Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13269 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F.E. di FEDERICO CARNEVALI, ditta individuale, elettivamente

domiciliata in Roma, via Bolzano n. 28, rappresentata e difesa

dall’avv. Fulcheri Raimondo e dall’avv. Masci Marco;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 38, n. 23, depositata il 21.5.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Olivieri Stefano;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380

bis, comma 3, c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la CTR sez. 38A di Torino con sentenza n. 23 depositata il 215.2008, non notificata, ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Biella Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTP Biella n. 101/3/2006 con la quale è stato annullato l’avviso di accertamento parziale D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis emesso a carico della ditta individuale CFE Carnevali Federico Elettrotecnica, per Iva, Irpef, Irap con riferimento all’esercizio 1999, in seguito alle risultanze del PVC, notificato in allegato al predetto avviso, redatto dalla Guardia di Finanza in data 9.12.2004 all’esito della verifica generale eseguita nei confronti di MANITAL-Consorzio per Servizi Integrati (al quale era consorziata la ditta individuale).

rilevato:

– che la sentenza del CTR rigetta l’appello dell’Ufficio ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento in quanto emesso: 1-in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (omessa notifica del PVC ed inosservanza del termine di gg. 60 per la comunicazione di osservazioni dal contribuente); 2-in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) (difettando il riscontro “certo e diretto” della “incompletezza, falsità, inesattezza” dei dati indicati nella dichiarazione del contribuente avendo omesso l’Amministrazione di ispezionare la contabilità della ditta individuale);

che l’Agenzia delle Entrate ha affidato il ricorso a quattro motivi, corredati da idonea formulazione di quesito ex art. 366 bis c.p.c. I primi tre in relazione a violazione delle seguenti norme di diritto:

1-) L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e art. 12, comma 7; 2-) L. n. 212 del 2000, art. 2, comma 7; 3-) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c; il quarto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio di motivazione apparente ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4;

– che ha resistito il contribuente con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a due morivi, depositando altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 che ha illustrato nel corso della adunanza.

OSSERVA:

Il primo morivo è fondato. L’art. 12, comma 7 prevede un termine dilatorio di gg. 60 per la emanazione dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente al quale sia stata rilasciata copia del PVC di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

La disposizione trova collocazione nella norma che disciplina “i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”, ed è volta, a realizzare attraverso la cooperazione dell’Amministrazione e del contribuente sottoposto a verifica la esatta rilevazione dei dati che saranno oggetto di successiva valutazione da parte dell’Ufficio. Nella specie la norma non trova applicazione, non essendo stata sottoposta a verifica la ditta individuale ma un diverso soggetto (il Consorzio) al quale soltanto andava previamente notificato il PVC per consentire la comunicazione di eventuali osservazioni nel termine indicato dalla norma: il rapporto societario od associativo non determina, infatti, confusione tra i rapporti tributari che permangono distintamente riferibili ai singoli soci/associati ed alla società/associazione. Le esigenze di difesa del contribuente, nel caso di specie, trovano peraltro piena ed integrale tutela (Corte cass. 5^ sez. 22.3.2005 n. 6201) nella previsione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 (che prescrive la trasmissione del PVC in allegato all’avviso di accertamento), adempimento che risulta, nella specie, osservato dall’Ufficio. I precedenti di questa Sezione ai quali si è richiamato il resistente nella memoria a sostegno della tesi difensiva non sono pertinenti in quanto la sentenza in data 3.11.2010 n. 22320 ribadisce il principio, già espresso dalla ordinanza della Corte costituzionale 2.7.2009 n. 244, della applicabilità della sanzione di nullità dell’avviso, che non motivi sulla urgenza, emesso prima della scadenza del termine di gg. 60 di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 norma non applicabile al caso di specie; la sentenza in data 11.6.2010 n. 14105 -concernente fattispecie diversa: tributi doganali- non appare pertinente in quanto il principio ivi affermato presuppone l’espletamento di una attività istruttoria di ricerca degli elementi di fatto dimostrativi di maggiori componenti reddituali o ricavi ovvero di deduzioni, esenzioni, agevolazioni o detrazioni non spettanti, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento parziale (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5-8) effettuato in assenza di attività istruttorie ma sulla semplice constatazione dei predetti elementi pervenuti in possesso della Amministrazione finanziaria a seguito di segnalazione proveniente dalla Guardia di Finanza.

Il secondo motivo rimane assorbito in seguito all’accoglimento del primo motivo.

Il terzo motivo va anch’esso accolto alla stregua delle pronunce di questa Corte secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta “dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”. In tal caso, l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con conseguente inversione dell’onere della prova, spettando al contribuente dimostrare -anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette – l’infondatezza della pretesa fiscale” (Corte cass. 5^ sez. 21.12.2005 n. 28342; id.

8.2.2008 n. 3047).

Il previo controllo delle scritture contabili del contribuente non trova fondamento in alcun obbligo normativo risultando inoltre del tutto superfluo ove si consideri che l’accertamento parziale presuppone evidentemente proprio la inattendibilità dei dati emergenti dalle scritture contabili: ed infatti “in tema di accertamento parziale di tributi diretti, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis tra gli elementi indiziari che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, rientrano anche le dichiarazioni rilasciate da terzi alla polizia tributaria, a prescindere dal fatto che tale maggior reddito non risulti dalle scritture contabili, facendo le stesse prova contro l’imprenditore, ma non a suo favore (art. 2709 cod civ., con l’eccezione stabilita dal successivo art. 2710), ed essendo, quindi, contestabili con qualunque mezzo di prova, non necessariamente documentale” (Corte cass. 5^ sez. 16.2.2010 n. 3573).

Il quarto motivo dedotto dalla Agenzia “per scrupolo difensivo” è inammissibile in quanto introduce un critica motivazionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) inconferente rispetto agli specifici argomenti logici sui quali si fonda la decisione impugnata (Corte cass. SU 5.1.2007 n. 36; id. 12.5.2008 n. 1650), che rinvia alla sentenza di prime cure limitatamente a quei soli “passi significativi concernenti la ritenuta illegittimità dell’avviso per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 trascritti per esteso e che vengono assunti e precisati ulteriormente nelle due rationes decidendi della sentenza di appello.

Il ricorso incidentale, con il quale il resistente reintroduce le medesime censure proposte nel ricorso di primo grado, ed a quanto è dato desumere dalla sentenza della CTR di Torino n. 23/2008 riproposte in grado di appello (contestazione di prove presuntive idonee a dimostrare il maggior reddito), è manifestamente inammissibile alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale , possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (Corte cass. SU 8.10.2002 n. 14382; Corte cass. 1^ sez. 15.2.2008 n. 3796).

Ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, art. 380 bis c.p.c., comma 1;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, inammissibile il quarto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Piemonte che nell’esaminare gli ulteriori motivi di appello dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati in parte motiva;

– che il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Piemonte che nell’esaminare gli ulteriori motivi di appello dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati in parte motiva e provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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