resistente era residente in Roma.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’avvocato D.P.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L.A. non ha svolto difese.

Il pubblico ministero ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte l’avvocato D.P. deduce che l’ordinanza impugnata è errata per violazione dell’art. 702 bis c.p.c. e ss..

Deduce che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2001, ha modificato unicamente il procedimento speciale camerale di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 55, ed ha lasciato inalterati il procedimento ordinario di cognizione ed il procedimento sommario di cognizione, procedimento, quest’ultimo, attivato nel caso di specie dinanzi al tribunale di Civitavecchia, nel cui circondario, in Cerveteri, risiede la L..

Deduce del resto che controparte, in virtù delle eccezioni sollevate, ha senz’altro ampliato il thema decidendum.

Deduce infine che il tribunale in composizione monocratica, in considerazione delle eccezioni sollevate dalla resistente, al più avrebbe dovuto ex art. 702 ter c.p.c., comma 3, tramutare il rito da sommario in ordinario.

Diritto

RILIEVI IN DIRITTO

Il profilo della competenza a decidere le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, (così come riformulato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 35, comma 16, lett. a)), ossia le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, controversie ora assoggettate D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, al rito sommario di cognizione (nondimeno con devoluzione della potestas decidendi in unico grado – attesa l’inappellabilità della statuizione finale in forma di ordinanza – all’organo giudiziario competente in ogni caso in composizione collegiale e con possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente), è strettamente correlato alla determinazione dell’ambito di operatività del peculiare rito sommario di cui, appunto, all’art. 14 cit..

Più esattamente la competenza, ex art. 14, comma 2, cit., dell'”ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera” – nel caso di specie gli uffici giudiziari di Roma e non già di Civitavecchia – non può non “calibrarsi”, dilatandosi ovvero restringendosi, alla stregua ed in simmetria con la proiezione applicativa del rito “sommario” sui generis di cui allo stesso art. 14.

Ebbene, in rapporto alla sfera di operatività del rito ex art. 14 cit., si registrano antitetiche soluzioni esegetiche, differenti dicta in seno all’elaborazione di quest’Organo della nomofilachia.

Segnatamente si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, che in epoca antecedente all’emanazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, questo Giudice del diritto ha spiegato che, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda inoltre ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa (cfr. Cass. 4.6.2010, n. 13640, ove si soggiungeva che, in tali evenienze, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l’intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand’anche adottato in forma d’ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello. Cfr., analogamente con riferimento al pregresso assetto normativo, Cass. 13.10.2014, n. 21554, secondo cui la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e ss., (“ratione temporis” vigenti), non è applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista, bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata, poichè il procedimento ordinario è il solo previsto e consentito per la definizione di tali questioni, sicchè, in questo caso, l’intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello. Cfr. ancora Corte costituzionale 1.4.2014, n. 65, che, nel reputare infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, art. 14, comma 2, impugnati, in riferimento all’art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione collegiale e l’inconvertibilità nel rito ordinario, ha evidenziato che lo speciale procedimento camerale delineato dal legislatore del 1942 era ritenuto inammissibile nei casi in cui il thema decidendum avesse compreso questioni esulanti dalla mera determinazione del compenso).

Altresì, che il novello quadro normativo si delinea come di seguito.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 16, merce il disposto della lett. a), ha così riformulato la L. n. 794 del 1942, art. 28: “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui all’art. 633 c.p.c. e ss., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14”.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 16, merce il disposto della lett. b), ha espressamente abrogato la medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al comma 1, così statuisce: “le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

La L. n. 69 del 2009, art. 54, comma 4, lett. a), (recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili) dispone: “restano fermi i criteri di competenza, nonchè i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente”.

Ulteriormente, che al cospetto del delineato quadro normativo si sono palesate le seguenti opzioni esegetiche.

Per un verso si è assunto che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, – devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l'”an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda (cfr. Cass. 29.2.2016, n. 4002).

E nella medesima linea esegetica, “a sostegno dell’assunto della necessaria unicità del rito (quello speciale, disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14) con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l’accertamento dell’an debeatur” (così in motivazione Cass. 15.2.2017, n. 3993), si è specificato, tra l’altro, che “l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha marcato una forte discontinuità nel sistema (…), così da giustificare una revisione profonda dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la disciplina previgente” (così in motivazione Cass. 15.2.2017, n. 3993).

Per altro verso si è affermato, in linea di continuità con l’indirizzo giurisprudenziale correlato all’assetto normativo previgente, che “il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha inciso solo sul rito. Più esattamente devesi opinare nel senso che alla procedura di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 (…), ora assoggettata al rito sommario di cognizione (…), potrà farsi ricorso allorchè si controverta unicamente in ordine al quantum del compenso spettante al professionista e non già allorchè si controverta anche in ordine all’an della pretesa” (così in motivazione Cass. (ord.) 24.6.2016, n. 13175. In seno alla giurisprudenza di merito cfr. Trib. Mantova, 16.12.2014, Sito Il caso.it., secondo cui il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha inciso solo sul rito e deve ritenersi applicabile unicamente nell’ipotesi in cui si contro verta sul quantum del compenso spettante al professionista e non invece ove la vertenza riguardi anche l’an della pretesa, nel qual caso trovano applicazione le ordinarie regole del processo di cognizione che deve, pertanto, svolgersi avanti al giudice monocratico. Si veda anche Cass. 5.10.2015, n. 19873, secondo cui, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, dichiarando inappellabile l’ordinanza che definisce la procedura L. n. 794 del 1942, ex art. 28, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicchè l’ordinanza che statuisca sull'”an” del compenso e non solo sul “quantum” è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione).

Si giustifica dunque l’appello al Primo Presidente, perchè valuti, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, se disporre che questa Corte di legittimità pronunci al riguardo a sezioni unite.

PQM

 

si rimettono gli atti al Primo Presidente di questa Corte perchè disponga – se reputa – che questo medesimo Giudice di legittimità pronunci a sezioni unite in ordine al presente ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione in seguito a riconvocazione, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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