Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13268 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13268
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, viale
Mazzini 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che
assieme all’Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazzale DON
MINZONI n. 9, presso lo studio dell’Avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI per procura
a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 539/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata in data 01/08/2005; R.G. 853/04 + 1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato FIORILLO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Milano, I.G. chiedeva che fosse dichiarata la nullita’ del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 14.6 – 31.08.02.
Accolta la domanda e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Milano con sentenza depositata in data 1.08.05 rigettava l’impugnazione.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione, cui rispondeva I. con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti e’ depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del (OMISSIS), dal quale risulta che I.G. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudicali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo e’ conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010