Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13268 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11232-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25,

presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICA ZAMBON;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 167,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO NARCISI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELA TURELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 745/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 S.M. convenne dinanzi al Tribunale di Gorizia la propria figlia R.G., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di Euro 99.000.

A fondamento della domanda dedusse di avere delegato la convenuta ad operare su un conto corrente da essa intrattenuto presso la Banca di Cividale, agenzia di (OMISSIS); che in forza di tale mandato la convenuta prelevò la suddetta somma senza però averne l’autorizzazione da parte della mandante.

2. La convenuta si costituì allegando che il prelievo era stato espressamente autorizzato dalla mandante.

Con sentenza 19 settembre 2016 n. 373 il Tribunale di Gorizia rigettò la domanda.

Ritenne il tribunale che la parte attrice nulla avesse dedotto in merito al concreto contenuto del contratto di mandato, e che anzi dai documenti prodotti dall’attrice emergeva che non vi erano limiti nelle operazioni di prelevamento del denaro dal conto corrente; che la mandante in altre occasioni aveva consentito sinanche il prelievo totale delle somme di tempo in tempo depositate; che infine l’attrice non aveva nemmeno allegato elementi sufficienti per stabilire quali fosse fossero i limiti del mandato conferito alla figlia.

3. La sentenza venne appellata dalla soccombente.

Con sentenza 4 ottobre 2017 n. 745 la Corte d’appello di Trieste dichiarò inammissibile il gravame ex art. 342 c.p.c..

Ritenne la Corte d’appello che l’appellante nell’atto d’appello si era limitata a richiamare il contenuto astratto del contratto di mandato come regolato dal codice civile, ma senza nessuno specifico riferimento al caso concreto; nè aveva contestato l’affermazione del Tribunale secondo cui la parte attrice non aveva formulato alcuna domanda di rendiconto nei confronti della mandataria; che le suddette peculiarità rendevano l’appello inammissibile.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.M. con ricorso fondato su un motivo.

R.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso S.M. lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c.

Deduce che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto aspecifico il gravame da lei proposto,; che in grado d’appello essa aveva infatti impugnato in modo inequivoco la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto non assolto l’onere di allegare e provare il concreto contenuto del mandato,; precisa che, nell’atto d’appello, aveva dedotto che nel caso di specie gli obblighi della mandataria erano esattamente quelli previsti dal codice civile, e che la mandataria si era resa inadempiente agli obblighi stabiliti dagli artt. 1710 e 1713 c.p.c..

2. Il motivo è fondato.

Nell’atto d’appello, che a questa Corte è consentito esaminare in considerazione della natura della censura proposta, e che comunque è trascritto alle pagine 3-5 del ricorso per cassazione, l’odierna ricorrente aveva dedotto due censure ben chiare:

a) che il prelievo eseguito dalla propria figlia sul conto corrente non era consentito dal mandato;

b) che comunque, anche se fosse stato consentito il prelievo, ciò non toglieva che la somma prelevata dovesse essere restituita alla legittima proprietaria.

Ritiene la Corte che, fondate od infondate che fossero tali censure, esse si sarebbero dovute esaminare nel merito, e non già dichiarare inammissibili, dal momento che non poteva esservi dubbio alcuno sul bene della vita richiesto dalla parte appellante.

E tanto bastava per esaminare nel merito il gravame, in virtù del principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’art. 342 c.p.c. “va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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