Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13269 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13269
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, viale
Mazzini 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che
assieme all’Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 395/2005 della Corte d’appello di BRESCIA,
depositata il 06/12/2005; RG 168/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato FIORILLO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SEPE ENNIO ATTILIO che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Brescia, D.G. chiedeva che fosse dichiarata la nullita’ del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..
Accolta la domanda con riferimento al contratto stipulato per il periodo 1.4 – 31.5.99, proponevano appello Poste Italiane in via principale e D. in via incidentale. La Corte d’appello di Brescia con sentenza depositata in data 6.12.05 rigettava l’impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale ed in riforma della prima sentenza dichiarava la nullita’ del termine con riferimento al contratto stipulato per il periodo 1.6 – 30.9.98.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione successivamente illustrato con memoria.
Non ha svolto attivita’ difensiva D..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti e’ depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 23.10.08, dal quale risulta che D’Anzi Giovanni ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve disporsi per le spese, non avendo il D. svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010