Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13270 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 03/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12904-2016 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G PALUMBO 3,

presso lo studio dell’avvocato COSIMO PRETE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI TARANTINI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA ARNEO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Commissario Straordinario Unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA N 5

presso lo studio dell’avvocato ALIDA BUCCIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDOARDO SANTORO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della Corte

d’Appello di Lecce depositata l’11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Del Core Sergio, che ha chiesto che

venga dichiarato il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento depositato in data 11 aprile 2016, la Corte d’appello di Lecce ha definito un procedimento instaurato da M.D. con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. per opposizione alla stima della indennità di esproprio (di cui alla relazione di stima comunicata alla ricorrente) nell’ambito di procedura T.U. n. 327 del 2001, ex art. 21 avviata dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo avente ad oggetto, tra gli altri, un fondo agricolo di proprietà della ricorrente (in agro di (OMISSIS), (OMISSIS)), occupato in via d’urgenza con termine per l’emissione del decreto di espropriazione prorogato al 21.9.2016 T.U. n. 327 del 2001, ex art. 13, comma 2.

2. La corte salentina ha, in accoglimento delle eccezioni sollevate dal Consorzio, dichiarato: a)l’improcedibilità della domanda di opposizione alla stima della indennità di esproprio, non essendo ancora stato emanato il decreto di esproprio; b)la propria incompetenza funzionale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29 essendo competente il Tribunale di Lecce, in relazione alle domande di “indennità di mancato godimento per essere la P.A. inadempiente nell’adozione del provvedimento di esproprio” e di “indennità di occupazione d’urgenza e/o illegittima per la parte di terreno originariamente non compresa nel provvedimento amministrativo”, atteso che la prima è una domanda risarcitoria e la seconda una domanda riferita ad un terreno che non è oggetto della procedura espropriativa in questione.

3. M.D. propone regolamento di competenza avverso tale provvedimento, deducendo: a)che, erroneamente interpretandole, la corte distrettuale ha omesso di provvedere sulle domande proposte: infatti essa ricorrente aveva, in sede di opposizione alla stima, chiesto non solo l’accertamento della indennità di esproprio ma anche della indennità di occupazione dell’appezzamento di terreno (p.lla n. 285) formalmente destinatario del provvedimento ablativo, facendo riserva di chiedere in separata sede il risarcimento per altra parte di terreno occupata di fatto; b)che dunque sussiste la competenza della Corte d’appello di Lecce a conoscere la questione relativa alla indennità di occupazione legittima, il cui calcolo non può prescindere dalla stima della indennità di esproprio nella procedura ex art. 21 T.U., avverso i cui criteri essa ricorrente ha legittimamente interposto ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ..

3. Al ricorso resiste con memoria il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso.

4. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce.

5. La ricorrente, nella memoria da ultimo depositata, ha rilevato che, nelle more, è stato emesso e notificato il decreto definitivo di esproprio della p.lla (OMISSIS) (che ha depositato previa notifica alla controparte), rilevando come tale documento, in quanto condizione dell’azione, possa sopravvenire in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sì che ormai “ogni revoca in dubbio non ha ragione di essere”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve in primo luogo osservarsi come la sopravvenienza del decreto di esproprio non abbia alcuna incidenza su questo giudizio di cassazione, che ha ad oggetto l’impugnazione, mediante regolamento necessario di competenza, della pronuncia sulla competenza relativa a domande distinte da (ancorchè cumulate dall’attrice con) quella di opposizione alla stima della indennità di esproprio, relativamente alla quale la corte distrettuale ha emesso distinta statuizione di improcedibilità, che non è stata impugnata con regolamento di competenza necessario ex art. 42 cod. proc. civ., dovendo essere piuttosto impugnata in via ordinaria (cfr. Cass. n. 5331 del 5.03.2009) Del resto, il principio di diritto enunciato dalla ricorrente nella memoria – circa la sopravvenienza del decreto di esproprio in corso di giudizio – risulta affermato da questa Corte, nella pronuncia ivi richiamata (n.3817/2016) come in altra (n.14080/2009), in sede di giudizio ordinario di cassazione avverso la sentenza di merito.

2. Quanto alla pronuncia sulla competenza, la deduzione – sulla quale le censure della ricorrente si fondano – circa l’erroneità della interpretazione da parte della corte distrettuale del contenuto delle domande proposte nel giudizio instaurato D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29 dalla odierna ricorrente si mostra in primo luogo inapprezzabile, non avendo la medesima indicato in modo adeguato e specifico le ragioni per le quali i puntuali riferimenti testuali esposti nel provvedimento impugnato alle domande proposte siano erronei, in quanto difformi da altrettanto puntuali e specifici elementi testuali. Elementi testuali che, in ogni caso, neppure l’esame diretto dell’atto di opposizione alla stima consente di rilevare.

Non può dunque affermarsi in questa sede che la corte distrettuale abbia dichiarato la propria incompetenza funzionale in ordine ad una domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima, avendo piuttosto la corte stessa fatto rettamente riferimento (cfr. sopra) a due diverse domande di “indennità di occupazione d’urgenza e/o illegittima per la parte di terreno originariamente non compresa nel provvedimento amministrativo”, e di “indennità di mancato godimento per essere la P.A. inadempiente nell’adozione del provvedimento di esproprio”. Della cui estraneità, per entrambe, dall’ambito della competenza riservata dall’art. 29 citato (in connessione con il D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 54) alla corte d’appello in unico grado non può dubitarsi, nè invero la ricorrente stessa pare dubitare.

3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conferma della competenza del Tribunale di Lecce affermata nel provvedimento impugnato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non vi sono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte della ricorrente, che risulta ammessa al gratuito patrocinio con Delib. 18 maggio 2016.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lecce e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo regolamento, in Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali e accessori di legge.

Rilevato inoltre che dagli atti il processo risulta esente da contributo, da atto che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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