Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13269 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13269 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 23167-2011 proposto da:
GIROTTI MASSIMILIANO GRTMSM71H20G388E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso MARIA TERESA
ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ACONE
MODESTINO, DE SANTIS FRANCESCO, giusta procura speciale
alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

Data pubblicazione: 28/05/2013

RICCI e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

– controrícorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

PERUGIA del 2.2.2011, depositata il 31/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Mauro
Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Perugia in riforma della sentenza del Tribunale di
Terni ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Massimiliano
Girotti teso ad ottenere la pensione in relazione al suo stato di cieco
civile assoluto accertato nel marzo 1990, pensione revocatagli nel
gennaio 1993 per effetto del venir meno del requisito reddituale.
La Corte territoriale, accertata l’ammissibilità dell’appello tenuto conto
che la specificità dei motivi va rapportata alla genericità della
motivazione della sentenza di primo grado, ha poi ritenuto che
l’eccezione di decadenza ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970 fosse infondata
mentre quella formulata ai sensi dell’art. 42 comma 3 del d.l. 269/2003
il cui termine, semestrale, la cui decorrenza era stata prorogata dal d.l.
24.12.2003 n. 355 convertito in legge 27.2.2004 n. 47 al 1.1.2005 fosse
fondata atteso che la domanda giudiziaria era stata presentata solo il 27
agosto 2009 quando era spirato da più di quattro anni.
Per la Cassazione della sentenza ricorre il Girotti sulla base di un solo
motivo.
Resiste con controricorso l’Inps che propone ricorso incidentale
condizionato con il quale denuncia il mancato esame dell’eccezione di
improponibilità della domanda giudiziaria stante la mancata

Ric. 2011 n. 23167 sez. ML – ud. 21-03-2013
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avverso la sentenza n. 84/2011 della CORTE D’APPELLO di

Ric. 2011 n. 23167 sez. ML – ud. 21-03-2013
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presentazione della domanda amministrativa, e l’acquiescenza prestata
al provvedimento di revoca.
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di
quello incidentale.
Tanto premesso ritiene la Corte, in adesione alla relazione depositata,
che la censura formulata con il ricorso principale è manifestamente
fondata.
Costituisce giurisprudenza oramai costante di questa Corte quella
secondo cui “l’art. 42, terzo comma del d. 1. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
contiene un duplice precetto, da un lato dichiarando non più
necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della
domanda e dall’altro introducendo una nuova decadenza per l’esercizio
dell’azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di
comunicazione del provvedimento amministrativo; pertanto, in
mancanza di una disciplina transitoria “ad hoc” ed esclusa
l’applicazione analogica dell’art. 252 disp. att. cod. civ. (norma
transitoria di natura speciale), il nuovo istituto della decadenza, il cui
fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento
amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti
amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel rispetto
del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa
non può essere applicata ai “facta praeterita”, pur corrispondenti agli
elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti, che a quei fatti
dalla legge precedente non erano collegati.” (Cfr. Cass. s.l. 9038/2011).
In sostanza “detto termine di decadenza si applica solo se il
provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato
dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non
rilevi l’art. 252 disp. att. cod. civ. – norma di principio, che tuttavia
concerne il diverso fenomeno dell’abbreviazione del termine di
decadenza già esistente – e dall’altro che la comunicazione, integrando
il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova
istituzione, non possa situarsi al di fuori dell’area temporale di
operatività della norma che l’ha introdotta. .” (Cass. s.l. 13/6/2012
n. 9647).
Nella specie si tratta di richiesta giudiziale di ripristino di una
prestazione già riconosciuta e poi revocata in un periodo antecedente
all’entrata in vigore della disciplina che ha modificato il procedimento
di accesso alle prestazioni assistenziali eliminando i ricorsi
amministrativi ed introducendo rigorosi termini di decadenza
(prestazione revocata nel 1993).
Per l’effetto la sentenza deve essere cassata e, assorbite le censure
formulate nel ricorso incidentale che presuppongono accertamenti di

PQM
LA CORTE
Riunisce i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto, assorbito il ricorso incidentale, rinvia alla Corte d’appello di
Ancona che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 21.3.2013

fatto preclusi a questa Corte, rinviata alla Corte d’Appello di Ancona,
in diversa composizione, che accerterà l’esistenza dei requisiti di
proponibilità dell’azione e la sussistenza dei presupposti per
l’erogazione della prestazione.

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