Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13271 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33624/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, via Plinio

n. 21, presso lo studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende assieme all’Avvocato TOSI PIERO per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via FLAMINIA n.

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2001/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/12/2005; Rgn 1513/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

uditi gli Avvocati FIORILLO e VACIRCA;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SEPE Ennio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Biella, P.M. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

Accolta la domanda con riferimento al contratto stipulato per il periodo (OMISSIS) e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Torino con sentenza depositata in data 15.12.05 rigettava l’impugnazione.

Proponeva ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a., cui rispondeva con controricorso P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 5.11.08, dal quale risulta che P.M. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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