Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13268 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13268 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 23164-2011 proposto da:
ANTEI CLAUDIO EMILIO NTACDM53E28I921I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso MARIA TERESA
ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ACONE
MODESTINO, DE SANTIS FRANCESCO, giusta procura speciale
alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

Data pubblicazione: 28/05/2013

RICCI, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali di

PERUGIA del 23.3.2011, depositata il 29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Mauro
Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO

1.- La Corte d’appello di Perugia in riforma della sentenza del
Tribunale di Terni ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da
Antei Claudio Emilio teso ad ottenere la pensione in relazione al suo
stato di cieco civile assoluto accertato il 22 maggio 1986, pensione
negata per effetto della mancanza del requisito reddituale.
La Corte territoriale, accertata l’ammissibilità dell’appello sul rilievo che
la specificità dei motivi va rapportata alla genericità della motivazione
della sentenza di primo grado, ha poi ritenuto che l’eccezione di
decadenza ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970 fosse infondata mentre quella
formulata ai sensi dell’art. 42 comma 3 del d.l. 269/2003 il cui termine,
semestrale, la cui decorrenza era stata prorogata dal d.l. 24.12.2003 n.
355 convertito in legge 27.2.2004 n. 47 al 1.1.2005 fosse fondata atteso
che la domanda giudiziaria era stata presentata solo l’ 8 giugno 2009
quando era spirato da circa quattro anni.
Ric. 2011 n. 23164 sez. ML – ud. 21-03-2013
-2-

avverso la sentenza n. 187/2011 della CORTE D’APPELLO

Per la Cassazione della sentenza ricorre l’Antei sulla base di un solo
motivo.
Resiste con controricorso l’Inps che propone ricorso incidentale
condizionato con il quale denuncia il mancato esame dell’eccezione di
improponibilità della domanda giudiziaria stante la mancata

2. la censura formulata con il ricorso principale è manifestamente
fondata.
Costituisce giurisprudenza oramai costante di questa Corte quella
secondo cui “l’art. 42, terzo comma del d. 1. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
contiene un duplice precetto, da un lato dichiarando non più
necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della
domanda e dall’altro introducendo una nuova decadenza per l’esercizio
dell’azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di
comunicazione del provvedimento amministrativo; pertanto, in
mancanza di una disciplina transitoria “ad hoc” ed esclusa
l’applicazione analogica dell’art. 252 disp. att. cod. civ. (norma
transitoria di natura speciale), il nuovo istituto della decadenza, il cui
fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento
amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti
amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel rispetto
del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa
non può essere applicata ai “facta praeterita”, pur corrispondenti agli
elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti, che a quei fatti
dalla legge precedente non erano collegati.” (Cfr. Cass. s.l. 9038/2011).
In sostanza “detto termine di decadenza si applica solo se il
provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato
dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non
Ric. 2011 n. 23164 sez. ML – ud. 21-03-2013
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presentazione della domanda amministrativa.

rilevi l’art. 252 disp. att. cod. civ. – norma di principio, che tuttavia
concerne il diverso fenomeno dell’abbreviazione del termine di
decadenza già esistente – e dall’altro che la comunicazione, integrando
il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova
istituzione, non possa situarsi al di fuori dell’area temporale di

n. 9647)
Nella specie si tratta di procedimento amministrativo conclusosi in
epoca antecedente l’entrata in vigore della disciplina che ha modificato
il procedimento di accesso alle prestazioni assistenziali eliminando i
ricorsi amministrativi ed introducendo rigorosi termini di decadenza
(prestazione negata nel 1998).
Per l’effetto la sentenza deve essere cassata e, assorbite le censure
formulate nel ricorso incidentale che presuppongono accertamenti di
fatto preclusi a questa Corte, deve essere rinviata alla Corte d’Appello
di Perugia, in diversa composizione, che accerterà l’esistenza dei
requisiti di proponibilità dell’azione e la sussistenza dei presupposti per
l’erogazione della prestazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale,assorbito
l’incidentale, Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia
alla Corte d’appello di Ancona che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013

operatività della norma che l’ha introdotta.” (Cass. s.l. 13/6/2012

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