Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1327 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SRL FUTURA REAL ESTATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. SELIS DINO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILTECNICA 2000 DI VECCHIO IVAN & C. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 21

APRILE n. 12, presso lo studio dell’avvocato MINIERI ANTONELLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati PERRI NICOLETTA, LAMPASI

DANIELA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2009 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO –

Sezione Distaccata di GALLARATE del 22.7.09, depositata il

24/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Busto Arsizio – sezione distaccata di Gallarate in data 22.7.2009 e depositata il 24.7.2009, in materia di opposizione agli atti esecutivi.

Il giudice del merito, con la sentenza in questa sede impugnata, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla Futura Real Estate srl, avverso l’ordinanza di assegnazione di somma da parte del giudice dell’esecuzione, per mancato rispetto del termine di 10 giorni decorrenti dalla data della notificazione del pignoramento presso terzi effettuato dalla Ediltecnica 2000, avvenuta il 10.7.2008, e l’ordinanza di assegnazione stessa all’udienza del 17.7.2008, fissata per la comparizione delle parti, ai sensi degli artt. 543 e 501 c.p.c..

Il ricorso puo’ essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. e rigettato per manifesta infondatezza.

Con i due motivi la ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazioni di legge (artt. 501 e 543 c.p.c.).

Ma i motivi proposti non ne consentono la condivisione, in applicazione della norma di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1 – applicabile ratione temporis nella specie – avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e non offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. La nullita’ invocata dalla ricorrente non sussiste, posto che l’intervallo di tempo inferiore a quello previsto dagli artt. 543 e 501 c.p.c. tra la data di notificazione del pignoramento presso terzi e l’udienza di comparizione in cui e’ stata assegnata la somma e’ stata sanata per raggiungimento dello scopo (Cass. 5.6.2004 n. 7612, soprattutto in motivazione; cass. 1.2.1991 n. 983), non incidendo, pertanto, sul diritto di difesa della debitrice esecutata. Quest’ultima, infatti, ha preventivamente, tempestivamente ed efficacemente espletato la tutela della propria posizione depositando, anteriormente alla data del 17.7.2008, fissata per l’udienza di comparizione delle parti nel processo esecutivo, istanza di conversione ritualmente accolta dal giudice (come si da atto nella sentenza impugnata), si e’ costituita con difensore svolgendo le proprie difese e – come si ricava dalla sentenza – comparendo all’udienza; ed ha proposto, in data 18.7.2008, ricorso ex art. 617 c.p.c. Ne’ la nullita’ e’ invocabile in relazione alla posizione del terzo, posto che – a prescindere dal fatto che in questo caso l’eventuale rilievo spetterebbe al terzo – nel pignoramento presso terzi, la fissazione dell’udienza per la dichiarazione dell’obbligo del terzo senza il rispetto del termine di cui all’art. 543 c.p.c., comma 3, e all’art. 501 c.p.c., non da luogo, nei confronti del terzo, a nullita’ dell’atto di pignoramento.

Se, infatti, tale termine non gli consente di organizzare la propria condotta in vista della dichiarazione da rendere, non gli impedisce, tuttavia, di farla in prosieguo, con effetti identici, cioe’ nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo; rilevando, in tal caso, il mancato rispetto del termine suddetto solo come elemento da tenere in considerazione ai fini della regolazione delle spese processuali (Cass. 5.6.1993 n. 6312)”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui 1.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio Sesta Sezione Civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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