Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13272 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21891/2019 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA MANDRO,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonello

Ciervo, in ROMA, VIO PO 22;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5128/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato

il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

O.E. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ovvero, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva dichiarato di essere nigeriano e di temere di tornare in Nigeria in quanto, in Anambra State, suo padre era attivista del partito per l’indipendenza del (OMISSIS) e che nel corso di una manifestazione in (OMISSIS) i militari erano intervenuti sparando sui manifestanti; che il ricorrente, contattato da un amico del padre, si sarebbe recato sul ponte per abbracciare il padre negli ultimi istanti di vita e in quell’occasione i militari avrebbero sparato a un piede del ricorrente, il quale sarebbe precipitato dal ponte salvandosi e fuggendo a Benin City e poi lasciando il Paese.

Con decreto n. 5128/2019, depositato in data 21.6.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso, ritenendo che le anomalie del racconto non trovassero alcun appiglio giustificativo per renderlo credibile, per cui il dovere di cooperazione non poteva spingersi fino a creare ex novo i motivi di protezione. Pertanto, non poteva accogliersi alcuna forma di protezione. In particolare, la protezione umanitaria non poteva trovare accoglimento, in quanto la vicenda del ricorrente non presentava profili di vulnerabilità: non si era in presenza di una situazione personale oggettiva e grave che non consentisse l’allontanamento dal territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente non dimostrava un livello di integrazione tale da porlo a rischio di situazioni non dignitose della sua persona, sotto il profilo lavorativo e/o quello della salute.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione O.E.. Resiste il Ministero degli interni con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Il ricorrente, in via preliminare, chiede che vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale: a) “del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 1, convertito nella L. n. 132 del 2018, per violazione degli artt. 10 e 117 Cost., nella parte in cui ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinando casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, non idonei ad assicurare attuazione completa degli obblighi costituzionali e internazionali cui l’ordinamento italiano è conformato”; b) del “D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, per violazione dell’art. 77 Cost., comma 2, per l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza che contraddistinguono la fonte normativa del Decreto Legge”.

1.2. – Le questioni sono manifestamente inammissibili, risultando entrambe formulate solo nell’ipotesi in cui la Suprema Corte ritenesse applicabili alla fattispecie le modifiche introdotte dalla menzionata normativa, e pur essendo stata presentata la relativa domanda di protezione internazionale prima del 5.10.2018 data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, (cfr. S.U. sent. n. 29459 del 2019).

Può, dunque, richiamarsi il principio costantemente affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007). La non irragionevolezza della soluzione adottata dal legislatore evidenzia la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità non sussistendo in alcun modo quel livello di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà che unicamente consente di rimettere alla Corte Costituzionale la questione relativa all’esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali (ex plurimis, ordinanze n. 138 del 2012, n. 141 del 2011).

2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’omessa applicazione del principio di verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale – Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e dell’obbligo di cooperazione istruttoria gravante sul Giudice con riferimento alla valutazione di credibilità del ricorrente e dell’esame della situazione interna alla Nigeria Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), in relazione alla pronuncia sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

2.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla pronuncia sulla domanda relativa alla concessione dello status di protezione sussidiaria – Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “Violazione, falsa ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c).

2.6. – Con l’ultimo motivo, il richiedente denuncia la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Va rilevato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 evocato nel primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso (che configura cinque dei sei motivi di doglianza) si qualifica nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

Viceversa (come già detto), l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (e peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

2.3. – Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.4. – Inoltre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

2.5. – In conclusione, le odierne censure, nel loro complesso, si risolvono nella sollecitazione del giudice ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 9275 del 2018); la qual cosa, nel caso di specie, è ampiamente dato riscontrare.

3. – Anche il quarto motivo che pur denuncia ovvero esame civile in fatto decisivo per il giudizio, è inammissibile.

3.1. – A sua volta, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

3.2. – Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

3.3. – Inoltre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo non aspecifico (ovvero generico), vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014).

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

4. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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