Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13268 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. II, 18/05/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23230/2016 proposto da:

LA SOCIETA’ L’ELITE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V.

ALCAMO 10, presso lo studio dell’avvocato OLGA DIAMANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONCETTA CAGGIA, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO V. S.R.L., IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1313/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. La società L’Elite s.r.l. ha convenuto in giudizio la società V. s.r.l., deducendo di avere concluso con la convenuta un contratto di subappalto avente ad oggetto l’adeguamento dell’impianto elettrico e la posa di corpi illuminanti all’interno di un centro commerciale con il previsto corrispettivo di Euro 180.000, che la parziale e inesatta esecuzione delle opere, nonchè “l’intollerabile ritardo nella consegna” l’avevano condotta ad avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto con lettera del 25 marzo 2011; ha quindi chiesto di dichiarare, o comunque pronunciare, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e di condannarla al pagamento di una penale per il ritardo oltre al risarcimento dei danni.

V., costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento di quanto ancora dovuto (Euro 72.000), nonchè di una ulteriore somma (Euro 8.598) per opere che, sebbene contrattualmente non previste, erano comunque state realizzate su espresso incarico di L’Elite.

Con sentenza n. 2334/2012, il Tribunale di Verona, accertato l’intervenuto accordo tra le parti per la proroga del termine, non essenziale, di consegna dell’opera, ha rigettato le domande di L’Elite e ha invece accolto quelle riconvenzionali di V. e ha così condannato L’Elite a pagare Euro 80.598,06.

2. L’Elite ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Venezia – con sentenza 7 giugno 2016, n. 1313 – in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato L’Elite a pagare Euro 43.385,69.

Avverso la pronuncia ricorre per cassazione la società L’Elite. L’intimato Fallimento non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato, fuori termine, memoria alla quale ha allegato la sentenza del Tribunale di Verona n. 86/2017, che ha dichiarato il fallimento della società L’Elite.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente si precisa che “l’intervenuta modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge” (Cass. 27143/2017).

2. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: il giudice d’appello ha violato la norma richiamata, avendo ritenuto valida la sentenza di primo grado “sul presupposto dell’irrilevanza della perdita della capacità processuale della V. s.r.l. in liquidazione a causa del fallimento della stessa, nonostante questo sia intervenuto prima della pronuncia di tale sentenza”.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha correttamente respinto l’eccezione di nullità della sentenza, in quanto la dichiarazione di fallimento di V. s.r.l. in liquidazione risale al 17 ottobre 2012, quando – la causa è stata riservata in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’8 marzo 2012 – era già ampiamente decorso il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all’art. 190 c.p.c., termine che per i processi che si svolgono – come quello in esame di fronte al giudice monocratico di tribunale senza che vi sia stata la discussione orale della causa è quello di riferimento per l’art. 300 c.p.c., comma 5, che prescrive l’irrilevanza dell’evento interruttivo che si avveri “dopo la chiusura della discussione davanti al collegio” (v. Cass. 23042/2009 e Cass. 14472/2017).

Pertanto, la dichiarazione di fallimento non ha prodotto effetti, così che la sentenza di primo grado è stata validamente resa.

b) Il secondo motivo riporta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1362 c.c. e segg., artt. 1453,1455,1457,2729,2730 e 2734 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: il giudice d’appello avrebbe violato le norme richiamate, nonchè l’art. 115 c.p.c., in quanto “ha ritenuto insussistente l’inadempimento di V. in relazione al contratto di appalto, con specifico riferimento alla mancata esecuzione dei lavori al terzo livello (..), oltre che alla mancata esecuzione e/o alla difettosità e difformità di alcune delle opere realizzate dalla resistente”.

Il motivo è inammissibile. Al richiamo in rubrica della violazione e falsa applicazione di svariate disposizioni non segue poi nel corpo del motivo alcuna specifica esplicitazione di tali violazioni, configurandosi il lungo e non sempre chiaro motivo in una doglianza circa il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito del grave inadempimento di V. (con particolare riferimento alle dichiarazioni di V. in relazione ai lavori al terzo livello e alle contestazioni dalla ricorrente rivolte a V.), con riferimenti anche alla dichiarata inapplicabilità della clausola risolutiva espressa e al mancato riconoscimento della non essenzialità del termine fissato per la realizzazione e la consegna delle opere, con una sostanziale critica alla valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito, valutazione a questi spettante e che l’ha portato ad escludere l’inadempimento di V. con riferimento alla mancata esecuzione dei lavori al terzo livello e ai lamentati vizi delle opere.

c) Il terzo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”: sulla base dei documenti prodotti dalla ricorrente la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere provati i fatti costitutivi delle sue domande, con particolare riferimento all’inadempimento di V., anche considerando la richiesta di assunzione di prove orali, la cui mancata ammissione ha comportato il mancato rispetto delle regole del giusto processo.

Il motivo è inammissibile. Da un lato la ricorrente – riprendendo quanto sostenuto nel procedente motivo – lamenta la valutazione operata dal giudice d’appello delle missive di controparte che dimostrerebbero l’inadempimento di V. (vi è anche il riferimento ad altra “documentazione” che però non viene specificata). Dall’altro lato si censura la mancata ammissione di prove orali, “decretata dal Tribunale di Verona, oltre che dalla Corte d’appello di Venezia”, ed in particolare il capitolo 8 delle proprie richieste istruttorie, capitolo che però non viene trascritto e di cui non viene argomentata la decisività, limitandosi la ricorrente a lamentare la non ammissione del capitolo “nonostante questo fosse chiaramente volto a confermare l’avvenuta denuncia verbale dei vizi effettuata dalla ricorrente”, senza confrontarsi con la motivazione della non ammissione data dalla sentenza impugnata (v. p. 11, par. 4).

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla viene disposto in punto spese, non avendo l’intimata svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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