Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13268 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 28/06/2016), n.13268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15470/2013 proposto da:

F.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato

TOMMASO LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PIERLUIGI MAINOLDI, FERDINANDO MANENTI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI già SAI SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e

difende giusta proccura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.A., R.P.A.;

– intimati –

e contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente

e legale rappresentante Dott. M.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato MAURO RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura

speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1637/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato TOMMASO LONGO;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/11/2012 la Corte d’Appello di Bologna, rigettato quello in via principale spiegato dal sig. F.F., in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Fondiaria-Sai s.p.a. (già Sai s.p.a.) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Reggio Emilia n. 1393/05, ha dichiarato la concorrente responsabilità nella misura di 1/3 del predetto F. e di 2/3 del sig. R.P.A. nella causazione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) lungo la S.P. denominata (OMISSIS) nel tratto che da (OMISSIS) conduce a (OMISSIS) tra la autovettura Fiat 132 tg. (OMISSIS) da quest’ultimo condotta e di proprietà del sig. R.A. e la moto Suzuky tg. (OMISSIS) condotta dal proprietario F., rideterminando conseguentemente i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest’ultimo conseguentemente sofferti per le gravissime lesioni personali riportate, consistite nella perdita dell’arto sinistro, limitazioni all’arto destro e lacerazione aortica.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la società Fondiaria-Sai s.p.a. (già Sai s.p.a.).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2054 c.c., artt. 102 e 104 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole dell’erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della CTU e della “sentenza n. 9 del 31.3.1994 (documento n. 17 fascicolo 1 grado) del Pretore di Correggio”.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 1194 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè violazione dell’art. 2907 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole dell’erronea rideterminazione dell’ammontare residuo del risarcimento ancora dovutogli, e in particolare dell’effettuate rivalutazione degli acconti versatigli dalla compagnia assicuratrice comportante un’ingiustificata riduzione del danno originariamente liquidato dal giudice, laddove questi si sarebbero dovuti imputare ai sensi dell’art. 1194 c.c., “facendo riferimento al tempo in cui sono stati versati”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il medesimo fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto di citazione ritualmente notificato”, alla comparsa di costituzione e risposta della società Sai Assicurazioni s.p.a nel giudizio di 1 grado, alla “polizza”, alla prodotta “copia autentica dell’informativa della Polizia della Strada (doc. 16)”, alla C.T.U., alla “consulenza del c.t.p. P.L.”, alla “perizia del commercialista Dott. S. (doc. 24)”, alla prova testimoniale, alla comparsa d’intervento dell’I.N.P.S., al “foglio a verbale” con cui “contestava la perizia medica relativa alle protesi depositata dal Dott. Sc.”, alla “perizia del Dott. Ro.”, alla depositata “breve relazione dello stesso Ing. C.”, alle “proprie definitive conclusioni”, alla sentenza del giudice di 1^ cure, alla “copia della sentenza n. 2232/94 (doc. attore n. 29)”, al depositato “dossier con copia integrale delle cartelle cliniche redatte in occasione delle operazioni con plurime degenze dell’interessato (doc. 1)”, alla “relazione medico-legale di parte del Dott. A. (doc. 2)”, alla relazione del Dott. D.F., alla “denuncia dei redditi relativi all’anno 1991”, al “modello 740/93 relativo all’esercizio 1992 (doc. 25)”, alle “spese protesiche affrontate e da affrontare nel futuro”, alla “sentenza penale a carico di R.A. (doc. 29)”, al proprio atto di appello, all'”appello incidentale svolto da Fondiaria Sai”, alla “replica dell’appellante”, alla depositata “relazione di parte redatta dall’ing. C.A. (doc. 1)”, alla “relazione del p.i.

Simoncini”, alla “sentenza del Pretore di Correggio”, alla “sentenza penale (doc. 29) che, sia pure a seguito di patteggiamento, aveva ritenuto la responsabilità esclusiva del R.”, alla “perizia del Dott. Ro.”, alla “sentenza n. 9 del 31.3.1994 (documento n. 17 fascicolo 1 grado)”, all'”istruttoria svoltasi nel primo processo (ctu, diverse perizie di parte attrice, rilievi della Polstrada, testimonianze)”, alla “memoria autorizzata alle pagine 9/10” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso –

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al 3 motivo deve ulteriormente osservarsi che come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora – prima della liquidazione definitiva – il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l’acconto versato, quindi detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento, al fine di rendere omogenee le due entità (v. Cass., 11/7/2014, n. 15883; Cass., 3/4/2013, n. 8104;

Cass., 21/3/2011, n. 6357; Cass., 23/2/2005, n. 3747).

Orbene, là dove ha affermato che “in base ai principi dettati dalla Corte di Cassazione con la sentenza Cass. n. 17743/2005 le somme versate in acconto vanno scomputate dal capitale risarcitorio reso omogeneo in termini di valore reale o riducendo l’acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all’epoca del fatto produttivo del danno o rivalutando l’importo originariamente equivalente al danno sino all’epoca dell’acconto…

onde anche l’acconto scomputato dal primo Giudice dalla liquidazione riferita all’epoca della decisione va devalutato da tale epoca al giugno 1992 onde essere scomputato dal capitale risarcitorio originario come sopra determinato”, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, il ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Fondiaria-Sai s.p.a. (già Sai s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Fondiaria-Sai s.p.a. (già Sai s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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