Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1327 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. II, 22/01/2021, (ud. 03/07/2020, dep. 22/01/2021), n.1327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20947/2019 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
M.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 7506/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato
il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stato impugnato dal Ministero dell’Interno (Commissione Territoriale per i Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona) il decreto n. 3336 /2018 del Tribunale di Ancona.
Il ricorso è fondato su un motivo e resistito con controricorso dalla parte intimata.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte controricorrente M.A.A. chiedeva, come da atti, alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale.
La domanda veniva respinta in toto dalla detta Commissione.
Il richiedente protezione-odierno controricorrente impugnava, quindi, la decisione della Commissione di Ancona.
In accoglimento del proposto ricorso, l’adito Tribunale – con il succitato provvedimento oggetto di gravame – riconosceva la sussistenza degli estremi di legge per la concessione della protezione sussidiaria.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Con il motivo del ricorso si censura la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma (rectius: n. 3)”.
Il ricorrente Ministero contesta la fondatezza della concessione della protezione sussidiaria, specie sotto il profilo di una affermazione da parte dell’A.G. dopo il diniego della competente Commissione territoriale.
In particolare viene con il motivo evidenziata la supposta erroneità consistente nell’aver affermato che il richiedente “…. andrebbe incontro al concreto rischio di subire un grave danno” se ritornasse nel proprio paese di origine.
Viene invocato, al riguardo, il dictum di Cass. n. 18231/2012, sottolineando la necessità di “una qualsiasi ragione che faccia ragionevolmente presumere che al rimpatrio del ricorrente segua…..il suo coinvolgimento effettivo nella situazione di pericolo”.
Parte ricorrente sottolinea, inoltre, la mancanza di una ragionevole valutazione della spiegazione causale della situazione di pericolo.
Il motivo non può essere accolto.
La decisione oggi gravata con ricorso innanzi a questa Corte ha svolto compiutamente la valutazione che, secondo parte ricorrente, non sarebbe stata adeguatamente svolta.
La concessione, da parte del Tribunale, del residuale benefico in favore del richiedente protezione non è intervenuta (come argomentato dall’Amministrazione ricorrente, riprendendo Cass. 18231/2012) sulla base di una “mera affermazione generica”.
Gli elementi di pericolo in capo al richiedente protezione, in caso di suo rimpatrio, sono stati correttamente valutati sulla base delle risultanze di fonti citate in sentenza (e non contrastate col ricorso) a pag. 4 della decisione impugnata.
Più specificamente, ancora, sono state considerate le rilevanti conseguenze cui il ricorrente andrebbe di certo incontro nell’ipotesi di rimpatrio e dovute all’abbandono del servizio.
L’esposta ratio non viene in nulla e concretamente (al di là di citazioni di massime giurisprudenziali) colta dal motivo in esame.
Lo stesso deve, quindi, ritenersi inammissibile.
2.- Il ricorso va, conseguentemente dichiarato inammissibile.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
5.- Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte;
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente determinate in Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021