Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1327 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 25/01/2010), n.1327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana

n. 38, presso lo studio dell’avv. PANARITI Paolo, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

sul ricorso proposto da:

L.B., come sopra rappresentato ed elettivamente

domiciliato;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, come

sopra rappresentata ed elettivamente domiciliata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 8^, n. 5, depositata il 5.3.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia, con metodo induttivo e sulla base dei “parametri” di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (come modificati dal D.P.C.M. 27 marzo 1997) ed emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e segg. aveva accertato a suo carico, per l’anno 1995, maggior Irpef e c.s.s.n.;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla Commissione regionale;

che i giudici di appello rilevarono, in particolare, che l’accertamento in base ai “parametri” era illegittimo, in quanto assunto in violazione della L. n. 400 del 1998, art. 17, per omessa acquisizione del parere del Consiglio di Stato;

rilevato:

– che avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, e – deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e segg. e L. n. 400 del 1988, art. 17 – ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che la L. n. 400 del 1988, art. 17, non si applica ai D.P.C.M. emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 186;

– che il contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, teso a far valere motivi di illegittimità del contestato accertamento non presi in considerazione dalla pur integralmente favorevole decisione impugnata (difetto di sottoscrizione dell’avviso impugnato, carenza di motivazione dell’atto medesimo, mancanza dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), infondatezza dell’accertamento);

considerato:

– che il ricorso principale dell’Agenzia è manifestamente fondato;

– che deve, infatti, rilevarsi che questa Corte ha già puntualizzato che la mancata acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato non comporta l’illegittimità dei decreti ministeriali aventi ad oggetto l’individuazione degli indici e dei coefficienti presuntivi da utilizzarsi in sede di determinazione del reddito con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, come sostituito dalla L. n. 413 del 1991, art. 1, comma 1, giacchè nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati, nella forma del regolamento governativo, ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia (cfr. Cass. 9129/06);

considerato inoltre:

– che il ricorso incidentale del contribuente è inammissibile.

– che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni (non rilevabili d’ufficio) non decise dal giudice di merito perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (v. Cass. 17.201/04, 12.680/03, 3341/01, 3908/00);

ritenuto:

– che, alla stregua degli esposti rilievi, i ricorsi, riuniti, vanno decisi nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con accoglimento del ricorso principale e declaratoria d’inammissibilità di quello incidentale;

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

la Corte: riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed accoglie quello principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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