Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1327 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1327 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 16288-2011 proposto da:
PERUGI MAURO PRGMRA42D03M082C, PERRICCIOLI ROSA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER N. 36, presso lo
studio dell’avvocato GOZZI RICCARDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato BERTOLANI GIOVANNA giusta mandato a margine
del ricorso;

– ricorrenti contro
BACCINI ALESSANDRO BCCLSN87R26C957J, BACCINI
MARGHERITA BCCMGH83T59C957S, BACCINI PIO UGO
BCCPGI51R09G645W, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI
FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 22/01/2014

BONOTTO GIOVANNI giusta mandato a margine del
controricorso;

controticorrenti

avverso la sentenza n. 83/2010 del TRIBUNALE di TREVISO,

30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.

Ric. 2011 n. 16288 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

SEZIONE DISTACCATA di CONEGLIANO, depositata il

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.
380-bis c.p.c;

del seguente tenore:
«Con sentenza del 4 novembre 2006 il Giudice
di pace di Conegliano ha respinto la domanda
proposta da Mario

[recte: Mauro]

Perugi e Rosa

Perriccioli nei confronti di Pio Ugo Baccini,
Margherita Baccini e Alessandro Baccini – gli uni
e gli altri rispettivamente proprietari di due
limitrofi fondi – per ottenere la condanna dei
convenuti a rimuovere le piante di una siepe
vegetanti, secondo gli attori, a distanza inferiore a quella legale.
Impugnata dal soccombenti, la decisione è
stata confermata dal Tribunale di Treviso, che
con sentenza del 30 aprile 2010 ha rigettato il
gravame.
Perugi e Rosa Perriccio-

Mario [recte: Mauro]

li hanno proposto ricorso per cassazione, in base
a due motivi. Pio Ugo Baccini, Margherita Baccini
e Alessandro Baccini si sono costituiti con
controricorso.

Con il primo motivo di ricorso Mario

16288/2011

1

[recte:

– la relazione depositata in cancelleria è

Mauro]Perugi e Rosa Perriccioli lamentano che la
loro domanda è stata respinta sulla scorta di
rilevazioni incomplete e parziali compiute dal
consulente tecnico di ufficio.
fondata,

poiché in effetti 11 Tribunale, nella sentenza

impugnata, non ha dato conto delle ragioni – solo
affermate ma non illustrate, spiegate e dimostrate – per le quali ha ritenuto estensibili a tutte
le piante oggetto della causa le misurazioni che
erano state effettuate a campione in sede peritale, esclusivamente per alcune e neppure per tutta
la lunghezza della siepe. La distanza media di
quest’ultima dal confine, dunque, è stata erroneamente presa in considerazione, invece di quella
di ognuna delle piante in questione.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso,
con il quale si contesta la plausibilità dell’ipotesi, prospettata dal Tribunale, di un eventuale scostamento delle piante in fase di crescita
dalla loro originaria ubicazione.
Si ritiene pertanto possibile definire il
giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5 , prima
ipotesi, c.p.c.»;
– sono state presentate memorie dall’una e
dall’altra parte;
– il collegio concorda con le argomentazioni
16288/2011

2

La doglianza appare manifestamente

svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle
obiezioni formulate nella memoria dei ricorrenti:
l’adesione alla loro tesi, fatta propria dal
a quo,

comporterebbe l’eventualità che

singole porzioni di una siepe possano trovarsi a
distanza inferiore a quella legale, la quale
invece deve essere rispettata nel complesso della
piantagione e in ogni suo tratto;
– accolto pertanto il primo motivo di ricorso
e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza
impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro
giudice, che si designa nel Tribunale di Treviso
in diversa composizione, cui viene anche rimessa
la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara
assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Treviso in
diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente
(Umberto Goldoni)

16288/2011

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