Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13269 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24286/2019 proposto da:

E.P.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELO RUSSO, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in REGGIO EMILIA, VIA

ROSARIO LIVATINO 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1571/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

E.P.M. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 19.4.2017, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via subordinata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con sentenza n. 1571/2019, depositata in data 10.4.2019, la Corte distrettuale aveva rigettato l’appello, in quanto i fatti dedotti erano gli stessi relativi al rigetto di cui al giudizio di primo grado. La ricostruzione degli eventi descritti dall’appellante risultava inverosimile da ogni punto di vista, in particolare non risultando che l’appellante avesse lasciato il Paese d’origine in ragione del pericolo di atti persecutori collegati a ragioni di appartenenza razziale e/o etnica e/o religiosa. La Corte di merito rilevava che la regione di provenienza dell’appellante non fosse oggetto, in base alle fonti internazionali in atti, di persecuzioni indiscriminate tali da porre il richiedente nelle condizioni di cui all’invocata protezione. Secondo la Corte d’Appello era necessaria l’esistenza di prove apprezzabili circa il rischio di grave danno alla persona, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Laddove, poi, quanto alla protezione umanitaria, l’appellante aveva allegato solo l’esistenza di un pericolo ritorsivo privato.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E.P.M. sulla base di due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Secondo l’insegnamento di questa Corte (seguito anche dal presente collegio: Cass. n. 21452 del 2020), nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; ex plurimis Cass. n. 21452 del 2020; Cass. n. 4029 del 2020).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso, una necessaria parte espositiva, che è completamente mancante anche nella formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non consente a questa Corte la comprensione dei medesimi e la verifica della loro ammissibilità.

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nonostante la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno nessuna liquidazione delle spese va disposta in suo favore, poichè il controricorso non possiede i requisiti previsti dall’art. 370 c.p.c.. Va viceversa emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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