Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13270 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA L. CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato FABBRI RAFFAELLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FORTUNA ALESSANDRO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 4.6.08, depositata il 12/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandro Fortuna che si
riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 132/28/08, depositata il 12 giugno 2008, che, rigettando l’appello proposto da essa Agenzia delle Entrate, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.A. avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato ai fini Iva, Irpef ed Irap il reddito dalla stessa dichiarato per l’anno 1998.
L’intimata ha controdedotto.
2. Con il secondo e quarto motivo viene denunciato il vizio di motivazione in quanto, rispettivamente, contraddittoria ed insufficiente su fatto decisivo, per avere il giudice dell’appello, nel richiamare per relationem il contenuto argomentativo della sentenza di primo grado, sia fatto propria anche la contraddizione di quest’ultima sull’applicabilità degli studi di settore all’anno d’imposta in considerazione, cioè il 1998 – tenuto conto della cessazione a 31.12.98 dell’attività per fitto d’azienda iniziante 11.1.99-; sia non esplicitato quali fossero le argomentazioni del primo giudice che riteneva di condividere.
3. Tali doglianze della ricorrente Agenzia appaiono fondate. Invero le espressioni utilizzate in sentenza sembrano inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante la mancata indicazione dei concreti elementi, ritenuti rilevanti ed utilizzati nell’iter decisionale. In effetti nel caso di specie non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui “la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure l’altro, per il quale, è con figurabile l’omessa motivazione “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico – giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).
Nel caso, la sentenza disattende tali consolidati e condivisi principi.
4. La fondatezza di tale motivo assorbe l’esame del primo e del terzo.
5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. Il giudice del rinvio, oltre ad esaminare il merito della controversia, provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011