Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13272 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 664-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

CONTAMI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

FOGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, E.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO SARROCCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SILVIO DOMENICO PENNO;

– controricorrenti –

contro

ASSIMOCO SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA OLGA MINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1719/2018 della CORIE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 1/10/2018, la Corte d’appello di Torino, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da S.A. diretta alla condanna del (OMISSIS) e di E.F. al risarcimento dei danni subiti da un immobile di proprietà dell’attrice colpito da una pioggia di detriti provocati dallo scoperchiamento del tetto dell’edificio del condominio convenuto in occasione di un forte temporale;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, fosse emersa la natura eccezionale dell’evento atmosferico dedotto in giudizio, la cui entità doveva ritenersi tale da rivestire un’incidenza causale autonoma, di per sè solo sufficiente a provocare i danni denunciati dall’attrice, con la conseguente insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 2051 e 2053 c.c. per la riconduzione della responsabilità dei danni dedotti a carico degli originari convenuti;

che, avverso la sentenza d’appello, S.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che il (OMISSIS) la Assimoco s.p.a. (chiamata in giudizio a fini di manleva) resistono con controricorso;

che E.F. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., S.A. e la Assimoco s.p.a. hanno presentato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale malgovernato le massime di esperienza e i principi di diritto applicabili al caso di specie, segnatamente in relazione all’apprezzamento delle prove, ritenendo erroneamente dimostrata l’eccezionalità dell’evento metereologico dedotto in giudizio, e dunque il caso fortuito esimente previsto dagli artt. 2051 e 2053 c.c., sulla base di elementi di prova generici e contraddittori, senza valutare la sussistenza o meno di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione afferenti l’immobile danneggiante, quale presupposti o condizioni per la qualificabilità dell’evento atmosferico dedotto in giudizio alla stregua di un caso fortuito;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2727,2728 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente applicato le norme in materia di presunzioni, al fine di ritenere comprovata la sussistenza di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione dell’immobile danneggiante, o comunque al fine di ritenere insussistente nel caso di specie, la ricorrenza del caso fortuito;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello condannato la ricorrente al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonostante la palese fondatezza delle proprie ragioni;

che il primo e il secondo motivo sono inammissibili e, come tali, suscettibili di assorbire la rilevanza del terzo;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, con i motivi in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la S. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato da giudice a quo;

che, infatti, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui agli artt. 2727,2728 e 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che parimenti priva di pregio deve ritenersi l’argomentazione, sostenuta dall’odierna ricorrente, circa il (pretesamente erroneo) mancato approfondimento, da parte della corte territoriale, dell’eventuale sussistenza di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione dell’immobile delle parti convenute, avendo i giudici di merito avuto cura di precisare come l’evento atmosferico dedotto in giudizio avesse assunto intensità e proporzioni tali da assumere, di per sè solo, la qualità di ‘causa unicà degli eventi dannosi denunciati, sì da rendere del tutto irrilevante l’eventuale acquisizione della prova dell’esistenza o meno di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione dell’immobile del condominio convenuto, atteso il carattere assorbente dell’efficacia, in ogni caso e comunque determinante (ossia anche in presenza del più elevato livello qualitativo della costruzione o della manutenzione dell’edificio), del ridetto evento atmosferico;

che, sotto altro profilo, varrà osservare come le censure illustrate dalla ricorrente non contengano alcuna denuncia del paradigma di cui all’art. 115 c.p.c., essendosi la stessa limitata a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

che, sul punto, è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione);

che, infine, del tutto inammissibile deve ritenersi doglianza condotta sulla pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), atteso che detta violazione è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);

che, in tal senso, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

che, nella specie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitata a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore di entrambe le parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in Euro 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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