Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13270 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel.Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36279-2018 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MALCESINE 30,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GERMANO MARGIOTTA;

– ricorrente –

contro

FACTORCOOP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, ALBERTO CARONCINI 151, presso lo

studio dell’avvocato AMALIA LOLLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI TURRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2497/2018 della CORTI. D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 9/10/2018, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dalla Factorcoop s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’opposizione proposta da R.P. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Factorcoop s.p.a. per il pagamento, da parte del R., di somme da quest’ultimo dovute in esecuzione del contratto di fideiussione stipulato tra le parti in relazione ai debiti della società Thes s.p.a.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la prova del credito vantato dalla Factorcoop s.p.a. nei confronti della Thes s.p.a. (e opponibile anche al garante R.P.) discendesse dal contenuto delle scritture contabili prodotte in giudizio dall’originaria ricorrente in sede monitoria, avendo le parti del contratto di fideiussione espressamente convenuto che dette scritture contabili, nonchè gli estratti conto emessi dalla Factorcoop s.p.a., avrebbero avuto la stessa efficacia probatoria spiegata nei confronti della società debitrice principale, con la conseguenza che, valutate unitamente alle ulteriori coerenti circostanze presuntive espressamente indicate in motivazione, dette scritture avevano pienamente confermato, sul piano probatorio, la sussistenza anche del debito del garante nei confronti della Factorcoop s.p.a.;

che, avverso la sentenza d’appello, R.P. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Factorcoop s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., Factorcoop s.p.a. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2710 c.c. (in relazione all’art, 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito valore di prova legale a produzioni documentali (nella specie alle scritture contabili della controparte) del tutto prive di tale efficacia;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

che, nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del R. sul presupposto che le parti del contratto di fideiussione avevano espressamente convenuto che le scritture contabili e gli estratti conto emessi dalla Factorcoop s.p.a. avrebbero avuto la stessa efficacia probatoria spiegata nei confronti della società debitrice principale, con la conseguenza che, valutate unitamente alle ulteriori coerenti circostanze presuntive espressamente indicate in motivazione, dette scritture avevano pienamente confermato, sul piano probatorio, la sussistenza anche del debito del garante nei confronti della Factorcoop s.p.a., l’odierna censura del ricorrente, nel porre la questione della pretesa erronea attribuzione, da parte del giudice a quo, valore di prova legale a produzioni documentali (nella specie alle scritture contabili della controparte) del tutto prive di tale efficacia, dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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