Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13271 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23103/2019 proposto da:

T.H., rappresentato e difeso dall’Avvocato IBRAIM KHALIL

DIARRA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VINOVO

(TO), VIA CALVO 2;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2638/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA

pubblicata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

T.H. proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 3.8.2017, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria, oppure, in ulteriore subordine, di quella umanitaria.

Il richiedente aveva dichiarato di essere cittadino del Mali, della regione di Tombouctou; di non aver studiato e di essere commerciante; di non aver mai svolto attività politica e di non essere mai stato arrestato o detenuto; di aver lasciato il Mali nel (OMISSIS) per il timore di (OMISSIS) proveniente dal nord, che reclutava uomini forti; inizialmente aveva riferito di essere stato reclutato e addestrato nei campi ribelli, poi aveva affermato di non essere stato reclutato, stando in negozio e a casa, mentre il fratello era stato prelevato dai ribelli; che nel (OMISSIS) era stato aggredito dai ribelli mentre era in moto; caduto dalla moto, era stato picchiato e la moto gli era stata portata via; che si era trasferito a (OMISSIS) ove era rimasto lavorando fino alla data dell’espatrio; che aveva raggiunto l’Italia il 22.7.2015.

Con sentenza n. 2638/2019, depositata in data 24.6.2019, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello, ritenendo che l’appellante non si fosse nemmeno confrontato con le specifiche osservazioni del Tribunale in punto di illogicità e contraddittorietà del racconto (rilievi peraltro condivisi dal Giudice d’Appello), limitandosi a proporre argomenti generici e inconferenti rispetto ai puntuali rilievi del Tribunale. Non sussistendo la credibilità delle dichiarazioni, il richiedente non poteva dolersi del mancato utilizzo dei poteri istruttori da parte dell’autorità giudiziaria. Nè poteva riconoscersi la protezione sussidiaria in base al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sussistendo nella regione di Kayes una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Non poteva neppure accogliersi la domanda di protezione umanitaria, in quanto, nel valutare la vulnerabilità, non si poteva prescindere dalla credibilità dell’appellante. Osservava la Corte territoriale che, al fine di ottenere la suddetta misura di protezione, non fosse idonea la mera allegazione di aver acquisito un certo grado d’integrazione sociale nel nostro Paese – nella fattispecie nemmeno allegato, atteso che esso non era desumibile dall’effettuazione di prestazioni lavorative regolarmente retribuite, ma comportava la dimostrazione di un’effettiva integrazione nel tessuto sociale e culturale nel Paese ospitante – occorrendo invece la prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost., in caso di rimpatrio, esclusa nella fattispecie, secondo quanto si desumeva dalle COI aggiornate. Infine, quanto al principio del “non refoulement”, si sottolineava che la situazione geo politica del Paese di provenienza dell’appellante era stata valutata e doveva escludersi che per il solo fatto di provenire da tale area geografica il richiedente fosse persona vulnerabile.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione T.H. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non svolgeva difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in tema di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in ordine alla valutazione della sussistenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2. I motivi da esaminare congiuntamente (Ndr: testo originale non comprensibile) sono fondati.

2.1. – Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello sia incorsa in un equivoco quando ha fatto riferimento, nella valutazione della sussistenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), alla situazione della regione di Kayes (posta al centro-sud del Mali), mentre il medesimo proviene da Timbuktu, nella parte nord-occidentale del Paese (circostanza questa non contestata nè dalla Commissione Territoriale, dove era stata affermata nè dai giudici di merito), dove i jihaidisti si erano insediati dal 2012 e dove ancora tutt’oggi sussisterebbe una situazione di insicurezza generalizzata.

A giudizio della Corte territoriale, doveva essere esclusa nel caso in esame la ricorrenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), come si può desumere sia dalle più recenti COI internazionali accreditate – EASO European Asylum Support Office (…). In particolare, se si esaminava il citato reporter ufficialer alle pagg. 31 e ss. pagg. 40 ss, con riferimento alla situazione della regione di Kayes, si osservava un basso indice di violenza di qualsiasi origine, pur non essendo del tutto estranea a sporadici episodi di terrorismo, in linea con alcune capitali Europee. Laddove, nei più recenti e qualificati report menzionati non viene mai fatto riferimento al centro-sud del Mali come area fuori controllo, dove i civili possono rimanere vittima di violenze indiscriminate (sentenza impugnata, pag. 6-7).

2.2. – Palese appare dunque l’equivoco in cui è incorsa la Corte d’appello (evidentemente non scusabile quale errore materiale e quindi soggetto a correzione), posto che il richiedente proviene, come detto, da Timbuctu, dove è nato e cresciuto (e che tale circostanza mai è stata contestata: v. sub 2.1.). Detta città si trova, infatti, nella parte nord-occidentale del Mali ed è luogo dove secondo la deduzione del ricorrente i jihaidisti si erano insediati nel 2012, prima di espandersi verso il sud, fino ai confini della città di Mopti.

Di qui, l’illegittimità delle considerazioni (sopra riportate) della Corte distrettuale che sanciscono la non credibilità del racconto del ricorrente, senza per nulla considerare tale circostanza mai contestata nè smentita, in aperta violazione delle regole istruttorie in tema di protezione internazionale, giacchè “ai sensi del D.Lgs. 17 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che (solo) il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma” (Cass. n. 15782 del 2014; conf. Cass. n. 2458 del 2019).

3. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione, con assorbimento dei motivi secondo e terzo. Cassa il decreto impugnato e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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