Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13272 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13272
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A. e M.S., residenti a (OMISSIS),
rappresentati e difesi, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.
Porpora Raffaele, elettivamente domiciliati nel relativo studio, in
Roma, Via della Giuliana 74;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/03/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 03, in data 20/04/2007, depositata il
15 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per i ricorrenti, l’Avv. Antonio Porpora, per delega del
difensore;
Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha
rassegnato conclusioni adesive alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto al n. 29070/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 56.03.2007 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 03, il 20.04.2007 e DEPOSITATA il 15 ottobre 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la legittimità e fondatezza dell’accertamento impugnato.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione in società di capitali, relativo ad IRPEF ed ILOR per l’anno 1996, censura l’impugnata decisione per violazione degli artt. 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, artt. 112 e 132 c.p.c., art. 327 c.p.c., artt. 112 e 345 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 111 Cost., D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e artt. 2907 e 2697 c.c., L. n. 212 del 2000, art. 1, artt. 115, 116 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, nonchè violazione del giudicato.
3 – L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
M.S. non ha svolto difese in questa sede.
4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
I quesiti, nel caso, non risultano formulati in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale, da sempre, ha affermato che ciascun quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e non può risolversi, come nel caso, in una generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio di violazione di legge e/o sulla contrarietà di quest’ultima a norme o principi costituzionali, e, da ultimo (SS.UU. n. 18758/2008), ha ribadito che “Con riferimento al quesito di diritto richiesto dall’art. 366 “bis” c.p.c., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie”.
5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso, del quale, peraltro, si colgono profili d’infondatezza (Cass. n. 5471/2008, n. 18640/2008, n. 6197/2007), venga trattato in camera di consiglio, e dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria 26.04.2011, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile l’impugnazione;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilacento/00, di cui Euro 2.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese processuali in ragione di complessivi Euro duemilacento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011