Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13271 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CELLINI GTC soc.cooperativa, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Luciano Barletta e dall’avv. Giammaria Camici, elett. dom.

presso lo studio del secondo in Roma, via Monte Zebio n. 30, come da

procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Fulvia Baccos e dall’avv. Alessandro Pazzaglia,

elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma, Largo Gen. Gonzaga

n.2, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Padova 24.4.2015, n. 3933/2015 in

R.G. n. 13256/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Cellini GTC soc.coop. ha impugnato il decreto Trib. Padova 24.4.2015, n. 3933/2015, con cui è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., già avanzata avverso la non ammissione del proprio credito risarcitorio per Euro 382.637,66, chiesto in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5;

2. il tribunale ha fondato il rigetto sull’assorbimento della pretesa dell’opponente nella quantificazione delle somme già determinatasi fra le parti in base ad una transazione – relativa ad un contratto d’appalto e con inadempimenti contestati alla fallita – conclusa prima del fallimento e valida, avuto riguardo alla natura risarcitoria del credito e comunque essendo infondate le altre e successive pretese, perchè sfornite di prova ovvero relative a costi sostenuti dopo l’apertura del concorso;

3. Con cinque motivi, la ricorrente contesta il decreto, censurato perchè non ha tenuto conto delle spese di ripristino degli impianti da (essa sostenute e non contestate dal curatore quanto ai fatti che le avevano rese necessarie), non ha ammesso istanze istruttorie per testi, ha errato nella valutazione della documentazione per fatture, non ha esaminato la domanda di privilegio, non ha motivato sulla condanna alle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. ai sensi dell’art. 115 c.p.c., l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice (Cass. 12748/2016, 6606/2016);

2. quanto ai motivi secondo e terzo va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili”. (Cass. 12928/2014); risulta invero che il tribunale ha affrontato specificamente il corredo probatorio alla cui stregua il credito è stato insinuato, per un verso rilevando la efficacia sul suo ammontare complessivo della transazione e per altro verso negando opponibilità ovvero concludenza ai mezzi dispiegati, senza che nel ricorso siano stati rilevati in modo specifico fatti non esaminati;

3. il quarto motivo è inammissibile, per fraintendimento evidente della ratio della decisione, che non ha affrontato il tema del privilegio in virtù del diniego del credito stesso, ritenendola assorbita;

4. l’ultimo motivo non coglie nel segno ove censura la determinazione giudiziale sulle spese omettendo di segnalare quale sia stata la fuoriuscita dai limiti tariffari di cui al D.M. 10 aprile 2014, n. 55, invero rispettati secondo la graduazione rimessa al giudice ai sensi del relativo art. 4, anche per il quale la parametrazione ai valori medi non indica una misura fissa bensì un punto di riferimento derogabile, con attività insindacabile nella specie, oltretutto avuto riguardo al complessivo credito oggetto della domanda.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 6.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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