Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13270 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 28/06/2016), n.13270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16065/2013 proposto da:

N.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AMERIGO VESPUCCI 41, presso lo studio dell’avvocato

LETIZIA TAMBURRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO

LISCIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE FERRAZZANO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1084/2012 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 11/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato SALVATORE FERRAZZANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/9/2012 il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. N.A. e in conseguente parziale riforma della pronunzia G. di P. Foggia n. 336/2006, ha dichiarato la concorrente paritaria responsabilità dei sigg.ri N.A. e F.S. nella causazione del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) lungo la strada interna (OMISSIS) tra il motociclo Suzuky Gsx 1000 tg. (OMISSIS) condotto dal proprietario N. e il motociclo Ducati tg.

(OMISSIS) condotto dal proprietario F..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il N. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il F..

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 36 e 40 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto di citazione notificato in data 06.05.2003″, al proprio atto di costituzione e risposta nel 1^ grado di giudizio, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alle “prove testimoniali”, alla “ricostruzione della dinamica del sinistro”, alla “CTU ricostruttiva espletata nel giudizio n. 1071/04 R.G. a firma del perito A.S.M.”, alla “controdeduzione del p.i.

Gaeta”, alla “comparsa conclusionale del giudizio di appello” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso –

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 1^ motivo, che laddove si duole che il giudice di prime cure non si sia dichiarato incompetente per valore in favore del tribunale, ma abbia erroneamente separato la domanda riconvenzionale limitandosi a decidere solo quella principale, pur trattandosi di domande connesse, il ricorrente inammissibilmente censura invero la sentenza del giudice di prime cure; quanto al 2^ motivo, che laddove si duole che il giudice dell’appello abbia “completamente omesso di pronunciarsi in merito ai motivi di appello n. 2 e n. 3 relativi alla “incompetenza ratione valoris” e al “pericolo di contrasto di giudicati”, il ricorrente inammissibilmente denunzia vizio di motivazione e non già, se del caso, error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; relativamente al 3^ motivo, che giusta principio consolidato in giurisprudenza di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non anche, come nella specie prospettato dal ricorrente, in termini di violazione di legge, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità; in ordine al 5^ motivo, che l’espressione “si liquidano” contenuta nella motivazione dell’impugnata sentenza va in realtà sostanzialmente intesa come “si regolano”, nessuna contraddizione appalesandosi pertanto nella specie invero configurabile.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente F., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente F..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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