Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1327 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15209-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GAROLLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MANFREDI MANFREDONIA, SERGIO MANFREDONIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10810/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/12/2016.

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania in data 2 dicembre 2016, n. 10810, con cui, su l’appello proposto dalla srl Garolla avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Napoli dichiarativa della legittimità di un avviso di classamento in categoria D/8 di un immobile insistente su suolo del demanio marittimo e realizzato dalla società, quale concessionaria “dell’attività di deposito costiero mediante stoccaggio in serbatoi metallici di prodotti liquidi alla rinfusa e di prodotti non derivati da oli minerali”, la commissione regionale dichiarava l’avviso illegittimo ritenendo che l’immobile in questione avrebbe dovuto essere classato in categoria E/1, come richiesto dalla contribuente mediante procedura Docfa, in ragione della qualifica di servizio pubblico da attribuirsi all’attività della “appellante (siccome) svolta in area demaniale ed in virtù di concessione con sottoposizione alle direttive, regole e vincoli stabiliti dall’autorità portuale”;

2. la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta che la commissione avrebbe dovuto rimettere gli atti ai giudici di primo grado perchè fosse integrato il contraddittorio nei confronti dello Stato la cui partecipazione al giudizio era da ritenersi, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., necessaria in ragione della appartenenza al demanio dell’area su cui insiste il bene oggetto di accatastamento;

2. con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta che la commissione, ritenendo errato il classamento dell’immobile de quo, in ragione della qualifica di servizio pubblico attribuita all’attività della contribuente, ha violato il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8 e 61, il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 9, la L. n. 1231 del 1936, art. 28, e il D.M. n. 28 del 1998, art. 28;

3. in relazione ai motivi suddetti si osserva quanto segue. L’immobile di cui trattasi è in proprietà superficiaria dell’odierna resistente (come detto anche dall’Agenzia nella pagina 2 del ricorso per cassazione) e (come è incontroverso) è funzionale all’attività di deposito costiero che la resistente svolge in conformità al proprio oggetto sociale (che, come detto in sentenza, consiste nella “costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione industriale e per lo stoccaggio di liquidi alla rinfusa per conto terzi nell’area del porto di Napoli”) su area del demanio marittimo in concessione. Alla scadenza della concessione dovrà essere rimosso stante l’obbligo, imposto alla concessionaria nel “contratto di concessione”, di “restituire al concedente Demanio le aree nude” (come documentato nel controricorso). La previsione si inquadra nella disciplina dell’art. 49 c.n. (“Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell’art. 54”) la quale va intesa nel senso che l’eventuale accessione dell’immobile al suolo statale si verifica, “ipso iure”, solo al termine del periodo di concessione (v. sul punto Cass. 5842/2004). In ragione di ciò che precede, lo Stato, non avendo al momento nè (in ragione di quanto stabilito nel “contratto di concessione”) essendo destinato ad avere in futuro diritto alcuno sul bene immobile in questione, non è parte necessaria del giudizio concernente il relativo accatastamento. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato. Il fatto, a cui ha dato rilievo la commissione regionale, che la contribuente svolga la propria attività su area demaniale in virtù di concessione e sia perciò sottoposta ai vincoli imposti dall’autorità portuale, non ha alcuna incidenza sul classamento dell’immobile – “serbatoio per stoccaggio” di merci (secondo la dizione conforme all’art. 1 del contratto accessivo alla concessione come riprodotto nel controricorso) o locale di deposito merci (secondo la dizione più volte usata negli atti e sostanzialmente sinonimica di quella – magazzino – usata dalla sentenza impugnata) – in categoria D/8 – relativa a “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni” – invece che in categoria E/1 – relativa a “stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei”. Il fabbricato è funzionale all’attività commerciale di stoccaggio di merci per conto di terzi svolta dalla resistente in coerenza con la propria natura (societaria) e col proprio oggetto sociale. Dall’altro, come chiarito da questa Corte con sentenza n. 27115/2019, “la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data della L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”. D’altro lato ancora, il fatto che le attività “portuali” siano di pubblico interesse non significa che ogni attività svolta in area portuale sia un servizio pubblico. La Corte ha in più occasioni rimarcato (Cass. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015; da ultimo Cass. 10674/2019), proprio con riferimento alle aree portuali scoperte e coperte, che occorre distinguere il fenomeno dell’impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) rispetto allo svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell’attuale fase, dell’autorità di vigilanza del settore. Ciò in quanto “la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (Cass. n. 7651/06). L’esercizio, da parte della società resistente, in forma concorrenziale, dell’attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni (carico, scarico, stoccaggio) destinate al servizio portuale. Da ciò deriva l’assoggettamento della resistente ai vincoli imposti dall’autorità portuale senza tuttavia che l’assoggettamento incida sul dato, di rilievo ai fini del classamento, che l’immobile di cui si tratta è un fabbricato destinato ad attività commerciale e non una “stazione per servizi di trasporto marittimo”. Per ragioni di completezza deve altresì rilevarsi che nella specie non trova applicazione la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) secondo cui le aree scoperte dei porti di competenza delle Autorità di sistema portuale adibite alle operazioni ed ai servizi portuali, nonchè i depositi ivi ubicati strettamente funzionali ai servizi portuali, sono immobili da censire in catasto nella categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati. La normativa de qua si applica dall’1 gennaio 2020 (v. Cass. 4607/18). Il secondo motivo di ricorso è dunque fondato;

6. in ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

7. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente;

8. le spese del merito sono compensate a motivo dell’evolversi della vicenda processuale e del consolidarsi in (Ndr: Testo originale non comprensibile) dell’indirizzo di legittimità in materia.

9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la società Garolla a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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